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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 27268/2026

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avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diNapoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta avverso ilprecedente provvedimento di rigetto del 10 aprile 2025 (dep. in data 29 luglio 2025) dellarichiesta di non opponibilità della confisca penale di un immobile di proprietà diXXXXXXXXXXXXXXXXX al creditore ipotecario società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. rappresentatadalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , subentrata quale cessionariadel credito munito di garanzia ipotecaria per un mutuo fondiario di euro 60.000 concessonell’anno 2006 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Novara (poi [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa; poiBPM S.p.a.), credito ceduto “in blocco” nel 2018 a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, quindi, allasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel 2022.2.

Ricorre la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. mandataria della societàDANTE [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], chechiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando:- la violazione di legge, in riferimento agli artt. 666, 667, 676 e 125 cod. proc. pen., perassenza e apparenza della motivazione in quanto il provvedimento impugnato si limita aripetere pedissequamente il precedente provvedimento assunto nella procedura de plano,senza che siano state prese in considerazione, sia nel primo, che nel secondoprovvedimento, le argomentazioni difensive;- la violazione di legge, in riferimento all'articolo 52 decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, con riguardo all'attribuzione al creditore cessionario dell'onere di svolgereun'indagine “completa” sulla singola posizione debitoria acquisita “in blocco”;- la violazione di legge, in riferimento agli artt. 666, 667, 676 e 125 cod. proc. pen., inrelazione alla buona fede del creditore originario e del cessionario.

Difetta qualunqueaccertamento in relazione al nesso di strumentalità tra l’illecita attività di XXXXXXX, il beneconfiscato e il credito da esso garantito nonché in merito alla buona fede dell'istitutoerogante e del creditore cessionario, nonostante siano state puntualmente allegate lerisultanze dell'istruttoria svolta in sede di erogazione del mutuo ipotecario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.1.1.

Va rilevato che il giudizio di opposizione si è svolto a seguito del provvedimento diquesta Corte che ha disposto la restituzione degli atti per la celebrazione del giudizio diopposizione avverso il provvedimento assunto in data 29 luglio 2025, all'esito dell'udienzacamerale del 10 aprile 2025, ravvisandosi l'ipotesi degli articoli 676, 667, comma 1, cod.proc. pen., conformemente a quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza dilegittimità (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01: «il ricorso percassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzioneassunto de plano, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero irritualmente nelleforme dell'udienza camerale, ex art. 666 cod. proc. pen., deve essere riqualificato comeopposizione per il principio della conservazione degli atti giuridici, con conseguentetrasmissione degli atti al giudice competente»).2.

Pur nella vaghezza del provvedimento impugnato, va premesso che la confiscapenale dell’immobile sito in Napoli era stata disposta ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXX, aseguito del sequestro preventivo assunto nei suoi confronti nel corso delle indaginipreliminari, con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal GIP del Tribunale diNapoli in data 5 dicembre 2013, irrevocabile in data 28 dicembre 2013, per i reati diconcorso in: truffa pluriaggravata e continuata per la percezione del beneficio previsto per iportatori di invalidità totale: falso materiale aggravato in atto pubblico (verbale Commissionemedica che riconosceva l’invalidità); contraffazione aggravata di sigilli apposti su dettoverbale); induzione in falso ideologico aggravato in atto pubblico (atto di riconoscimentodella condizione di invalidità e di erogazione del beneficio).Come risulta dall’imputazione i fatti sono stati commessi a partire dal gennaio 2008, concondotta in atto (fino alla sentenza di condanna).La confisca è stata disposta, al pari del precedente sequestro preventivo, perequivalente, non essendo state reperite le somme illecitamente incamerate; nell’imputazionesono indicati: la decorrenza del beneficio dal gennaio 2008; il rateo mensile di euro 842,percepito a decorrere dal 9 novembre 2009; le somme incamerate pari a euro

56.371.3. Tanto premesso, va evidenziato che, come correttamente sottolinea il ricorso, ilprovvedimento riporta pedissequamente la motivazione assunta dal medesimo giudice indata 29 luglio 2025, all’esito dell’udienza del 10 aprile 2025.3.1.

