CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.R.G. 2251/2015, proposto da R.F.M. ([OSCURATO:PERSONA] e Metallo) S.r.l., in liquidazione,in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, elettivamente domiciliatain Roma, alla Via F. Siacci, n. 38, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: accertamento IRES- IRAP AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna , n. 1193/02/14 , pronunciata il 7 maggio 2014, depositata l’11 giugno 2014 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 22 febbraio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte depositate in data 7 febbraio 2023 dal Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto sospendersi il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022: Rilevato che: A seguito di verifica da parte del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Brescia fu notificato alla R.F.M. (Recupero ferro e metallo) S.r.l., avviso di accertamento col quale, in rettifica della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2006, furono recuperate a tassazione le maggiori imposte ritenute dovute per IRES ed IRAP, oltre sanzioni ed interessi, in ragione della contestazione dell’utilizzazione da parte della contribuente di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di società ritenute cartiere. L’atto impositivo fu impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Bologna, che respinse il ricorso. Avverso la decisione sfavorevole di primo grado la società propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Emilia– Romagna, che, a sua volta, rigettò il gravame, con sentenza n. 1193/02/14, depositata l’11 giugno 2014, non notificata. Avverso detta pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Parte ricorrente ha formulato istanza di sospensione, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022, dichiarando di intendere avvalersi della possibilità di definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 1. comma 186 e ss., della citata legge. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha quindi depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23, comma 8 – bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, poi convertito, con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, aderendo all’istanza di sospensione. Non essendo stata fatta, secondo le succitate norme e, da ultimo, ex art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis. 1, cod. proc. civ.. Considerato che: Con istanza depositata il 27 gennaio 2023, la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, intendendo accedere alla definizione agevolata della controversia di cui al comma 186 della stessa norma; la norma richiamata dispone la sospensione dei giudizi pendenti fino al 10 luglio 2023; P.Q.M. Sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023, rinviando la causa a nuovo ruolo.Co