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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24683/2025

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INANZA sul ricorso iscritto al n. 29273/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],in forza di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata i n Roma al la via Confalonieri 5; –controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della C ommissione tributaria regionale del la Campania, sezione staccata di Salerno , n. 4 30 3 /2015, depositata i n data 8 maggio 2015; [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa, nell’ adunanza camerale del l’1 luglio 2025,del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito di avviso di accertamento con cui erano attribuiti alla società Tre C [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . maggiori ricavi , l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale d i Salerno , emetteva avviso di accertamento ai fini Irpef per l'anno di imposta 2007, nei confronti della soci a [OSCURATO:PERSONA], ri tenendo presuntivamente distribuiti i maggiori utili ripresi nei confronti della società, in considerazione della sua ristretta base.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accogliendo l'appello di Rosa A naclerico , annullava l'avviso di accertamento.

4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di quattro motivi.

Rosa A naclerico resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a un motivo.

La causa è stata fissata per l’adunanza camerale dell’1 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la difesa erariale deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. ed extrapetizione .

Con il terz o motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 o 4 c.p.c., la difesa erariale deduce la violazione degli artt. 32 , comma 4, d .

P .

R . n. 600 del 1 97 3 e 52 , comma 5,del d.P.R . n. 63 3 del 1 972 e dell’art. 2730 c.c.

Con il quarto motivo , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., si deduce la violazione dell'art . 39 , comma 1 lettere c ) e d) d el d .

P .

R . n. 600 del 19 73 , la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e l’omessa considerazione di fatti decisivi e controversi.

1.1. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato la contribuente deduce, sotto il profilo dell'art . 360 , primo comma , n . 4 c.p.c., la violazione dell'art. 295 c.p.c.

2. Preliminarmente occorre evidenziare che la contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata (relativa all’avviso di accertamento TF901030095 3 , indica to nell’epigrafe della sentenza quale att o impugnat o ) ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n 136 del 2018, cui è allegata la ricevuta di sua presentazione e la quietanza di pagamento della prima rata.

Non risulta che entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2018) l’Agenzia delle entrate abbia notificato il diniego relativo alle domande di definizione né entro il termine del 31 dicembre 2020 risulta presentata alcuna istanza di trattazione.

Da tali circostanze deriva l’estinzione del processo, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.

3. In ragione della qualità di ricorrente dell’Agenzia delle Entrate e della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti del pagamento del c.d.

«doppio contributo unificato», applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica(Cass. 12/10/2018, n. 25485 ).

P.Q.M La Corte dichiara es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA sul ricorso iscritto al n. 29273/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],in forza di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata i n Roma al la via Confalonieri 5; –controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della C ommissione tributaria regionale del la Campania, sezione staccata di Salerno , n. 4 30 3 /2015, depositata i n data 8 maggio 2015; [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa, nell’ adunanza camerale del l’1 luglio 2025,del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di avviso di accertamento con cui erano attribuiti alla società Tre C [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . maggiori ricavi , l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale d i Salerno , emetteva avviso di accertamento ai fini Irpef per l'anno di imposta 2007, nei confronti della soci a [OSCURATO:PERSONA], ri tenendo presuntivamente distribuiti i maggiori utili ripresi nei confronti della società, in considerazione della sua ristretta base. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accogliendo l'appello di Rosa A naclerico , annullava l'avviso di accertamento. 4. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di quattro motivi. Rosa A naclerico resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a un motivo. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale dell’1 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la difesa erariale deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. ed extrapetizione . Con il terz o motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 o 4 c.p.c., la difesa erariale deduce la violazione degli artt. 32 , comma 4, d . P . R . n. 600 del 1 97 3 e 52 , comma 5,del d.P.R . n. 63 3 del 1 972 e dell’art. 2730 c.c. Con il quarto motivo , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., si deduce la violazione dell'art . 39 , comma 1 lettere c ) e d) d el d . P . R . n. 600 del 19 73 , la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e l’omessa considerazione di fatti decisivi e controversi. 1.1. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato la contribuente deduce, sotto il profilo dell'art . 360 , primo comma , n . 4 c.p.c., la violazione dell'art. 295 c.p.c. 2. Preliminarmente occorre evidenziare che la contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata (relativa all’avviso di accertamento TF901030095 3 , indica to nell’epigrafe della sentenza quale att o impugnat o ) ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n 136 del 2018, cui è allegata la ricevuta di sua presentazione e la quietanza di pagamento della prima rata. Non risulta che entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2018) l’Agenzia delle entrate abbia notificato il diniego relativo alle domande di definizione né entro il termine del 31 dicembre 2020 risulta presentata alcuna istanza di trattazione. Da tali circostanze deriva l’estinzione del processo, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018. 3. In ragione della qualità di ricorrente dell’Agenzia delle Entrate e della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti del pagamento del c.d. «doppio contributo unificato», applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica(Cass. 12/10/2018, n. 25485 ). P.Q.M La Corte dichiara es