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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 14112/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 18/03/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e BASHIRU Joe, in relazione ai delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate loro ascritti in concorso.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria, all'affermazione di penale responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

Propone ricorso per cassazione il BASHIRU, deducendo vizio di motivazione.

I ricorsi sono inammissibili.

Per ciò che riguarda la posizione [OSCURATO:PERSONA], e con riferimento al primo motivo, è necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il primo motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte territoriale ha compiutamente motivato in ordine alla non necessità di escutere i testi indicati, e ha ritenuto priva di verosimiglianza la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, sulla scorta delle convergenti dichiarazioni delle persone offese, del rinvenimento del cellulare del CASSINESE nell'abitazione degli imputati e del certificato attestante le lesioni patite dal CUCCURULLO.

Si tratta di un percorso argomentativo immune da contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede.

Quanto alla residua censura, deve osservarsi che la motivazione della Corte territoriale dà ampiamente conto della ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio, valutazione espressa anche con specifico riferimento all'aumento ex art. 81 cod. pen.

Una rivalutazione di tale percorso esula, evidentemente, dai compiti demandati a questa Suprema Corte.

Inammissibile, perché del tutto generico (in quanto privo di una effettiva confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello) deve infine ritenersi il ricorso proposto nell'interesse del BASHIRU.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] F9residente [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI L (---,--- riDEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] Oggi 12 , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] : [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE \ Gg‘ \ 3 \ue-,_ oL vi-s6 Ack )( i 21 3Y4 6 S 1,to„tl 9A—= ost"),),DY.w ogivv/n-iv»,c7, 9-Q(ka.;) (ke r?- i ,-;,,LeckC e • -•- 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 18/03/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e BASHIRU Joe, in relazione ai delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate loro ascritti in concorso. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria, all'affermazione di penale responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Propone ricorso per cassazione il BASHIRU, deducendo vizio di motivazione. I ricorsi sono inammissibili. Per ciò che riguarda la posizione [OSCURATO:PERSONA], e con riferimento al primo motivo, è necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il primo motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte territoriale ha compiutamente motivato in ordine alla non necessità di escutere i testi indicati, e ha ritenuto priva di verosimiglianza la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, sulla scorta delle convergenti dichiarazioni delle persone offese, del rinvenimento del cellulare del CASSINESE nell'abitazione degli imputati e del certificato attestante le lesioni patite dal CUCCURULLO. Si tratta di un percorso argomentativo immune da contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede. Quanto alla residua censura, deve osservarsi che la motivazione della Corte territoriale dà ampiamente conto della ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio, valutazione espressa anche con specifico riferimento all'aumento ex art. 81 cod. pen. Una rivalutazione di tale percorso esula, evidentemente, dai compiti demandati a questa Suprema Corte. Inammissibile, perché del tutto generico (in quanto privo di una effettiva confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello) deve infine ritenersi il ricorso proposto nell'interesse del BASHIRU.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] F9residente [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI L (---,--- riDEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] Oggi 12 , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] : [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE \ Gg‘ \ 3 \ue-,_ oL vi-s6 Ack )( i 21 3Y4 6 S 1,to„tl 9A—= ost"),),DY.w ogivv/n-iv»,c7, 9-Q(ka.;) (ke r?- i ,-;,,LeckC e • -•- 2
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