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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46796/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Conigliere [OSCURATO:PERSONA]; LÀ_ .c.x. ~Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] n C s che ha concluso chiedendo •/<- s-t-kSnLWJW iaj [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 26 maggio 2020, ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 20 settembre 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della "C.A.I.M., [OSCURATO:PERSONA], soc. cons. a r.l." dichiarata fallita in data 24 luglio 2014, era dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 220, comma 2, e 16, n. 3,

I. fall. e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.

1.1. L'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale era stata così riqualificata dal primo giudice, sul rilievo che - acclarato il mancato rinvenimento delle scritture contabili da parte della curatrice fallimentare- il Ricciotti, tuttavia, non aveva ricevuto la lettera di convocazione della curatrice stessa, al fine di presentare le scritture contabili della società fallita, né poteva essere al corrente del fallimento della società dichiarato qualche giorno prima, in quanto trasferitosi all'estero a partire dall'anno 2014, disinteressandosi delle vicende della "C.A.I.M.

Soc.

Cons. a r.l.".

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona ha proposto ricorso il Ricciotti, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione illogica e carente della sentenza impugnata che si limita a ritenere in modo succinto ed apodittico la certa sussistenza del reato in contestazione; invero, la Corte territoriale si è limitata a dare atto della condotta negligente dell'imputato, apparentemente disinteressatosi delle vicende della società italiana, omettendo di valorizzare che egli invece tenne un condotta di piena collaborazione con la Guardia di Finanza, anche per il tramite del proprio difensore che consegnò tutta la documentazione in suo possesso alla polizia giudiziaria; appare, dunque, del tutto assente un accertamento sulla responsabilità dell'imputato e l'incompletezza di tale verifica integra il vizio denunciato.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.

1. La Corte territoriale, al pari del primo giudice, ha ritenuto il Ricciotti responsabile del reato di cui all'art. 220/1, ultima parte L.Fall., per l'inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, ex art. 16 n. 3 L.Fall..

Sul punto, i giudici di merito hanno evidenziato come la dichiarazione di fallimento della C.A.I.M. sia intervenuta il 24 luglio 2014, a pochi giorni dalla lettera di convocazione inviata dalla curatrice fallimentare, che il Ricciotti non ha mai ricevuto, sicchè risulta evidente come l'imputato abbia deciso di allontanarsi dall'Italia per seguire i propri affari all'estero, a ridosso del fallimento della società, palesando la sua negligenza nel non seguire, disinteressandosene completamente, I le vicende della società di cui rimaneva, comunque, amministratore, con tutti gli obblighi e i doveri inerenti alla carica.

Dunque, in tale mancanza di diligenza che la carica rivestita richiedeva la Corte territoriale ha ravvisato la colpa integrante sotto il profilo soggettivo il reato di cui all'art. 220 L.Fall.

2. All'uopo, tuttavia, deve osservarsi come la sentenza impugnata si caratterizzi per vizi argomentativi e salti logici. 2.1.Va premesso, innanzitutto, che la sentenza impugnata non pare abbia tenuto conto compiutamente dei principi affermati da questa Corte -e che in questa sede vanno ribaditi- secondo cui la mancata ottemperanza all'ordine del Tribunale di depositare i bilanci e le altre scritture contabili entro ventiquattro ore (rectius, oggi tre giorni) dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (artt. 16 e 220 L.F.) presuppone l'avvenuta rituale comunicazione di questa al fallito (Sez. 5, n. 8749 del 09/06/1999, Rv. 214651; Sez. 5, n. 40816 del 30/06/2005, Rv. 232801) - costituendo tale comunicazione il presupposto del reato di cui all'art. 220 legge fallimentare.

Invero, l'art. 16 n. 3 L. Fall.- secondo cui entro tre giorni la sentenza dichiarativa di fallimento "ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14 -- si salda con il successivo art. 17, che prevede che "entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento.

L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza".

2.1.1. Orbene, la sentenza impugnata parla in premessa di mancato pervenimento al fallito della comunicazione del curatore, ovvero di "mancata ricezione" della lettera di convocazione del curatore in dipendenza dell'allontanamento dell'imputato dall'Italia, senza tuttavia dare chiaramente conto della ritualità o meno della disposta notifica della sentenza di fallimento e, quindi, della comunicazione del curatore.

Peraltro, tali notifiche non ammettono equipollenti, secondo quanto già evidenziato da questa Corte (cfr. Sez.

V, 23.2.1995, Minervini, RIV 200678; Sez. 5, n. 19820 del 06/02/2003,Rv. 224523).

