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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 25088/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10908/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N . 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PTRFNC72M03H5L1C); -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5930/2018 depositata il 25/09/2018.

Ric. 2019n. 10908sez.

S2 - ud. 0 7 /07/202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Roma accoglieva l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di Castelchiodato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva rigettato la domanda della società appellante di regolamento del confine tra fondi contigui e di rilascio della porzione di suolo occupata dai convenuti poi appellati a seguito dello sconfinamento con richiesta di risarcimento del danno.

2. In particolare, la C orte d’ A ppello evidenziava l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva ammesso la consulenza tecnica per accertare lo stato dei luoghi, avendo invece dato per pacifico alcune circostanze che non lo erano affatto.

Non era provato, infatti , che i convenuti accedessero al proprio fondo attraverso il passaggio sulla strada interpoderale localizzata sulla particella n. 842 e come questo fosse l’unico possibile accesso per raggiungere la proprietà dei convenuti.

Pertanto, espletata la consulenza tecnica , l a C orte d’ A ppello ne disattendeva le risultanze , in quanto il consulente aveva domandato a [OSCURATO:PERSONA] se costui fosse proprietario della strada che separava il fondo di sua proprietà dalle particelle identificate con i nn. 13, 311, 3 0 9 e 315 e dopo aver ricevuto risposta negativa procedeva con le operazioni assumendo quale confine del fondo dei G entile proprio quello apparentemente identificato da una recinzione metallica e palette in cemento che Ric. 2019n. 10908sez.

S2 - ud. 0 7 /07/202 3 separava il terreno medesimo dalla strada carrabile su cui a detta dei Gentile gli stessi esercitavano la servitù di passaggio.

Secondo la Corte d’appello, il consulente sarebbe incorso in errore facendosi carico di rivolgere personalmente domande ad una delle parti in ordine all’effettiva titolarità di un terreno, effettuando poi le operazioni peritali su tale presupposto.

Infatti, emergeva chiaramente dall’atto di compravendita depositato in primo grado dai convenuti che la particella indicata con il numero 12 al tempo della compravendita del corrispondente terreno da parte dei Gentile era contrassegnata come 12/Ae l’altra partic ella oggetto di trasferimento designata con numero 842 era al tempo della compravendita identificata col numero 13/B.

Di tal che non si comprendeva l’affermazione del consulente circa il fatto che l’immobile acquistato dagli appellati era ancora quello indicato sulla mappa catastale secondo gli identificativi presenti nel titolo di acquisto e che, quindi , il fondo degli appellati era identificat o dalle particelle catastali nn. 12 e 842 accorpate in un’unica consistenza.

Il CTU non aveva fornito sufficienti spiegazioni alle controdeduzioni inviate dal consulente dell’Università agraria, affermando senza riscontri che la particella n. 842 era da sempre inglobata nella particella n. 12 e che era stata realizzata un’altra presunta strada esterna al fondo dei Gentile che non risultava al catasto per mancato aggiornamento delle mappe.

Secondo la Corte d'Appello in assenza di dati incontrovertibili doveva farsi riferimento alle mappe catastali, partendo da gl i elementi pacifici quali i titoli di acquisto e le dimen sioni dei terreni di rispettiva proprietà.

Alla luce di tali elementi risultava che la particella 842 di proprietà dei Gentile era da sempre corrisposta alla striscia Ric. 2019n. 10908sez.

S2 - ud. 0 7 /07/202 3 esterna alla particella n. 12, confinante con le particelle identificate dai nn. 13, 311, 3 0 9 e

315. Pertanto, la superficie di 8072 metri quadri effettivamente occupata dai Gentile doveva riferirsi esclusivamente alla particella 12 (di contro ai 6980 mq risultanti dai dati catastali) e non poteva ritenersi comprendente anche la particella 842.Pertanto, vi era stato uno sconfinamento dei Gentile sul fondo dell’Università di Castelchiodatoindividuabile in mq. 1092.

