CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 26127/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28346/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dasé stesso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di CAGLIARI r.g. n. 2235/2016,depositata i l 3/07/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato in data 23 febbraio 2016 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero condannati al pagamento del saldo delle spese e dei compensi delle prestazioni professionali maturati con riferimento a un processo civile di cognizione e di espropriazione forzata. I convenuti, costituendosi, eccepivano in compensazione il credito, che assumevano di avere maturato in relazione all’attività difensiva svolta nel processo di cognizione a titolo di risarcimento dei danni per l’inadempimento dell’attore, danni pari all’importo che avrebbero potuto ottenere all’esito del processo; eccepivano, poi, l’inadempimento dell’attore anche in relazione al processo di esecuzione forzata, sostenendo che nessun compenso spettasse per l’attività svolta. Con ordinanza del 3 luglio 2018, il Tribunale di Cagliari ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti in relazione all’attività svolta nel processo di cognizione, in quanto sì l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere “un errore difensivo piuttosto grossolano”, ma non vi era prova che tale errore avesse causato ai clienti il danno lamentato; l’errore del legale non era però – ad avviso del Tribu nale – privo di effetti ai fini della liquidazione dell’attività svolta, incidendo “sul parametro del pregio della stessa”, giustificando una riduzione del 25% rispetto ai valori tabellari medi previsti dal d.m. n. 55/2014; il Tribunale ha, quindi , ritenuto applicabile, trattandosi di una causa di valore indeterminato medio, lo scaglione fino all’importo di euro 50.000 e ha liquidato per l’attività svolta in relazione al processo di cognizione la somma complessiva di euro 8.027,85; ha, poi , riconosciuto il compenso per la redazione e la notifica del precetto, incrementato degli accessori di legge, per un totale di euro 444,25; ha ritenuto fondata l’eccezione di inutilità della successiva attività – il pignoramento immobiliare - svolta da Serra, negando quals iasi compenso per tale attività. Il Tribunale, in conclusione, rilevato che i clienti avevano pagato anticipi che eccedevano quanto dovuto a Serra, ha condannato quest’ultimo a restituire la differenza, pari a euro 359,30, oltre agli interessi legali previsti per i crediti da transazioni commerciali. 2. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso e contestuale ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata dai ricorrenti incidentali. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo denuncia “ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., il vizio di anomalia motivazionale [..] attinente l’esistenza della motivazione in sé [..] ed, ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., eccependo la violazione di legge in relazione agli artt. 92, 112 e 115 c.p.c., 21, n. 7 del d.m. 55/2014”: vi sarebbe contrasto tra il rigetto della domanda di risarcimento dei danno e il riconoscimento del compimentodi un errore da parte del ricorrente nella formulazione della domanda, errore che avrebbe dovuto essere ritenuto giuridicamente irrilevante e che ha invece portato a decurtare del 25% quanto previsto dalle tabelle, decurtazione peraltro effettuata in modo erroneo, così come erronea è l’applicazione dello scaglione fino al valore di euro 50.000; l’ordinanza ha poi sbagliato, nel detrarre gli acconti versati da controparte, a non considerare che la somma era al lordo delle spese anticipate dal ricorrente e degli accessori di legge; quanto alle spese del processo, sono state addossate per 1/3 al ricorrente quando avrebbero dovuto essere integralmente addossate a controparte o integralmente compensate; spese del processo che sono comunque state erroneamente liquidate, avendo liquidato in favore di controparte anche il compenso per la fase introduttiva (che a loro non competeva essendo convenuti) ed euro 237 per il contributo unificato (che non avevano pagato). Il complesso motivo non può essere accolto. Anzitutto non sussistela denunciata anomalia motivazionale, in quanto non vi è contrasto tra l’accertamento del compimento di un errore difensivo da parte di Serra e il rigetto della domanda di risarcimento per la mancata prova dei danni (v. sul punto infra sub II, 1). Quanto alle denunciate violazioni di legge, va esclusa la violazione dell’art. 21, comma 7 del d.m. n. 55/2014, in quanto la disposizione – come ricorda lo stesso ricorrente – prevede che “gl l Tribunale ha regolato legittimamente le spese in base al principio della prevalente soccombenza, compensandole, peraltro, per due terzi (circa la liquidazione va precisato che la fase introduttiva è fase che concerne anche parte convenuta e che riguardo alle spese vive si tratta di materia oggetto di correzione materiale, che non può essere oggetto di ricorso per cassazione, v. Cass. n. 21012/2010e, da ultimo, Cass. n. 14006/2023). 2. Il secondo motivodel ricorso principale lamenta “ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione di legge in relazione all’art. 567, comma 2 c.p.c., agli artt. 12, 15, 615, 619 c.p.c. e all’art. 2650 c.c., ed ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e che sono stati oggetto di discussione tra le parti”: si contestano le affermazioni del Tribunale relative alla inutilità del pignoramento immobiliare, in quanto risulta provato il conferimento del mandato al ricorrente “per provvedere al pignoramento contestato e per instaurare e coltivare il processo esecutivo”, mandato cui il medesimo ha “regolarmente adempiuto”, e come siano state le controparti ad abbandonare il processo esecutivo e ciò solo perché avevano optato per l’iscrizione dell’ipoteca; nulla infine sarebbe l’ordinanza per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda del ricorrente relativa alla condanna delle controparti alla restituzione