2.2. Va, poi, rilevato che la sentenza impugnata affronta il tema dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), richiesto per la sussistenza del reato in esame (di inosservanza dell'obbligo di consegna delle scritture contabili al curatore), proiettandolo in relazione al presupposto del reato- consistente appunto nella rituale comunicazione al fallito della sentenza dichiarativa di fallimento- laddove, solo una volta accertata la rituale notifica della sentenza di fallimento, occorre valutare l'elemento psicologico, in relazione alla mancata consegna delle scritture contabili al curatore .Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Perugia.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Conigliere [OSCURATO:PERSONA]; LÀ_ .c.x. ~Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] n C s che ha concluso chiedendo •/<- s-t-kSnLWJW iaj [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 26 maggio 2020, ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 20 settembre 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della "C.A.I.M., [OSCURATO:PERSONA], soc. cons. a r.l." dichiarata fallita in data 24 luglio 2014, era dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 220, comma 2, e 16, n. 3, I. fall. e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione. 1.1. L'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale era stata così riqualificata dal primo giudice, sul rilievo che - acclarato il mancato rinvenimento delle scritture contabili da parte della curatrice fallimentare- il Ricciotti, tuttavia, non aveva ricevuto la lettera di convocazione della curatrice stessa, al fine di presentare le scritture contabili della società fallita, né poteva essere al corrente del fallimento della società dichiarato qualche giorno prima, in quanto trasferitosi all'estero a partire dall'anno 2014, disinteressandosi delle vicende della "C.A.I.M. Soc. Cons. a r.l.". 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona ha proposto ricorso il Ricciotti, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione illogica e carente della sentenza impugnata che si limita a ritenere in modo succinto ed apodittico la certa sussistenza del reato in contestazione; invero, la Corte territoriale si è limitata a dare atto della condotta negligente dell'imputato, apparentemente disinteressatosi delle vicende della società italiana, omettendo di valorizzare che egli invece tenne un condotta di piena collaborazione con la Guardia di Finanza, anche per il tramite del proprio difensore che consegnò tutta la documentazione in suo possesso alla polizia giudiziaria; appare, dunque, del tutto assente un accertamento sulla responsabilità dell'imputato e l'incompletezza di tale verifica integra il vizio denunciato. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. 1. La Corte territoriale, al pari del primo giudice, ha ritenuto il Ricciotti responsabile del reato di cui all'art. 220/1, ultima parte L.Fall., per l'inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, ex art. 16 n. 3 L.Fall.. Sul punto, i giudici di merito hanno evidenziato come la dichiarazione di fallimento della C.A.I.M. sia intervenuta il 24 luglio 2014, a pochi giorni dalla lettera di convocazione inviata dalla curatrice fallimentare, che il Ricciotti non ha mai ricevuto, sicchè risulta evidente come l'imputato abbia deciso di allontanarsi dall'Italia per seguire i propri affari all'estero, a ridosso del fallimento della società, palesando la sua negligenza nel non seguire, disinteressandosene completamente, I le vicende della società di cui rimaneva, comunque, amministratore, con tutti gli obblighi e i doveri inerenti alla carica. Dunque, in tale mancanza di diligenza che la carica rivestita richiedeva la Corte territoriale ha ravvisato la colpa integrante sotto il profilo soggettivo il reato di cui all'art. 220 L.Fall. 2. All'uopo, tuttavia, deve osservarsi come la sentenza impugnata si caratterizzi per vizi argomentativi e salti logici. 2.1.Va premesso, innanzitutto, che la sentenza impugnata non pare abbia tenuto conto compiutamente dei principi affermati da questa Corte -e che in questa sede vanno ribaditi- secondo cui la mancata ottemperanza all'ordine del Tribunale di depositare i bilanci e le altre scritture contabili entro ventiquattro ore (rectius, oggi tre giorni) dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (artt. 16 e 220 L.F.) presuppone l'avvenuta rituale comunicazione di questa al fallito (Sez. 5, n. 8749 del 09/06/1999, Rv. 214651; Sez. 5, n. 40816 del 30/06/2005, Rv. 232801) - costituendo tale comunicazione il presupposto del reato di cui all'art. 220 legge fallimentare. Invero, l'art. 16 n. 3 L. Fall.- secondo cui entro tre giorni la sentenza dichiarativa di fallimento "ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14 -- si salda con il successivo art. 17, che prevede che "entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza". 2.1.1. Orbene, la sentenza impugnata parla in premessa di mancato pervenimento al fallito della comunicazione del curatore, ovvero di "mancata ricezione" della lettera di convocazione del curatore in dipendenza dell'allontanamento dell'imputato dall'Italia, senza tuttavia dare chiaramente conto della ritualità o meno della disposta notifica della sentenza di fallimento e, quindi, della comunicazione del curatore. Peraltro, tali notifiche non ammettono equipollenti, secondo quanto già evidenziato da questa Corte (cfr. Sez. V, 23.2.1995, Minervini, RIV 200678; Sez. 5, n. 19820 del 06/02/2003,Rv. 224523). 2.2. Va, poi, rilevato che la sentenza impugnata affronta il tema dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), richiesto per la sussistenza del reato in esame (di inosservanza dell'obbligo di consegna delle scritture contabili al curatore), proiettandolo in relazione al presupposto del reato- consistente appunto nella rituale comunicazione al fallito della sentenza dichiarativa di fallimento- laddove, solo una volta accertata la rituale notifica della sentenza di fallimento, occorre valutare l'elemento psicologico, in relazione alla mancata consegna delle scritture contabili al curatore .Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Perugia. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia.
Sentenza Cassazione n. 46796/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris