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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 49998/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 17/10/2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Cetrulo era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli art.707 cod. pen e del reato di ricettazione, per avere acquistato o ricevuto una tessera sanitaria intestata a [OSCURATO:PERSONA], oggetto di furto. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che Cetrulo era imputato, in altro procedimento, del reato di furto del motociclo dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che aveva denunciato che all'interno del motociclo vi erano il portafogli, al cui interno vi era la tessera sanitaria; altra anomalia riguardava il fatto che la numerazione del procedimento in esame era identica a quella del procedimento scaturito dall'arresto in flagranza di Cetrulo per il furto di altro motociclo, a seguito del quale Cetrulo era stato condannato dal Tribunale di Ancona, confermata dalla sentenza della Corte di appello m.1907/2018, che aveva precisato che all'interno del portafoglio dell'imputato era stata rinvenuta una tessera sanitaria intestata a [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, la contestata ricettazione risultava essere un post factum non punibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato

1.1. La questione oggetto del ricorso in esame può essere così sintetizzata: se, ai fini del divieto del bis in idem processuale, l'identità del fatto ricorre solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale), o se sussiste anche quando vi sia identità della sola condotta; l'orientamento di questa Corte è costante nel sostenere (Sez. 5, n. 52215 del 30/10/2014, Carbognani, Rv. 261364) ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem" l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona Al riguardo, con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale.

Ciò premesso, nel caso in esame si deve rilevare come Cetrulo sia stato giudicato per il furto del ciclomotore, al cui interno vi era il portafoglio che conteneva la tessera sanitaria per la quale è stata contestata la ricettazione: è quindi evidente che in questo modo Cetrulo viene processato due volte per lo stesso fatto, dovendosi ritenere unica l'azione compiuta ed unico anche l'evento (l'essersi impossessato di diversi oggetti della persona offesa).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett.

I) cod. proc.pen., con eliminazione della pena alla quale Cetrulo è stato condannato per il reato di ricettazione di cui al capo b) P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo b) per preclusione di precedente giudicato e, per l'effetto, elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione ed euro 50

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 17/10/2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Cetrulo era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli art.707 cod. pen e del reato di ricettazione, per avere acquistato o ricevuto una tessera sanitaria intestata a [OSCURATO:PERSONA], oggetto di furto. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che Cetrulo era imputato, in altro procedimento, del reato di furto del motociclo dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che aveva denunciato che all'interno del motociclo vi erano il portafogli, al cui interno vi era la tessera sanitaria; altra anomalia riguardava il fatto che la numerazione del procedimento in esame era identica a quella del procedimento scaturito dall'arresto in flagranza di Cetrulo per il furto di altro motociclo, a seguito del quale Cetrulo era stato condannato dal Tribunale di Ancona, confermata dalla sentenza della Corte di appello m.1907/2018, che aveva precisato che all'interno del portafoglio dell'imputato era stata rinvenuta una tessera sanitaria intestata a [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, la contestata ricettazione risultava essere un post factum non punibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato 1.1. La questione oggetto del ricorso in esame può essere così sintetizzata: se, ai fini del divieto del bis in idem processuale, l'identità del fatto ricorre solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale), o se sussiste anche quando vi sia identità della sola condotta; l'orientamento di questa Corte è costante nel sostenere (Sez. 5, n. 52215 del 30/10/2014, Carbognani, Rv. 261364) ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem" l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona Al riguardo, con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale. Ciò premesso, nel caso in esame si deve rilevare come Cetrulo sia stato giudicato per il furto del ciclomotore, al cui interno vi era il portafoglio che conteneva la tessera sanitaria per la quale è stata contestata la ricettazione: è quindi evidente che in questo modo Cetrulo viene processato due volte per lo stesso fatto, dovendosi ritenere unica l'azione compiuta ed unico anche l'evento (l'essersi impossessato di diversi oggetti della persona offesa). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc.pen., con eliminazione della pena alla quale Cetrulo è stato condannato per il reato di ricettazione di cui al capo b) P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo b) per preclusione di precedente giudicato e, per l'effetto, elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione ed euro 50
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