delle spese di euro 2.866,72 di cui alla lettera del 6 agosto 2014. Anche questo motivo non può essere accolto. Il Tribunale non ha, infatti , escluso il conferimento del mandato a procedere in via esecutiva da parte di Porcedda e Fanutza e lo svolgimento del medesimo, ma ha invece ritenuto non utile l’attività svolta in quanto “non preceduta da adeguata indagine circa la continuità delle trascrizioni”, così come è lo stesso Tribunale a ricordare come Porcedda e Fanutza avessero deciso di “abbandonare” la procedura esecutiva. Quanto alla domanda di condanna alla restituzione delle spese (cui si fa cenno anche nel primo motivo) in relazione alla quale si denuncia omessa pronuncia, non se ne fa menzione nel provvedimento impugnato (v. la trascrizione delle conclusioni dell’atto introduttivo del processo alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e il ricorrente non dice nel motivo quando e con quale atto abbia proposto la domanda, limitandosi a parlare di “domanda del ricorrente” (penultima pagina del ricorso) ed essendo generico il riferimento alle “altre spese processuali anticipate” alla pag. 2 del medesimo atto (circagli oneri di deduzione del ricorrente che denunci il vizio di omessa pronuncia si veda Cass. 6014/2018). II. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si articola in sei motivi. 1. I primi tre motivi, che sono unitariamente esposti, denunciano: a) il primo “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.”; b) il secondo “nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.”; c) il terzo “violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 cpc”. I tre motivi contestano, richiamando i diversi parametri di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., l’accertamento dei fatti compiuto dal Tribunale, che l’ha portato a negare “che fosse dimostrato o tantomeno pacifico che il Gambula avesse eseguito opere per un controvalore di euro 57.541,91”; il Tribunale, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe così addossato loro un onere probatorio inesistente, avendo essi dimostrato l’esistenza di un riconoscimento delle opere eseguite proveniente dallo stesso Gambula; in ogni caso, l’onere della prova spettante ai ricorrenti doveva essere limitato al giudizio prognostico sull’esito più probabile del giudizio in base a quanto noto al momento della sua instaurazione e accertato in corso di causa; la motivazione sarebbe di conseguenza anche apparente e contraddittoria; se il Tribunale avesse potuto valutare la domanda nel merito, indubbiamente “l’esistenza e l’ammontare del credito sarebbe stata possibile e la domanda sarebbe stata accolta anche sotto tale profilo“. I motivi non possono essere accolti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone” (così Cass. 2638/2013). Il Tribunale ha sì reputato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non abbia correttamente adempiuto l'attività professionale, ma ha ritenuto – con accertamento in fatto motivato, come tale incensurabile in sede di legittimità – non provato il danno, così che quello che i ricorrenti chiedono a questa Corte è di censurare quanto affermato in fatto dal Tribunale alla pag. 8 dell’ordinanza impugnata, attività che appunto non può essere svolta da questa Corte di legittimità. 2. Il quarto e il quinto motivo sono trattati congiuntamente e lamentano: a) il quarto “nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.”; b) il quinto “violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. I motivi, richiamando i due diversi criteri di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., attengono “in particolar modo ai criteri di calcolo seguiti dal Tribunale nelle pagg. 9 e 10 dell’ordinanza”, ovvero alla liquidazione dei compensi operata dal Tribunale. I motivi sono inammissibili, in quanto parlando di “errore materiale della sentenza, ovvero violazione di legge o una motivazione illogica o contraddittoria” (pag. 51 del ricorso) non individuano il vizio denunciato, compito che il cui adempimento spetta al ricorrente e non può essere svolto d’ufficio da questa Corte. 3. Il sesto e ultimo motivo contesta “nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 481 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”: il Tribunale ha affermato che “non vi sono motivi per negare al legale il diritto al compenso per la redazione e la notifica del precetto [..], considerato che nessuna delle eccezioni sollevate dai convenuti coinvolge tale pretesa”; il Tribunale avrebbe così omesso di considerare che tale diritto era invece stato oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti, che nelle conclusioni della comparsa di risposta chiedevano che, respinta ogni domanda, il Tribunale volesse liquidare il compenso “in misura non superiore a euro 5.400 oltre accessori [..] o in quell’altra anche inferiore che si riterrà dovuta”; nella stessa comparsa di risposta, poi, i convenuti assumevanoche non fosse dovuto alcun compenso per l’attività inutilmente svolta dal difensore, “in essa includendo, ovviamente, anche la intimazione del precetto propedeutico all’esecuzione”; in tal modo il Tribunale, omettendo di esaminare una contestazione effettivamente proposta dai ricorrenti, sarebbe incorso nel vizio di omessa pronuncia. Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale non ha errato nell’escludere che il compenso per il precetto sia stato oggetto di specifica eccezione da parte dei convenuti, oggi ricorrenti, come si evince dagli estratti della comparsa di risposta riprodotti in ricorso, ove non è ravvisabile una specifica contestazione relativa al suddetto compenso, tale non potendo ritenersi il generico riferimento all’attività inutilmente resa dal difensore, essendo l’intimazione del precetto attività sì prodromica al processo esecutivo, ma che può avere una sua utilità, nello stimolare l’adempimento spontaneo, distinta rispetto all’attività di esecuzione forzata. III. Le spese del presente giudizio vanno compensate, considerata la reciproca soccombenza delle parti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali,