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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 18820/2026

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na del Ministro pro tempore,PREFETTURA – [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza n. 489/2022 del Tribunale di Benevento,depositata il 2-3-2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9-4-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.1.

Il giudice di pace di Benevento, con sentenza n. 1749/2019,depositata il 24-7-2020, ha rigettato l’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23119/2022Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 18820/2026Data pubblicazione 09/06/2026Giampiero Parente avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale ilPrefetto di Benevento gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di€ 1.032,00 e la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni perdue anni, per la violazione dell’art. 1 legge n. 386/1990, per avereemesso assegno bancario recante la data del 30-5-2012 dell’importodi € 5.500,00 senza autorizzazione del trattario.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, che il Tribunale diBenevento ha rigettato con sentenza n. 489/20221, depositata il 2-3-2022.Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, ilTribunale ha dato atto che l’opponente sosteneva che l’assegno inquestione era stato da lui emesso in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. ben primadella data del 31-5-2012 apposta sul titolo, allo scopo di garantire uncredito che [OSCURATO:SOCIETA] vantava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e cheavrebbe dovuto essere estinto per il 31-5-2012; ha dato atto che ilricorrente sosteneva altresì che, prima del 31-5-2012, il creditoreaveva concesso a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dilazione di pagamento e, permera dimenticanza, l’assegno non era stato ritirato dal traente maportato all’incasso dal prenditore, legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], ilquale, resosi conto dell’errore, aveva invano chiesto alla banca il ritirodell’assegno.

Ha altresì dato atto che l’opponente deduceva che, aseguito di ricorso cautelare, aveva ottenuto con ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] la cancellazione dell’iscrizione nell’archivio della CentraleRischi della Banca d’Italia.

Ha escluso di poter accogliere la tesi delricorrente secondo la quale non era integrato l’illecito per il fatto che,nel momento in cui era stato emesso, vi era l’autorizzazione deltrattario, richiamando l’indirizzo di Cass. n. 6198/2021.

Ha consideratoche era stata applicata la sanzione accessoria del divieto di emettereassegni bancari e postali per la durata minima di due anni, ex artt. 5 e5-bis legge n. 386/1990; che l’iscrizione presso l’archivioNumero registro generale 23119/2022Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 18820/2026Data pubblicazione 09/06/2026informatizzato ex art. 10-bis legge n. 386/1990 non era ancoraavvenuta, in forza della previsione dell’art. 4 D.M. 458/2001, secondocui il Prefetto provvede alla trasmissione dei dati all’archivio soloall’esito della definizione del giudizio di opposizione; con laconseguenza che non poteva ritenersi decorso il periodo di iscrizioneprevisto dall’art. 10 dello stesso decreto ministeriale.2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.L’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell’Interno eper la Prefettura di Benevento ha depositato atto di costituzione al finedi partecipare all’udienza di discussione, alla quale non ha poipartecipato.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 9-4-2026 e nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il PubblicoMinistero ha depositato memoria con le sue conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, proposto per violazione o falsa applicazionedell’art. 9 co.1 legge 386/1990 in combinato disposto con gli artt. 2co.1 e 10-bis legge 386/1990, nonché ex art. 360 co. 1 n. 4 e 5 cod.proc. civ. per omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza,il ricorrente sostiene che l’iscrizione prevista dall’art. 10-bis citato nonavrebbe mai potuto essere eseguita in quanto, prima dell’emissionedell’ordinanza ingiunzione, era stato ottenuto provvedimento in via diurgenza, con il quale il Tribunale di Benevento aveva ordinato allaBanca di revocare la segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA]; lamenta che lacircostanza, più volte esposta, non sia stata esaminata né in primo néin secondo grado e sostiene che il provvedimento d’urgenza, seppurenon seguito da giudizio di merito, era pur sempre efficace e quindi ilPrefetto non solo non poteva irrogare la sanzione pecuniaria eNumero registro generale 23119/2022Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 18820/2026Data pubblicazione 09/06/2026accessoria della segnalazione all’archivio della Banca d’Italia, ma nonpoteva neppure comunicarla alla Centrale dell’[OSCURATO:PERSONA].1.1.

Il motivo, in quanto proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc.civ. è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter co. 5 cod. proc. civ. rationetemporis vigente, in ragione dell’introduzione del giudizio d’appellosuccessivamente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e all’introduzione del giudizio dicassazione prima del 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di "doppiaconforme".

In tale caso il ricorso per cassazione proposto per il motivodi cui al n.5 dell'art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indicale ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 3, 28-2-2023 n. 5947; Cass.Sez. 1, 22-12-2016 n. 26774, per tutte).

Al contrario il ricorrente,limitandosi a lamentare che le sue deduzioni non siano state esaminatené in primo né in secondo grado, presuppone l’inesistenza di unadiversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni.Si esclude, altresì, che si ponga questione di vizio dellamotivazione tale da determinarne nullità, sia perché la sentenzaimpugnata ha dato atto che il ricorrente aveva ottenuto con ordinanzala cancellazione della sua iscrizione nell’archivio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia (pag.7), sia perché ha esposto le ragioni (pag. 10)per le quali non era ancora avvenuta l’iscrizione all’archivio dellesanzioni previsto dall’art. 10 D.M. n. 458/2001.Inoltre, non risulta dalla sentenza impugnata che leargomentazioni del ricorrente fossero state finalizzate a sostenere chel’ordinanza cautelare inibisse l’iscrizione ai sensi dell’art. 10-bis leggen. 386/1990 e, sotto questo profilo, il motivo è anche inammissibile exart. 366, co. 1 n. 6 cod. proc. civ., perché non contiene alcunriferimento al preciso contenuto dell’ordinanza cautelare utile asostenere la tesi formulata.Numero registro generale 23119/2022Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 18820/2026Data pubblicazione 09/06/2026Nei termini in cui il ricorrente fa riferimento all’ordinanza cautelarecome contenente l’ordine alla Banca di revocare la segnalazione allaCentrale Rischi già eseguita dopo la presentazione all’incassodell’assegno da parte del prenditore, la sua tesi è, all’evidenza,infondata.

L’art. 10-bis legge n. 386/1990 ha disposto l’istituzionepresso la Banca d’Italia di archivio informatizzato degli assegni bancarie postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti (lett. c) idati relativi a sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicateper l’emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione esenza provvista; perciò è l’applicazione della sanzione amministrativache impone l’inserimento e, come evidenziato dalla sentenzaimpugnata, è il D.M. n. 458/2001 che disciplina l’inserimento nel casoin cui sia proposta opposizione all’ordinanza ingiunzione che applica lasanzione amministrativa.

Non può il ricorrente validamente sostenereche il provvedimento già ottenuto in sede cautelare inibisse lasegnalazione dopo l’irrogazione della sanzione amministrativapecuniaria e di quella accessoria, in quanto è l’accertamento dellaresponsabilità per l’illecito amministrativo che comporta l’emissionedell’ordinanza-ingiunzione ed è il rigetto dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione a imporre la segnalazione ex art. 10-bis legge n. 386/1990.2.

Con il secondo motivo, proposto per violazione o falsaapplicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 1 legge n.386/1990, il ricorrente sostiene che l’art. 1 è inequivocabilenell’indicare come momento rilevante al fine della configurabilitàdell’illecito quello dell’emissione dell’assegno, cioè quello in cuil’assegno viene rilasciato al prenditore, perché è “allora che l’assegnosi perfeziona”, indipendentemente dall’indicazione di una data simulatasuccessiva; richiama a sostegno della tesi il principio secondo il qualela postdatazione non comporta di per sé la nullità dell’assegno, ma solola nullità del relativo patto, con la conseguenza che è consentito alNumero registro generale 23119/2022Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 18820/2026Data pubblicazione 09/06/2026creditore di esigere immediatamente il pagamento e l’assegno deveritenersi venuto a esistenza come titolo di credito e mezzo dipagamento al momento del passaggio dal traente al prenditore;aggiunge che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto chel’emittente dell’assegno postdatato si assume il rischio della possibilecircolazione del titolo, perché tale principio si pone in contrasto con ilcanone generale di stretta interpretazione delle disposizionisanzionatorie.2.1.

Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità all’indirizzodella giurisprudenza di legittimità richiamato anche dalla sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA].

Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 14322 ha evidenziato che colui cheemetta assegno bancario privo di data di emissione - lo stesso vale perl’assegno postdatato - con l’intesa che il prenditore lo utilizzeràsuccessivamente come assegno, apponendovi data e luogo diemissione, si assume la responsabilità, quanto meno a titolo di doloeventuale, della successiva attribuzione delle caratteristichedell’assegno bancario; quindi, risponde dell’illecito previsto dall’art. 1legge n. 386/1990, come sostituito dall’art. 28 d.lgs. n. 507/1999, seal momento dell’utilizzazione del titolo non vi sia autorizzazione aemetterlo.

Nello stesso senso si registrano Cass. Sez. 2, 4-5-2011 n.9788, che ha dichiarato anche come gravi su chi ha il potere diemettere assegni l’obbligo di vigilare sulla presenza di provvista e sullapersistenza di autorizzazione della banca trattaria, e Cass. Sez. 2, 22-9-2020 n. 19797; Cass. Sez. 6-2, 19-2-2021 n. 4638, non massimata,da pag. 5, ha specificamente evidenziato come conforti lagiurisprudenza penale, maturata allorquando il fatto costituiva reato epresupponeva la dimostrazione dell’effettivo ricorrere del dolo o dellacolpa, in quanto l’emittente dell’assegno privo di data accetta il rischioche, al momento del riempimento del documento e della suaNumero registro generale 23119/2022Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 18820/2026Data pubblicazione 09/06/2026utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di provvista o diautorizzazione (Cass. pen. n. 5333/1999 e n. 7988/1998);ugualmente, non massimata, Cass. Sez. 2, 2021 n. 6189, da pag. 2;Cass.

Sez. 2, 22-11-2021 n. 35947, non massimata, pag. 10, harilevato come chi rilascia titoli senza data o con data successiva siespone consapevolmente al rischio che alla data poi inserita sia venutameno l’autorizzazione e ciò, quindi, anche a prescindere dall’accordo inordine all’utilizzazione o meno del titolo quale assegno; ancora, nellostesso senso, Cass. Sez. 2, 5-10-2022 n. 28909, da pag.6 e Cass. Sez.2, 2-11-2023 n. 30374, da pag.3.3.