Il giudice dell'esecuzione si è limitato a rilevare, conformemente alla giurisprudenzadi legittimità (Sez.

U, n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 272978 - 01),che la sola circostanza della cessione del credito “in blocco” non è idonea a superare glioneri gravanti sul creditore che deve dimostrare la propria buona fede, senza tuttaviaprendere in esame le allegazioni difensive.3.2.

Infatti, il provvedimento impugnato, come già il precedente provvedimento assuntode plano, non esamina nessuna delle argomentazioni difensive che erano già contenutenell'incidente di esecuzione e poi riproposte in sede di opposizione.In particolare, il provvedimento impugnato non prende in esame lo sviluppo giuridico etemporale della vicenda che prende le mosse dalla iscrizione dell'ipoteca volontaria in favoredella [OSCURATO:PERSONA] di Novara in data 20 settembre 2006 a fronte della concessione di unmutuo fondiario, per l'acquisto della prima casa, concesso ad XXXXXXXXXXXXXXXXX perla somma di euro 60.000.Gli atti difensivi avevano, inoltre, puntualmente sottolineato l'assenza di legame tra lesomme date a mutuo e l'attività illecita per la quale XXXXXXXXXXXXXXXXX è statasuccessivamente giudicata, nonché l'anteriorità della concessione del mutuo fondiario ancherispetto alla data di commissione dei reati oggetto della condanna.Inoltre, la difesa aveva allegato documentazione, che non risulta esaminata dal giudicedell'esecuzione, circa le verifiche finanziarie e patrimoniali compiute dall'istituto di credito invista dell'erogazione del finanziamento, dalle quali, secondo la difesa, sarebbe emersa lapiena capacità patrimoniale e reddituale della mutuataria.4.

Quanto alle condizioni di opponibilità del credito, la giurisprudenza ha chiarito che«l’applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegnocostituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo trattooggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in unasituazione di buona fede e di affidamento incolpevole» (Sez.

U, n. 9 del 28/04/1999,Bacherotti, Rv. 213511 – 01).Ai fini che qui interessano (opponibilità del credito garantito da ipoteca) è evidente che,ferma l’anteriorità del credito e della garanzia reale che a esso accede, i canoni della “buonafede” e dello “affidamento incolpevole” del creditore (Sez.

U, Bacherotti, cit.) non sidiscostano dalla previsione normativa dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, la quale richiede «b)che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o ilreimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento».Si è, del resto, recentemente ribadito che «in tema di confisca ex art. 12-sexies d.l. 8giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,dell'affidamento incolpevole dell'istituto finanziario titolare di un diritto di garanzia reale sulbene confiscato, non basta che lo stesso dimostri, ai fini dell'accertamento del suo credito, diavere rispettato le procedure operative interne per l'erogazione del finanziamento, dovendoinvece provare l'approfondita e autonoma valutazione delle caratteristiche soggettive epatrimoniali del richiedente il finanziamento, con particolare riferimento alla capacitàfinanziaria e reddituale sua e dei suoi familiari, nonché alle finalità, alla complessivaregolarità amministrativa ed alla sostenibilità finanziaria dell'operazione negozialesottostante, anche in relazione all'eventuale altro contraente, allo scopo di adempiere aidoveri propri dell'intermediario finanziario con riguardo, fra l'altro, alla normativaantiriciclaggio» (Sez. 1, n. 4230 del 15/01/2026, DO. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289357 – 01; inprecedenza, Sez. 1, n. 9677 del 07/02/2017, Ag.

Naz. per l'amministraz. e destinaz. benisequestrati e confiscati, Rv. 269761 – 01).5.

Tanto premesso, deve rilevarsi che l’accertamento penale, che ha portato allaconfisca del bene, al quale non ha preso parte il creditore, non gli è opponibile quanto aipresupposti della sproporzione patrimoniale e dell’origine dei redditi e dei capitalieventualmente impiegati per l’acquisto: tali elementi devono essere accertati e verificati, nelprocedimento di esecuzione, nel contraddittorio con il creditore, fermi gli oneri probatori asuo carico che si sono sopra ricordati.È ovvio, infatti, che quanto accertato in assenza di contraddittorio con il creditore nonpuò essere sic et simpliciter posto a fondamento della decisione che riguarda la domanda dinon opponibilità del credito dallo stesso avanzata in sede esecutiva, fermo restando che glielementi di fatto accertati nel giudizio di cognizione costituiscono, senza alcun automatismo,il punto di avvio del giudizio di accertamento sull’opponibilità del credito, giudizio nel quale siinseriscono: gli elementi dedotti dal creditore nel contraddittorio anche con il titolare dellapiena proprietà del cespite confiscato; le deduzioni contrarie eventualmente dallo stessosviluppate in merito alle risultanze di fatto del giudizio di cognizione al quale non ha presoparte; i principi enucleati dalla giurisprudenza per verificarne la buona fede e l’incolpevoleaffidamento.5.1.

Nel caso in esame preso atto che non risulta che il creditore fosse a conoscenzadell’illecita attività svolta da XXXXXXX il giudice dell’esecuzione non ha neppure esaminatole allegazioni difensive, rifugiandosi nel richiamo di un principio giurisprudenziale del quale,tuttavia, non ha fatto applicazione.Il giudice dell’esecuzione, in presenza di specifiche critiche del creditore, aveva ildovere di procedere all’esame degli elementi che, secondo i richiamati principigiurisprudenziali, consentono di discernere la buona fede del creditore opponente.6.

Non è fondato il secondo motivo secondo il quale il creditore cessionario “in blocco”non avrebbe l'onere di svolgere un'indagine completa sulla singola posizione debitoriaacquisita.6.1.

La giurisprudenza, pur riferendosi alle misure di prevenzione patrimoniali, hachiarito che «la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva allatrascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia,non preclude di per sé l'ammissibilità della ragione creditoria, né determina automaticamenteuno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimodimostrare la propria buona fede» (Sez.

U, n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] RefinancingS.r.l., Rv. 272978 – 01).In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisto del credito "in blocco", ai sensidell'art. 58, d.lgs. n. 385 del 1993, non è circostanza decisiva ai fini della prova della buonafede, costituendo una semplice modalità di cessione del credito che non esime il cessionariodagli oneri di verifica relativi alla originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità.6.2.

Si tratta di un principio applicabile anche nel caso della confisca penale, poichéesso attiene alla tutela del terzo creditore dalla misura ablatoria e corrisponde a un principiodell’ordinamento cui è doveroso ricorrere in tutti i casi nei quali si discuta del diritto di creditodel terzo che è colpito dalla confisca.Resta, d’altra parte, chiaro che i rapporti che intercorrono tra il cessionario “in blocco”,tenuto a fornire la prova della propria buona fede e di quella del proprio dante causa che haerogato il finanziamento, e il detto cedente sono regolati dagli atti giuridici dai medesimisottoscritti e loro applicabili, anche con riguardo a eventuali limitazioni o esoneri diresponsabilità inter partes, che non sono opponibili però nell’ambito del procedimento diconfisca.Il creditore cessionario, dunque, è chiamato ad allegare, quando intende opporre ilproprio diritto di sequela sull’immobile confiscato, la buona fede e l’incolpevole affidamentodel proprio dante causa, al quale dovrà preventivamente rivolgersi per acquisire i suddettielementi da versare nel procedimento di esecuzione, non essendogli consentito limitarsi aopporre la, pur necessaria, propria buona fede di acquirente “in blocco”.7.

Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato con rinvio al giudicedell'esecuzione perché, attenendosi ai richiamati principi di diritto, proceda al nuovo esamedegli atti versati nel procedimento di esecuzione, eventualmente svolgendo gli ulterioriopportuni accertamenti per verificare la dedotta opponibilità alla confisca penale del creditogarantito da ipoteca.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diNapoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta avverso ilprecedente provvedimento di rigetto del 10 aprile 2025 (dep. in data 29 luglio 2025) dellarichiesta di non opponibilità della confisca penale di un immobile di proprietà diXXXXXXXXXXXXXXXXX al creditore ipotecario società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. rappresentatadalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , subentrata quale cessionariadel credito munito di garanzia ipotecaria per un mutuo fondiario di euro 60.000 concessonell’anno 2006 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Novara (poi [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa; poiBPM S.p.a.), credito ceduto “in blocco” nel 2018 a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, quindi, allasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel 2022.2. Ricorre la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. mandataria della societàDANTE [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], chechiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando:- la violazione di legge, in riferimento agli artt. 666, 667, 676 e 125 cod. proc. pen., perassenza e apparenza della motivazione in quanto il provvedimento impugnato si limita aripetere pedissequamente il precedente provvedimento assunto nella procedura de plano,senza che siano state prese in considerazione, sia nel primo, che nel secondoprovvedimento, le argomentazioni difensive;- la violazione di legge, in riferimento all'articolo 52 decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, con riguardo all'attribuzione al creditore cessionario dell'onere di svolgereun'indagine “completa” sulla singola posizione debitoria acquisita “in blocco”;- la violazione di legge, in riferimento agli artt. 666, 667, 676 e 125 cod. proc. pen., inrelazione alla buona fede del creditore originario e del cessionario. Difetta qualunqueaccertamento in relazione al nesso di strumentalità tra l’illecita attività di XXXXXXX, il beneconfiscato e il credito da esso garantito nonché in merito alla buona fede dell'istitutoerogante e del creditore cessionario, nonostante siano state puntualmente allegate lerisultanze dell'istruttoria svolta in sede di erogazione del mutuo ipotecario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. Va rilevato che il giudizio di opposizione si è svolto a seguito del provvedimento diquesta Corte che ha disposto la restituzione degli atti per la celebrazione del giudizio diopposizione avverso il provvedimento assunto in data 29 luglio 2025, all'esito dell'udienzacamerale del 10 aprile 2025, ravvisandosi l'ipotesi degli articoli 676, 667, comma 1, cod.proc. pen., conformemente a quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza dilegittimità (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01: «il ricorso percassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzioneassunto de plano, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ovvero irritualmente nelleforme dell'udienza camerale, ex art. 666 cod. proc. pen., deve essere riqualificato comeopposizione per il principio della conservazione degli atti giuridici, con conseguentetrasmissione degli atti al giudice competente»).2. Pur nella vaghezza del provvedimento impugnato, va premesso che la confiscapenale dell’immobile sito in Napoli era stata disposta ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXX, aseguito del sequestro preventivo assunto nei suoi confronti nel corso delle indaginipreliminari, con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal GIP del Tribunale diNapoli in data 5 dicembre 2013, irrevocabile in data 28 dicembre 2013, per i reati diconcorso in: truffa pluriaggravata e continuata per la percezione del beneficio previsto per iportatori di invalidità totale: falso materiale aggravato in atto pubblico (verbale Commissionemedica che riconosceva l’invalidità); contraffazione aggravata di sigilli apposti su dettoverbale); induzione in falso ideologico aggravato in atto pubblico (atto di riconoscimentodella condizione di invalidità e di erogazione del beneficio).Come risulta dall’imputazione i fatti sono stati commessi a partire dal gennaio 2008, concondotta in atto (fino alla sentenza di condanna).La confisca è stata disposta, al pari del precedente sequestro preventivo, perequivalente, non essendo state reperite le somme illecitamente incamerate; nell’imputazionesono indicati: la decorrenza del beneficio dal gennaio 2008; il rateo mensile di euro 842,percepito a decorrere dal 9 novembre 2009; le somme incamerate pari a euro 56.371.3. Tanto premesso, va evidenziato che, come correttamente sottolinea il ricorso, ilprovvedimento riporta pedissequamente la motivazione assunta dal medesimo giudice indata 29 luglio 2025, all’esito dell’udienza del 10 aprile 2025.3.1. Il giudice dell'esecuzione si è limitato a rilevare, conformemente alla giurisprudenzadi legittimità (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 272978 - 01),che la sola circostanza della cessione del credito “in blocco” non è idonea a superare glioneri gravanti sul creditore che deve dimostrare la propria buona fede, senza tuttaviaprendere in esame le allegazioni difensive.3.2. Infatti, il provvedimento impugnato, come già il precedente provvedimento assuntode plano, non esamina nessuna delle argomentazioni difensive che erano già contenutenell'incidente di esecuzione e poi riproposte in sede di opposizione.In particolare, il provvedimento impugnato non prende in esame lo sviluppo giuridico etemporale della vicenda che prende le mosse dalla iscrizione dell'ipoteca volontaria in favoredella [OSCURATO:PERSONA] di Novara in data 20 settembre 2006 a fronte della concessione di unmutuo fondiario, per l'acquisto della prima casa, concesso ad XXXXXXXXXXXXXXXXX perla somma di euro 60.000.Gli atti difensivi avevano, inoltre, puntualmente sottolineato l'assenza di legame tra lesomme date a mutuo e l'attività illecita per la quale XXXXXXXXXXXXXXXXX è statasuccessivamente giudicata, nonché l'anteriorità della concessione del mutuo fondiario ancherispetto alla data di commissione dei reati oggetto della condanna.Inoltre, la difesa aveva allegato documentazione, che non risulta esaminata dal giudicedell'esecuzione, circa le verifiche finanziarie e patrimoniali compiute dall'istituto di credito invista dell'erogazione del finanziamento, dalle quali, secondo la difesa, sarebbe emersa lapiena capacità patrimoniale e reddituale della mutuataria.4. Quanto alle condizioni di opponibilità del credito, la giurisprudenza ha chiarito che«l’applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegnocostituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo trattooggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in unasituazione di buona fede e di affidamento incolpevole» (Sez. U, n. 9 del 28/04/1999,Bacherotti, Rv. 213511 – 01).Ai fini che qui interessano (opponibilità del credito garantito da ipoteca) è evidente che,ferma l’anteriorità del credito e della garanzia reale che a esso accede, i canoni della “buonafede” e dello “affidamento incolpevole” del creditore (Sez. U, Bacherotti, cit.) non sidiscostano dalla previsione normativa dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, la quale richiede «b)che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o ilreimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento».Si è, del resto, recentemente ribadito che «in tema di confisca ex art. 12-sexies d.l. 8giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,dell'affidamento incolpevole dell'istituto finanziario titolare di un diritto di garanzia reale sulbene confiscato, non basta che lo stesso dimostri, ai fini dell'accertamento del suo credito, diavere rispettato le procedure operative interne per l'erogazione del finanziamento, dovendoinvece provare l'approfondita e autonoma valutazione delle caratteristiche soggettive epatrimoniali del richiedente il finanziamento, con particolare riferimento alla capacitàfinanziaria e reddituale sua e dei suoi familiari, nonché alle finalità, alla complessivaregolarità amministrativa ed alla sostenibilità finanziaria dell'operazione negozialesottostante, anche in relazione all'eventuale altro contraente, allo scopo di adempiere aidoveri propri dell'intermediario finanziario con riguardo, fra l'altro, alla normativaantiriciclaggio» (Sez. 1, n. 4230 del 15/01/2026, DO. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289357 – 01; inprecedenza, Sez. 1, n. 9677 del 07/02/2017, Ag. Naz. per l'amministraz. e destinaz. benisequestrati e confiscati, Rv. 269761 – 01).5. Tanto premesso, deve rilevarsi che l’accertamento penale, che ha portato allaconfisca del bene, al quale non ha preso parte il creditore, non gli è opponibile quanto aipresupposti della sproporzione patrimoniale e dell’origine dei redditi e dei capitalieventualmente impiegati per l’acquisto: tali elementi devono essere accertati e verificati, nelprocedimento di esecuzione, nel contraddittorio con il creditore, fermi gli oneri probatori asuo carico che si sono sopra ricordati.È ovvio, infatti, che quanto accertato in assenza di contraddittorio con il creditore nonpuò essere sic et simpliciter posto a fondamento della decisione che riguarda la domanda dinon opponibilità del credito dallo stesso avanzata in sede esecutiva, fermo restando che glielementi di fatto accertati nel giudizio di cognizione costituiscono, senza alcun automatismo,il punto di avvio del giudizio di accertamento sull’opponibilità del credito, giudizio nel quale siinseriscono: gli elementi dedotti dal creditore nel contraddittorio anche con il titolare dellapiena proprietà del cespite confiscato; le deduzioni contrarie eventualmente dallo stessosviluppate in merito alle risultanze di fatto del giudizio di cognizione al quale non ha presoparte; i principi enucleati dalla giurisprudenza per verificarne la buona fede e l’incolpevoleaffidamento.5.1. Nel caso in esame preso atto che non risulta che il creditore fosse a conoscenzadell’illecita attività svolta da XXXXXXX il giudice dell’esecuzione non ha neppure esaminatole allegazioni difensive, rifugiandosi nel richiamo di un principio giurisprudenziale del quale,tuttavia, non ha fatto applicazione.Il giudice dell’esecuzione, in presenza di specifiche critiche del creditore, aveva ildovere di procedere all’esame degli elementi che, secondo i richiamati principigiurisprudenziali, consentono di discernere la buona fede del creditore opponente.6. Non è fondato il secondo motivo secondo il quale il creditore cessionario “in blocco”non avrebbe l'onere di svolgere un'indagine completa sulla singola posizione debitoriaacquisita.6.1. La giurisprudenza, pur riferendosi alle misure di prevenzione patrimoniali, hachiarito che «la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva allatrascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia,non preclude di per sé l'ammissibilità della ragione creditoria, né determina automaticamenteuno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimodimostrare la propria buona fede» (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] RefinancingS.r.l., Rv. 272978 – 01).In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisto del credito "in blocco", ai sensidell'art. 58, d.lgs. n. 385 del 1993, non è circostanza decisiva ai fini della prova della buonafede, costituendo una semplice modalità di cessione del credito che non esime il cessionariodagli oneri di verifica relativi alla originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità.6.2. Si tratta di un principio applicabile anche nel caso della confisca penale, poichéesso attiene alla tutela del terzo creditore dalla misura ablatoria e corrisponde a un principiodell’ordinamento cui è doveroso ricorrere in tutti i casi nei quali si discuta del diritto di creditodel terzo che è colpito dalla confisca.Resta, d’altra parte, chiaro che i rapporti che intercorrono tra il cessionario “in blocco”,tenuto a fornire la prova della propria buona fede e di quella del proprio dante causa che haerogato il finanziamento, e il detto cedente sono regolati dagli atti giuridici dai medesimisottoscritti e loro applicabili, anche con riguardo a eventuali limitazioni o esoneri diresponsabilità inter partes, che non sono opponibili però nell’ambito del procedimento diconfisca.Il creditore cessionario, dunque, è chiamato ad allegare, quando intende opporre ilproprio diritto di sequela sull’immobile confiscato, la buona fede e l’incolpevole affidamentodel proprio dante causa, al quale dovrà preventivamente rivolgersi per acquisire i suddettielementi da versare nel procedimento di esecuzione, non essendogli consentito limitarsi aopporre la, pur necessaria, propria buona fede di acquirente “in blocco”.7. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato con rinvio al giudicedell'esecuzione perché, attenendosi ai richiamati principi di diritto, proceda al nuovo esamedegli atti versati nel procedimento di esecuzione, eventualmente svolgendo gli ulterioriopportuni accertamenti per verificare la dedotta opponibilità alla confisca penale del creditogarantito da ipoteca. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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