3. In conclusione in riforma della sentenza di primo grado dovevano essere accolt e l e domand e di regolamento di confini e di rilascio della parte di fondo occupata proposte dall’Università agraria di Castelvecchio.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, la stessa doveva ritenersi fondata solo relativamente alla voce di danno emergente liquidata e quitativamente in euro 2000 oltre interessi dalla sentenza al soddisfoper il semplice fatto della perdita subita dall’Università che, privata del possesso del bene, non aveva potuto anche solo potenzialmente trarre l’utilità normalmente ricavabile in relazione alla natura naturalmente fruttifera del bene stesso.

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.

5. Università A graria di Castelvecchio h a resistito con controricorso.

6. All’udienza del 23 giugno 2022 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni sollevate con le ordinanze interlocutorie n. 1162/2022 e 3946/2022.

Ric. 2019n. 10908sez.

S2 - ud. 0 7 /07/202 3

7. L’[OSCURATO:PERSONA] di Castelvecchio in prossimità dell’odierna udienza ha depositato memoria insistendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza in relazione agli articoli 112 e 115 c.p.c., omessa insufficiente motivazione per aver ritenuto provata la sussistenza dello sconfinamento come il risarcimento del danno.

Violazione e falsa applicazione degli articoli 950, 951, 2043 e 2697 codice civile con riferimento allo sconfinamento e all ’ ap posizione dei termini.

La censura sostanzialmente si rivolge alla parte della sentenza con la quale la Corte di appello ha disatteso le risultanze della consulenza tecnica disposta nel giudizio di gravame, ritenendola errata o fondata su presupposti erronei enon provati.

A parere del ricorrente la motivazione della Corte d’appello sarebbe contraddittoria e non terrebbe conto delle deduzioni del consulente in risposta al secondo quesito.

In sostanza, la C orte d’appello si sarebbe discostata dalla valutazione compiuta dal consulente senza porre a fondamento della decisione un’adeguata motivazione,in violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte d’Appello ha ampiamente motivato sulle ragioni per le quali doveva farsi ricorso alle mappe catastali in assenza di dati incontrovertibili e sulla base dei titoli di acquisto delle parti.

Sul punto la sentenza è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui: Nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia Ric. 2019n. 10908sez.

S2 - ud. 0 7 /07/202 3 sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (ex plurimis Sez. 2 - , Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018, Rv. 648330 -01).

La Corte d’Appello ha altrettanto ampiamente motivato sulle ragioni per le quali non erano condivisibili le conclusioni del consulente tecnico e sul perché vi era stato lo sconfinamento in quanto la particella 12 non poteva ritenersi comprendente anche la particella

842. Ciò premesso deve rilevarsi l’inammissibilità della censura proposta sotto il profilo dell’insufficiente o contraddittoria motivazione.

Questa Corte a S ezioni U nite ha chiarito che , dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge n.134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomalia Ric. 2019n. 10908sez.

S2 - ud. 0 7 /07/202 3 motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato in relazione alle ragioni per le quali la ricostruzione dello stato dei luoghi in rapporto ai titoli operata dal CTUnon era attendibile.

Le restanti censure, se pure poste come violazione di legge, in realtà si risolvono nella richiesta di una rivalutazione in fatto degli elementi istruttori sulla base dei quali la Corte d’Appello ha accertato il confine tra i fondi.

Tale accertamento - prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo - è rimess o all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

In particolare , le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili in applicazione dei seguenti principi di diritto affermati d alle Sezioni Unite di questa Corte : In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

Inoltre , Ric. 2019n. 10908sez.

S2 - ud. 0 7 /07/202 3 per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.(Sez.

U, Sent . n. 20867 del 2020 ) .

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : nullità della sentenza in relazione all’art. 132, n . 4 , c.p.c. e agli artt. 1223, 2043 e 2057 c.c.