In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.Nulla si deve disporre sulle spese di lite, non avendo il Ministerosvolto attività difensiva in questo giudizio.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte di cassazione, il 9-4-2026Consigliere estensore PresidenteLinalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del Ministro pro tempore,PREFETTURA – [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza n. 489/2022 del Tribunale di Benevento,depositata il 2-3-2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9-4-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.1. Il giudice di pace di Benevento, con sentenza n. 1749/2019,depositata il 24-7-2020, ha rigettato l’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23119/2022Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 18820/2026Data pubblicazione 09/06/2026Giampiero Parente avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale ilPrefetto di Benevento gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di€ 1.032,00 e la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni perdue anni, per la violazione dell’art. 1 legge n. 386/1990, per avereemesso assegno bancario recante la data del 30-5-2012 dell’importodi € 5.500,00 senza autorizzazione del trattario.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, che il Tribunale diBenevento ha rigettato con sentenza n. 489/20221, depositata il 2-3-2022.Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, ilTribunale ha dato atto che l’opponente sosteneva che l’assegno inquestione era stato da lui emesso in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. ben primadella data del 31-5-2012 apposta sul titolo, allo scopo di garantire uncredito che [OSCURATO:SOCIETA] vantava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e cheavrebbe dovuto essere estinto per il 31-5-2012; ha dato atto che ilricorrente sosteneva altresì che, prima del 31-5-2012, il creditoreaveva concesso a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dilazione di pagamento e, permera dimenticanza, l’assegno non era stato ritirato dal traente maportato all’incasso dal prenditore, legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], ilquale, resosi conto dell’errore, aveva invano chiesto alla banca il ritirodell’assegno. Ha altresì dato atto che l’opponente deduceva che, aseguito di ricorso cautelare, aveva ottenuto con ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] la cancellazione dell’iscrizione nell’archivio della CentraleRischi della Banca d’Italia. Ha escluso di poter accogliere la tesi delricorrente secondo la quale non era integrato l’illecito per il fatto che,nel momento in cui era stato emesso, vi era l’autorizzazione deltrattario, richiamando l’indirizzo di Cass. n. 6198/2021. Ha consideratoche era stata applicata la sanzione accessoria del divieto di emettereassegni bancari e postali per la durata minima di due anni, ex artt. 5 e5-bis legge n. 386/1990; che l’iscrizione presso l’archivioNumero registro generale 23119/2022Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 18820/2026Data pubblicazione 09/06/2026informatizzato ex art. 10-bis legge n. 386/1990 non era ancoraavvenuta, in forza della previsione dell’art. 4 D.M. 458/2001, secondocui il Prefetto provvede alla trasmissione dei dati all’archivio soloall’esito della definizione del giudizio di opposizione; con laconseguenza che non poteva ritenersi decorso il periodo di iscrizioneprevisto dall’art. 10 dello stesso decreto ministeriale.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.L’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell’Interno eper la Prefettura di Benevento ha depositato atto di costituzione al finedi partecipare all’udienza di discussione, alla quale non ha poipartecipato.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 9-4-2026 e nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il PubblicoMinistero ha depositato memoria con le sue conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, proposto per violazione o falsa applicazionedell’art. 9 co.1 legge 386/1990 in combinato disposto con gli artt. 2co.1 e 10-bis legge 386/1990, nonché ex art. 360 co. 1 n. 4 e 5 cod.proc. civ. per omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza,il ricorrente sostiene che l’iscrizione prevista dall’art. 10-bis citato nonavrebbe mai potuto essere eseguita in quanto, prima dell’emissionedell’ordinanza ingiunzione, era stato ottenuto provvedimento in via diurgenza, con il quale il Tribunale di Benevento aveva ordinato allaBanca di revocare la segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA]; lamenta che lacircostanza, più volte esposta, non sia stata esaminata né in primo néin secondo grado e sostiene che il provvedimento d’urgenza, seppurenon seguito da giudizio di merito, era pur sempre efficace e quindi ilPrefetto non solo non poteva irrogare la sanzione pecuniaria eNumero registro generale 23119/2022Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 18820/2026Data pubblicazione 09/06/2026accessoria della segnalazione all’archivio della Banca d’Italia, ma nonpoteva neppure comunicarla alla Centrale dell’[OSCURATO:PERSONA].1.1. Il motivo, in quanto proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc.civ. è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter co. 5 cod. proc. civ. rationetemporis vigente, in ragione dell’introduzione del giudizio d’appellosuccessivamente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e all’introduzione del giudizio dicassazione prima del 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di "doppiaconforme". In tale caso il ricorso per cassazione proposto per il motivodi cui al n.5 dell'art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indicale ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 3, 28-2-2023 n. 5947; Cass.Sez. 1, 22-12-2016 n. 26774, per tutte). Al contrario il ricorrente,limitandosi a lamentare che le sue deduzioni non siano state esaminatené in primo né in secondo grado, presuppone l’inesistenza di unadiversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni.Si esclude, altresì, che si ponga questione di vizio dellamotivazione tale da determinarne nullità, sia perché la sentenzaimpugnata ha dato atto che il ricorrente aveva ottenuto con ordinanzala cancellazione della sua iscrizione nell’archivio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia (pag.7), sia perché ha esposto le ragioni (pag. 10)per le quali non era ancora avvenuta l’iscrizione all’archivio dellesanzioni previsto dall’art. 10 D.M. n. 458/2001.Inoltre, non risulta dalla sentenza impugnata che leargomentazioni del ricorrente fossero state finalizzate a sostenere chel’ordinanza cautelare inibisse l’iscrizione ai sensi dell’art. 10-bis leggen. 386/1990 e, sotto questo profilo, il motivo è anche inammissibile exart. 366, co. 1 n. 6 cod. proc. civ., perché non contiene alcunriferimento al preciso contenuto dell’ordinanza cautelare utile asostenere la tesi formulata.Numero registro generale 23119/2022Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 18820/2026Data pubblicazione 09/06/2026Nei termini in cui il ricorrente fa riferimento all’ordinanza cautelarecome contenente l’ordine alla Banca di revocare la segnalazione allaCentrale Rischi già eseguita dopo la presentazione all’incassodell’assegno da parte del prenditore, la sua tesi è, all’evidenza,infondata. L’art. 10-bis legge n. 386/1990 ha disposto l’istituzionepresso la Banca d’Italia di archivio informatizzato degli assegni bancarie postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti (lett. c) idati relativi a sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicateper l’emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione esenza provvista; perciò è l’applicazione della sanzione amministrativache impone l’inserimento e, come evidenziato dalla sentenzaimpugnata, è il D.M. n. 458/2001 che disciplina l’inserimento nel casoin cui sia proposta opposizione all’ordinanza ingiunzione che applica lasanzione amministrativa. Non può il ricorrente validamente sostenereche il provvedimento già ottenuto in sede cautelare inibisse lasegnalazione dopo l’irrogazione della sanzione amministrativapecuniaria e di quella accessoria, in quanto è l’accertamento dellaresponsabilità per l’illecito amministrativo che comporta l’emissionedell’ordinanza-ingiunzione ed è il rigetto dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione a imporre la segnalazione ex art. 10-bis legge n. 386/1990.2. Con il secondo motivo, proposto per violazione o falsaapplicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 1 legge n.386/1990, il ricorrente sostiene che l’art. 1 è inequivocabilenell’indicare come momento rilevante al fine della configurabilitàdell’illecito quello dell’emissione dell’assegno, cioè quello in cuil’assegno viene rilasciato al prenditore, perché è “allora che l’assegnosi perfeziona”, indipendentemente dall’indicazione di una data simulatasuccessiva; richiama a sostegno della tesi il principio secondo il qualela postdatazione non comporta di per sé la nullità dell’assegno, ma solola nullità del relativo patto, con la conseguenza che è consentito alNumero registro generale 23119/2022Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 18820/2026Data pubblicazione 09/06/2026creditore di esigere immediatamente il pagamento e l’assegno deveritenersi venuto a esistenza come titolo di credito e mezzo dipagamento al momento del passaggio dal traente al prenditore;aggiunge che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto chel’emittente dell’assegno postdatato si assume il rischio della possibilecircolazione del titolo, perché tale principio si pone in contrasto con ilcanone generale di stretta interpretazione delle disposizionisanzionatorie.2.1. Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità all’indirizzodella giurisprudenza di legittimità richiamato anche dalla sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA]. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 14322 ha evidenziato che colui cheemetta assegno bancario privo di data di emissione - lo stesso vale perl’assegno postdatato - con l’intesa che il prenditore lo utilizzeràsuccessivamente come assegno, apponendovi data e luogo diemissione, si assume la responsabilità, quanto meno a titolo di doloeventuale, della successiva attribuzione delle caratteristichedell’assegno bancario; quindi, risponde dell’illecito previsto dall’art. 1legge n. 386/1990, come sostituito dall’art. 28 d.lgs. n. 507/1999, seal momento dell’utilizzazione del titolo non vi sia autorizzazione aemetterlo. Nello stesso senso si registrano Cass. Sez. 2, 4-5-2011 n.9788, che ha dichiarato anche come gravi su chi ha il potere diemettere assegni l’obbligo di vigilare sulla presenza di provvista e sullapersistenza di autorizzazione della banca trattaria, e Cass. Sez. 2, 22-9-2020 n. 19797; Cass. Sez. 6-2, 19-2-2021 n. 4638, non massimata,da pag. 5, ha specificamente evidenziato come conforti lagiurisprudenza penale, maturata allorquando il fatto costituiva reato epresupponeva la dimostrazione dell’effettivo ricorrere del dolo o dellacolpa, in quanto l’emittente dell’assegno privo di data accetta il rischioche, al momento del riempimento del documento e della suaNumero registro generale 23119/2022Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 18820/2026Data pubblicazione 09/06/2026utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di provvista o diautorizzazione (Cass. pen. n. 5333/1999 e n. 7988/1998);ugualmente, non massimata, Cass. Sez. 2, 2021 n. 6189, da pag. 2;Cass. Sez. 2, 22-11-2021 n. 35947, non massimata, pag. 10, harilevato come chi rilascia titoli senza data o con data successiva siespone consapevolmente al rischio che alla data poi inserita sia venutameno l’autorizzazione e ciò, quindi, anche a prescindere dall’accordo inordine all’utilizzazione o meno del titolo quale assegno; ancora, nellostesso senso, Cass. Sez. 2, 5-10-2022 n. 28909, da pag.6 e Cass. Sez.2, 2-11-2023 n. 30374, da pag.3.3. In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.Nulla si deve disporre sulle spese di lite, non avendo il Ministerosvolto attività difensiva in questo giudizio.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte di cassazione, il 9-4-2026Consigliere estensore PresidenteLinalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18820/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris