CassazionedecretoSezione 7Decisione del 16 aprile 1992
Cassazione n. 18385/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/04/1992 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo meneghino, in data 17 novembre 2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 642 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio davanti alla corte di appello è, in primo luogo, manifestamente infondato atteso che il controllo degli atti, consentito e, anzi, imposto dalla natura processuale della censura, ha consentito di appurare che il decreto di citazione è stato notificato all'imputato presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157 comma 8-bis cod. proc. pen.; per altro verso, la questione non avrebbe comunque potuto essere sollevata per la prima volta in questa sede in quanto la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539 01; conf., Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396 - 01; cfr., più recentemente, Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 01, secondo cui la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8- bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, non sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; cfr., ancora, Sez. U - , n. 12778 del 27/02/2020, S. Rv. 278869 - 02); osservato che la seconda doglianza, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generica, in quanto, a fronte della sentenza impugnata, che (cfr., in particolare, pagg. 2-3) ha ampiamente individuato le circostanze da cui desumere la colpevolezza del prevenuto, non si confronta con le argomentazioni del giudice di merito e indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.