CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2021
Cassazione n. 49623/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 10 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, in punto di responsabilità, sono privi dei requisiti di specificità pervisti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (si veda pag. 5, ove la Corte territoriale, anche richiamando la condivisa argomentazione del primo giudice, ha puntualmente disatteso i motivi di appello sulla prova indiziaria degli elementi costitutivi del delitto, valorizzando la mancata indicazione, da parte del reo, circa la provenienza lecita del bene e sottolineando la notoria ricerca di tale materiale sul mercato clandestino), si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che le censure inerenti al trattamento circostanziale, con le quali si contesta, in particolare, il riconoscimento della recidiva, sono manifestamente infondate in quanto i giudici del merito non sono incorsi in alcuna violazione di legge, avendo ampiamente motivato, con corretti argomenti giuridici, il rigetto del relativo motivo di gravame (si veda pag. 3 sulla pregressa condotta criminosa, caratterizzata da plurimi precedenti, anche specifici, indicativa di una perdurante inclinazione al delitto del reo, avviato alla ricerca di illecite fonti di guadagno, nonché pienamente giustificativa dell'applicazione dell'aggravante contestata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15