La sentenza sarebbe sfornita di ogni motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno in quanto non vi era alcuna prova dell’inizio di un illecito che, al più , avrebbe potuto decorrere dal momento della notifica della citazione poiché solo da allora era provato con certezza che Maddalena G entile e Nicola G entile avevano avuto contezza della pretesa dell’attrice circa l’occupazione del suolo mentre per il periodo precedente non era provato e documentato alcun atteggiamento soggettivo neanche sotto il profilo della colpa.

Era onere della attrice fornire la prova di un’effettiva lesione causata ad esempio dal non aver potuto concedere in locazione del bene o dal non averlo potuto utilizzare personalmente o dal non averlo potuto alienare , non essendo sufficiente la mera mancata disponibilità dell’immobile. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile in parte infondato.

Ric. 2019n. 10908sez.

S2 - ud. 0 7 /07/202 3 La Corte d’Appello ha ritenuto sussistente il danno derivante dall’illecita occupazione della porzione di fondo oggetto dell o sconfinamento da parte dei ricorrenti limitatamente al danno emergente e lo ha liquidato equitativamente in euro 2000.

La sentenza sul punto non merita censura.

In primo luogo , deve ribadirsi che l'azione di regolamento di confini ha un intrinseco effetto recuperatorio il quale, nell'ipotesi in cui si sia verificato uno sconfinamento in uno dei due fondi, comporta l'obbligo di rilascio della porzione indebitamente posseduta, indipendentemente dall'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva (Sez. 2, Sentenza n. 8693 del 28/03/2019, Rv. 653163 - 01).

In secondo luogo, deve richiamarsi la recente pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite con la quale si è ribadita la distinzione tra tutela reale e tutela risarcitoria quale riflesso processuale di quella sostanziale fra regole di proprietà (property rules) e regole di responsabilità (liability rules).

La tutela reale è orientata al futuro e mira al ripristino dell’ordine formale violato mediante l’accertamento dello stato di diritto e la rimozione dello stato di fatto contrario al diritto soggettivo, a parte la tutela inibitoria come negli artt. 844 e 1171 cod. civ.

L’azione di rivendicazione esperita nei confronti dell’occupante sine titulo ripristina sul piano astratto la situazione giuridica violata e rimuove l’impedimento all’esercizio del diritto mediante la riduzione in pristino.

Rientra nell’azione reale anche la tutela indennitaria prevista da disposizioni quali l’art. 948, comma 1, cod. civ., con riferimento al valore della cosa in caso di mancato recupero della stessa, o l’art. 938 cod. civ., con riferimento al doppio del valore della porzione di fondo attiguo occupato, come è Ric. 2019n. 10908sez.

S2 - ud. 0 7 /07/202 3 reso evidente dal fatto che tali disposizioni fanno salvo, quale rimedio distinto, il risarcimento del danno, e dunque costituiscono pur sempre applicazione delle regole di proprietà e non di quelle di responsabilità.

L’azione risarcitoria è, invece , orientata al passato e costituisce il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto.

Essa costituisce la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi.

Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l’alterazione dell’ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata(Sez.

U , Sentenza n. 33645 del 2022).

Con riferimento alla prova del danno la sentenza è in senso conforme alla citata pronunciadelle Sezioni Unite con la quale si è precisatoche all’allegazione, da parte dell’attore, di una delle voci di danno (nella specie danno emergente) potrà contrapporsi la (specifica) contestazione del convenuto, la quale attiverà, in capo all’attore stesso, l’onere di provare il fatto costitutivo del risarcimento, se del caso mediante il ricorso alle presunzioni ovvero alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

Allo stesso modo, quanto alla liquidazione in via equitativa la più volte citata sentenza delle Se z ioni Unite ha confermato l’orientamento secondo il quale se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa(Sez.

U , Sentenza n. 33645 del 2022).

Ric. 2019n. 10908sez.

S2 - ud. 0 7 /07/202 3 Infine, la questione circa la mancanza di colpa è inammissibile in quanto questione nuova.

Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, «In tema diricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi diricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio diappello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6 - 1,Ord. n. 15430 del 2018 ).

3. Il ricorso è rigettato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 2000, più 200 per Ric. 2019n. 10908sez.

S2 - ud. 0 7 /07/202 3 esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10908/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N . 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PTRFNC72M03H5L1C); -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5930/2018 depositata il 25/09/2018. Ric. 2019n. 10908sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Roma accoglieva l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di Castelchiodato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva rigettato la domanda della società appellante di regolamento del confine tra fondi contigui e di rilascio della porzione di suolo occupata dai convenuti poi appellati a seguito dello sconfinamento con richiesta di risarcimento del danno. 2. In particolare, la C orte d’ A ppello evidenziava l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva ammesso la consulenza tecnica per accertare lo stato dei luoghi, avendo invece dato per pacifico alcune circostanze che non lo erano affatto. Non era provato, infatti , che i convenuti accedessero al proprio fondo attraverso il passaggio sulla strada interpoderale localizzata sulla particella n. 842 e come questo fosse l’unico possibile accesso per raggiungere la proprietà dei convenuti. Pertanto, espletata la consulenza tecnica , l a C orte d’ A ppello ne disattendeva le risultanze , in quanto il consulente aveva domandato a [OSCURATO:PERSONA] se costui fosse proprietario della strada che separava il fondo di sua proprietà dalle particelle identificate con i nn. 13, 311, 3 0 9 e 315 e dopo aver ricevuto risposta negativa procedeva con le operazioni assumendo quale confine del fondo dei G entile proprio quello apparentemente identificato da una recinzione metallica e palette in cemento che Ric. 2019n. 10908sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 separava il terreno medesimo dalla strada carrabile su cui a detta dei Gentile gli stessi esercitavano la servitù di passaggio. Secondo la Corte d’appello, il consulente sarebbe incorso in errore facendosi carico di rivolgere personalmente domande ad una delle parti in ordine all’effettiva titolarità di un terreno, effettuando poi le operazioni peritali su tale presupposto. Infatti, emergeva chiaramente dall’atto di compravendita depositato in primo grado dai convenuti che la particella indicata con il numero 12 al tempo della compravendita del corrispondente terreno da parte dei Gentile era contrassegnata come 12/Ae l’altra partic ella oggetto di trasferimento designata con numero 842 era al tempo della compravendita identificata col numero 13/B. Di tal che non si comprendeva l’affermazione del consulente circa il fatto che l’immobile acquistato dagli appellati era ancora quello indicato sulla mappa catastale secondo gli identificativi presenti nel titolo di acquisto e che, quindi , il fondo degli appellati era identificat o dalle particelle catastali nn. 12 e 842 accorpate in un’unica consistenza. Il CTU non aveva fornito sufficienti spiegazioni alle controdeduzioni inviate dal consulente dell’Università agraria, affermando senza riscontri che la particella n. 842 era da sempre inglobata nella particella n. 12 e che era stata realizzata un’altra presunta strada esterna al fondo dei Gentile che non risultava al catasto per mancato aggiornamento delle mappe. Secondo la Corte d'Appello in assenza di dati incontrovertibili doveva farsi riferimento alle mappe catastali, partendo da gl i elementi pacifici quali i titoli di acquisto e le dimen sioni dei terreni di rispettiva proprietà. Alla luce di tali elementi risultava che la particella 842 di proprietà dei Gentile era da sempre corrisposta alla striscia Ric. 2019n. 10908sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 esterna alla particella n. 12, confinante con le particelle identificate dai nn. 13, 311, 3 0 9 e 315. Pertanto, la superficie di 8072 metri quadri effettivamente occupata dai Gentile doveva riferirsi esclusivamente alla particella 12 (di contro ai 6980 mq risultanti dai dati catastali) e non poteva ritenersi comprendente anche la particella 842.Pertanto, vi era stato uno sconfinamento dei Gentile sul fondo dell’Università di Castelchiodatoindividuabile in mq. 1092. 3. In conclusione in riforma della sentenza di primo grado dovevano essere accolt e l e domand e di regolamento di confini e di rilascio della parte di fondo occupata proposte dall’Università agraria di Castelvecchio. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, la stessa doveva ritenersi fondata solo relativamente alla voce di danno emergente liquidata e quitativamente in euro 2000 oltre interessi dalla sentenza al soddisfoper il semplice fatto della perdita subita dall’Università che, privata del possesso del bene, non aveva potuto anche solo potenzialmente trarre l’utilità normalmente ricavabile in relazione alla natura naturalmente fruttifera del bene stesso. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi. 5. Università A graria di Castelvecchio h a resistito con controricorso. 6. All’udienza del 23 giugno 2022 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni sollevate con le ordinanze interlocutorie n. 1162/2022 e 3946/2022. Ric. 2019n. 10908sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 7. L’[OSCURATO:PERSONA] di Castelvecchio in prossimità dell’odierna udienza ha depositato memoria insistendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza in relazione agli articoli 112 e 115 c.p.c., omessa insufficiente motivazione per aver ritenuto provata la sussistenza dello sconfinamento come il risarcimento del danno. Violazione e falsa applicazione degli articoli 950, 951, 2043 e 2697 codice civile con riferimento allo sconfinamento e all ’ ap posizione dei termini. La censura sostanzialmente si rivolge alla parte della sentenza con la quale la Corte di appello ha disatteso le risultanze della consulenza tecnica disposta nel giudizio di gravame, ritenendola errata o fondata su presupposti erronei enon provati. A parere del ricorrente la motivazione della Corte d’appello sarebbe contraddittoria e non terrebbe conto delle deduzioni del consulente in risposta al secondo quesito. In sostanza, la C orte d’appello si sarebbe discostata dalla valutazione compiuta dal consulente senza porre a fondamento della decisione un’adeguata motivazione,in violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte d’Appello ha ampiamente motivato sulle ragioni per le quali doveva farsi ricorso alle mappe catastali in assenza di dati incontrovertibili e sulla base dei titoli di acquisto delle parti. Sul punto la sentenza è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui: Nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia Ric. 2019n. 10908sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (ex plurimis Sez. 2 - , Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018, Rv. 648330 -01). La Corte d’Appello ha altrettanto ampiamente motivato sulle ragioni per le quali non erano condivisibili le conclusioni del consulente tecnico e sul perché vi era stato lo sconfinamento in quanto la particella 12 non poteva ritenersi comprendente anche la particella 842. Ciò premesso deve rilevarsi l’inammissibilità della censura proposta sotto il profilo dell’insufficiente o contraddittoria motivazione. Questa Corte a S ezioni U nite ha chiarito che , dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge n.134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomalia Ric. 2019n. 10908sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato in relazione alle ragioni per le quali la ricostruzione dello stato dei luoghi in rapporto ai titoli operata dal CTUnon era attendibile. Le restanti censure, se pure poste come violazione di legge, in realtà si risolvono nella richiesta di una rivalutazione in fatto degli elementi istruttori sulla base dei quali la Corte d’Appello ha accertato il confine tra i fondi. Tale accertamento - prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo - è rimess o all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. In particolare , le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili in applicazione dei seguenti principi di diritto affermati d alle Sezioni Unite di questa Corte : In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Inoltre , Ric. 2019n. 10908sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.(Sez. U, Sent . n. 20867 del 2020 ) . 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : nullità della sentenza in relazione all’art. 132, n . 