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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 41154/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] la CORTE D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 8 febbraio 2023, in riforma della pronuncia del Tribunale di Verbania del 15 luglio 2020, proscioglieva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 707 cod.pen. allo stesso ascritto per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Torino, deducendo, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione alla apparenza della motivazione di appello quanto alla sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della causa di proscioglimento dovendosi tenere conto di tutte le circostanze del fatto che contraddicevano la conclusione cui era pervenuto il collegio di secondo grado tenuto conto delle modalità di conservazione dei tre cacciaviti, degli altri oggetti rinvenuti in occasione della perquisizione e della fuga ai momento del controllo. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Secondo l'orientamento della Corte di cassazione in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Rv. 275940 - 01).

Orbene, l'applicazione del suddetto principio al caso in esame, deve fare concludere per la fondatezza dell'impugnazione posto che il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, applicava la causa di non punibilità della particolare tenuità sulla base della esclusiva ed isolata valutazione "della effettiva entità dei fatti in oggetto per come emersi ed accertati"; trattasi all'evidenza di una mera clausola di stile, priva di adeguata concretezza e specificazione rispetto al fatto oggetto di giudizio dovendo il giudice, nell'applicare l'art. 131 bis cod.pen., fornire adeguata spiegazione delle ragioni per cui rispetto al fatto tipico quello oggetto di esame possa valutarsi di speciale tenuità, valutazione questa nel caso di specie del tutto mancante.

Peraltro, è anche il caso di segnalare che la pronuncia appare anche contraddittoria nella parte in cui nell'esposizione dei fatti ha sottolineato le particolari modalità di occultamento degli oggetti atti allo scasso, all'interno del vano air-bag della vettura, il rinvenimento unitamente ai cacciaviti anche di altri arnesi usualmente in uso agli autori di delitti contro il patrimonio, la tentata fuga dell'imputato al momento del controllo operato dai Carabinieri, così che la valutazione di particolare tenuità successivamente compiuta risulta anche in contrasto con tale ricostruzione dello stesso giudice di appello.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

Roma, 28 settembre 2023 L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. t i10 1,,)a r j. -U - IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] la CORTE D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 8 febbraio 2023, in riforma della pronuncia del Tribunale di Verbania del 15 luglio 2020, proscioglieva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 707 cod.pen. allo stesso ascritto per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Torino, deducendo, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione alla apparenza della motivazione di appello quanto alla sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della causa di proscioglimento dovendosi tenere conto di tutte le circostanze del fatto che contraddicevano la conclusione cui era pervenuto il collegio di secondo grado tenuto conto delle modalità di conservazione dei tre cacciaviti, degli altri oggetti rinvenuti in occasione della perquisizione e della fuga ai momento del controllo. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Secondo l'orientamento della Corte di cassazione in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Rv. 275940 - 01). Orbene, l'applicazione del suddetto principio al caso in esame, deve fare concludere per la fondatezza dell'impugnazione posto che il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, applicava la causa di non punibilità della particolare tenuità sulla base della esclusiva ed isolata valutazione "della effettiva entità dei fatti in oggetto per come emersi ed accertati"; trattasi all'evidenza di una mera clausola di stile, priva di adeguata concretezza e specificazione rispetto al fatto oggetto di giudizio dovendo il giudice, nell'applicare l'art. 131 bis cod.pen., fornire adeguata spiegazione delle ragioni per cui rispetto al fatto tipico quello oggetto di esame possa valutarsi di speciale tenuità, valutazione questa nel caso di specie del tutto mancante. Peraltro, è anche il caso di segnalare che la pronuncia appare anche contraddittoria nella parte in cui nell'esposizione dei fatti ha sottolineato le particolari modalità di occultamento degli oggetti atti allo scasso, all'interno del vano air-bag della vettura, il rinvenimento unitamente ai cacciaviti anche di altri arnesi usualmente in uso agli autori di delitti contro il patrimonio, la tentata fuga dell'imputato al momento del controllo operato dai Carabinieri, così che la valutazione di particolare tenuità successivamente compiuta risulta anche in contrasto con tale ricostruzione dello stesso giudice di appello. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Roma, 28 settembre 2023 L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. t i10 1,,)a r j. -U - IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]
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