4 , c.p.c. e agli artt. 1223, 2043 e 2057 c.c. La sentenza sarebbe sfornita di ogni motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno in quanto non vi era alcuna prova dell’inizio di un illecito che, al più , avrebbe potuto decorrere dal momento della notifica della citazione poiché solo da allora era provato con certezza che Maddalena G entile e Nicola G entile avevano avuto contezza della pretesa dell’attrice circa l’occupazione del suolo mentre per il periodo precedente non era provato e documentato alcun atteggiamento soggettivo neanche sotto il profilo della colpa. Era onere della attrice fornire la prova di un’effettiva lesione causata ad esempio dal non aver potuto concedere in locazione del bene o dal non averlo potuto utilizzare personalmente o dal non averlo potuto alienare , non essendo sufficiente la mera mancata disponibilità dell’immobile. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile in parte infondato. Ric. 2019n. 10908sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 La Corte d’Appello ha ritenuto sussistente il danno derivante dall’illecita occupazione della porzione di fondo oggetto dell o sconfinamento da parte dei ricorrenti limitatamente al danno emergente e lo ha liquidato equitativamente in euro 2000. La sentenza sul punto non merita censura. In primo luogo , deve ribadirsi che l'azione di regolamento di confini ha un intrinseco effetto recuperatorio il quale, nell'ipotesi in cui si sia verificato uno sconfinamento in uno dei due fondi, comporta l'obbligo di rilascio della porzione indebitamente posseduta, indipendentemente dall'intenzionalità dell'accertata occupazione abusiva (Sez. 2, Sentenza n. 8693 del 28/03/2019, Rv. 653163 - 01). In secondo luogo, deve richiamarsi la recente pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite con la quale si è ribadita la distinzione tra tutela reale e tutela risarcitoria quale riflesso processuale di quella sostanziale fra regole di proprietà (property rules) e regole di responsabilità (liability rules). La tutela reale è orientata al futuro e mira al ripristino dell’ordine formale violato mediante l’accertamento dello stato di diritto e la rimozione dello stato di fatto contrario al diritto soggettivo, a parte la tutela inibitoria come negli artt. 844 e 1171 cod. civ. L’azione di rivendicazione esperita nei confronti dell’occupante sine titulo ripristina sul piano astratto la situazione giuridica violata e rimuove l’impedimento all’esercizio del diritto mediante la riduzione in pristino. Rientra nell’azione reale anche la tutela indennitaria prevista da disposizioni quali l’art. 948, comma 1, cod. civ., con riferimento al valore della cosa in caso di mancato recupero della stessa, o l’art. 938 cod. civ., con riferimento al doppio del valore della porzione di fondo attiguo occupato, come è Ric. 2019n. 10908sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 reso evidente dal fatto che tali disposizioni fanno salvo, quale rimedio distinto, il risarcimento del danno, e dunque costituiscono pur sempre applicazione delle regole di proprietà e non di quelle di responsabilità. L’azione risarcitoria è, invece , orientata al passato e costituisce il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto. Essa costituisce la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l’alterazione dell’ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata(Sez. U , Sentenza n. 33645 del 2022). Con riferimento alla prova del danno la sentenza è in senso conforme alla citata pronunciadelle Sezioni Unite con la quale si è precisatoche all’allegazione, da parte dell’attore, di una delle voci di danno (nella specie danno emergente) potrà contrapporsi la (specifica) contestazione del convenuto, la quale attiverà, in capo all’attore stesso, l’onere di provare il fatto costitutivo del risarcimento, se del caso mediante il ricorso alle presunzioni ovvero alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Allo stesso modo, quanto alla liquidazione in via equitativa la più volte citata sentenza delle Se z ioni Unite ha confermato l’orientamento secondo il quale se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa(Sez. U , Sentenza n. 33645 del 2022). Ric. 2019n. 10908sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 Infine, la questione circa la mancanza di colpa è inammissibile in quanto questione nuova. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, «In tema diricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi diricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio diappello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6 - 1,Ord. n. 15430 del 2018 ). 3. Il ricorso è rigettato. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 2000, più 200 per Ric. 2019n. 10908sez. S2 - ud. 0 7 /07/202 3 esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del r
Sentenza Cassazione n. 25088/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris