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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32128/2023

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e - Consigliere R.G.N.: 5874 /201 9 dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel.

C.C.: 27/ 9/2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5874- 201 9 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al la via degli Scipioni , n. 11 0 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difend e in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE contro MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA del DEMANIO in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge.

CONTRORICORRENTI e COMUNE di [OSCURATO:PERSONA]–in persona del sindaco pro tempore.

INTIMATO avverso la sentenza n. 1272/2018 della Corte d’Appello di Ancona, udita la relazione nella camera di consiglio del 27 settembre2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], --premessoche: 1.Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 8.4.2010 la “Marina di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Ancona il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Esponeva che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Amministrazione marittima le aveva attribuito in concessione per la durata di 50 anni a decorrere dal 23.6.1982, a fronte del versamento del canone annuo di euro 123.140,00, una zona di demanio marittimo di complessivi mq. 229.517,45 situata nell’area del porto turistico-peschereccio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], affinché vi realizzasse e gestisse un porto turistico con infrastrutture e servizi(cfr. ricorso, pag. 2).

Esponeva che i commi 251 e 252 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 –ovvero della legge finanziaria per l’anno 2007 – entrata in vigore alcuni mesi dopo il rilascio della concessione, avevano previsto a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la rivalutazione dei canoni relative ad aree attribuite dal Demanio marittimo in concessione(cfr. ricorso, pag. 2).

Chiedeva, a fronte delle somme domandate in pagamento a titolo di differenze per i maggiorati canoni degli anni 2007 e 2008 e a titolo di canone per l’anno 2009,dichiarare infondate le richieste di pagamento di parte avversa e,in subordine, ritenuti applicabili i commi 251 e 252 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, determinare il canone concessorio dovuto(cfr. ricorso, pag. 2). 1.2.Si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Instava per il rigetto delle avverse domande.

Veniva dichiarato contumace il Comune di [OSCURATO:PERSONA].2.La “Marina di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Ancona avverso la cartella di pagamento emessa da “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., agente per la riscossione dell’Agenzia del Demanio, per il complessivo importo di euro 625.115,17 a titolo di adeguamento del canone concessorio(cfr. ricorso, pag. 4). 2.1.Si costituiva l’Agenzia del Demanio.

Instava per il rigetto dell’opposizione.

3. R iuniti i giudizi , con sentenza non definitiva n. 1477/2012 il t ribunale dichiarava che alla concessione accordata alla “Marina di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] si applicano i canoni nella misura stabilita dall’art. 3, 1° co., del dec. leg. n. 400/1993, come modificato dall’art. 1, 251° co., della legge n. 296/2007 con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr. ricorso, pag. 5). 4.Con sentenza definitiva n. 696/2013 il t ribunale determinava i canoni di concessione dovuti in euro 259.819,47 per l’anno 2007, in euro 266.444,87 per l’anno 2008 ed in euro 281.099,34 per l’anno 2009 e quindi determinava in euro 415.589,68 la differenza tra canoni versati e canoni dovuti per le medesime annualità(cfr. ricorso, pag. 6). 5.La “Marina di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. proponeva separati appelli avverso la sentenza non definitiva ed avverso la sentenza definitiva. 5.1.Si costituivano in ambedue gli appelli il Ministero delle Infr a strutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio.

Veniva dichiarato contumace il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 6.Riuniti i gravami, con sentenza n. 1272/2018 la Corte d’Appello di Ancona rigettavaentrambe le impugnazioni e compensava le spese del grado.

Per quel che qui rileva(cfr. ricorso, pagg. 8 - 9 ) , pr emetteva la corte che la disciplina di cui alla “finanziaria 2007” aveva previsto accanto al canone cosiddetto tabellare –applicabile alle concessioni di cui all’art. 3, 1° co., lett. b), n. 1, del dec. leg. n. 400/1993 –un canone commisurato al valore di mercato.

Premetteva altresì -la corte - che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 29/2017, aveva chiarito che il canone “ di mercato” era suscettibile di applicazione alle concessioni comprensive di strutture costituenti pertinenze demaniali marittime – come qualificate dall’art. 29 cod. nav. - e non già alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della “finanziaria 2007”, contemplanti, viceversa, la realizzazione di impianti e di infrastrutture da parte del concessionario (cfr. sentenza d’appello, pag. 12).

Premetteva ancora che l’appellante aveva in comparsa conclusionale addotto che la differenziazione prefigurata dalla Corte costituzionale dovesse applicarsi pur al suo rapporto concessorio (cfr. sentenza d’appello, pag. 12).

Indi la corte evidenziavache nella specie l’aumento del canone concessorio, così come si evinceva dalla nota n. 8501 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], era stato disposto e richiesto non già sulla scorta del criterio “di mercato” bensì sulla scorta del criterio “tabellare” e nulla a tal riguardo aveva mai dedottol’appellante (cfr. sentenza d’appello, pag. 13).

Evidenziava dunque che il riferimento operato dall’appellante alla sentenza della Corte costituzionale n. 29/2017 nonsi palesava pertinente (cfr. sentenza d’appello, pag. 12). 7.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Marina di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motiv o la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demaniohanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese. 8.La ricorrente ha depositato memoria. ***** 9.Con l’unico motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 252, della legge n. 296/2006, dell’art. 116 cod. proc. civ. e degli artt. 29 e 49 cod. nav.

Deduce che l’inapplicabilità, sulla base delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 29/2017, del canone commisurato al valore di mercato, introdotto con la “finanziaria 2007”, ai rapporti concessori in corsoalla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria e contemplanti la realizzazione di impianti e di infrastrutture da parte del concessionario (cfr. ricorso, pagg. 14e 15) - è il caso del suo rapporto concessorio - deve operare pur quando si applica - è il caso del suo rappor to concessorio - il canone “tabellare”(cfr. ricorso, pag. 17).

Deduce al contempo che, contrariamente all’assunto della Corte di Ancona, l’invocata applicabilità delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 29/2017 pur in ipotesi di applicazione del canone “tabellare” non può dirsi nella specie “impropria”, siccome la ricorrente ha formulato domanda di accertamento negativo dell’avversa pretesa creditoria ed in subordine ha chiesto “determinare l’esatto ammontare del canone dovuto” (così ricorso, pag. 16).Deduce dunque, per un verso,deduce che è circostanza documentata e non contestata che nell’ambito dell’area oggetto di concessione è possibile individuare una superficie di mq. 13.002,78, ove sono presenti opere di difficile rimozione,realizzate da essa ricorrente - concessionaria nel corso del rapporto concessorio iniziato antecedentemente all’entrata in vigore della “finanziaria 2007”(cfr. ricorso, pag. 17).

Deduce poi, per altro verso, che “è pacifico che gli ordini di introito relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009 contengono la previsione del pagamento del canone demaniale anche con riferimento alle opere di difficile rimozione per mq. 13.002,78” (così ricorso, pag. 19).

Deduce quindi che “l’area di mq. 13.002,78 non avrebbe potuto esser presa in considerazione quale base di calcolo ai fini della determinazione del canone demaniale, considerato(…) che l’atto concessorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è antecedente all’entrata in vigore della legge 296/2006” (cosìricorso, pagg. 17 - 1 8) . ***** --ritenutaopportuna la trattazione in pubblica udienza in considerazione della particolare rilevanza in diritto di taluni profili che la materia del contendere involge; --ritenuto segnatamente che nella specie, pur al di là dei profili concernenti la giurisdizione in relazione alla previsione della lett. b) dell’art. 133 del d.lgs. n. 104/2010 (cfr. Cass. sez. un. 17.12.2020, n. 28973; ma vedasi altresì Cons.

Stato, sez.

VII, 14.6.2023, n. 5829), si prospetta la necessità di leggere in maniera compiuta il precedente di questa Corte n. 29771 del 29.12.2020 (Rv. 660153-01): l’art. 10, comma 1, della l. n. 449 del 1997, secondo cui i canoni per le concessioni dei beni del demanio marittimo, determinati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 400 del 1993 (conv.con mod. dalla l. n. 494 del 1993), si applicano solo alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, non è stato abrogato dalla legge n. 296 del 2006 che, pur procedendo ad una incisiva revisione della disciplina preesistente e modificando selettivamente specifici commidell’art. 3 del d.l. n. 400 del 1993 e dell'art. 10 cit., non è intervenuta sul comma 1 di quest’ultimo che ospita la norma di interpretazione autentica sul regime intertemporale; tuttavia, la circostanza che l’art. 10, mediante un rinvio fisso, escluda l’applicabilità dei canoni determinati ai sensi dell’art. 3 a concessioni aventi decorrenza anteriore al 31 dicembre 1997, non esclude che i nuovi canoni, determinati ai sensi dell’art. 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, trovino applicazione anche per le concessioni già rilasciate o rinnovate, purché ancora in corso al momento dell’entrata in vigore di tale ultima legge (“1.5.8.

Tanto premesso in via generale, deve ritenersi che la nuova disciplina debba applicarsi a tutti i rapporti concessori, essendo sufficiente, ai fini della commisurazione dei canoni introdotta da detta normativa, che al 10 gennaio 2007 il privato gestisca in concessione i beni rientranti nell'ambito applicativo della norma, indipendentemente dal momento del rilascio della concessione, antecedente o successivo che sia all'entrata in vigore della legge 296/2006”: così in motivazione Cass.29771/2020 cit.) nel quadro delle indicazioni di cui alla pronuncia n. 29/2017 della Corte costituzionale,ove si legge che “un’interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione in esame impone, quindi, la necessità di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all’avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell’amministrazione concedente.

Mentre con riferimento agli aumenti dei canoni tabellari (art. 03, comma 1,lettera b, n. 1, del D.L. n. 400 del 1993) valgono i principi affermati nella sentenza n. 302 del 2010, viceversa va esclusa l’applicabilità dei nuovi criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti ed infrastrutture da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007”. visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ., P.Q.M. rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ru

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - Consigliere R.G.N.: 5874 /201 9 dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. C.C.: 27/ 9/2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5874- 201 9 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al la via degli Scipioni , n. 11 0 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difend e in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA del DEMANIO in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge. CONTRORICORRENTI e COMUNE di [OSCURATO:PERSONA]–in persona del sindaco pro tempore. INTIMATO avverso la sentenza n. 1272/2018 della Corte d’Appello di Ancona, udita la relazione nella camera di consiglio del 27 settembre2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], --premessoche: 1.Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 8.4.2010 la “Marina di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Ancona il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Esponeva che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Amministrazione marittima le aveva attribuito in concessione per la durata di 50 anni a decorrere dal 23.6.1982, a fronte del versamento del canone annuo di euro 123.140,00, una zona di demanio marittimo di complessivi mq. 229.517,45 situata nell’area del porto turistico-peschereccio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], affinché vi realizzasse e gestisse un porto turistico con infrastrutture e servizi(cfr. ricorso, pag. 2). Esponeva che i commi 251 e 252 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 –ovvero della legge finanziaria per l’anno 2007 – entrata in vigore alcuni mesi dopo il rilascio della concessione, avevano previsto a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la rivalutazione dei canoni relative ad aree attribuite dal Demanio marittimo in concessione(cfr. ricorso, pag. 2). Chiedeva, a fronte delle somme domandate in pagamento a titolo di differenze per i maggiorati canoni degli anni 2007 e 2008 e a titolo di canone per l’anno 2009,dichiarare infondate le richieste di pagamento di parte avversa e,in subordine, ritenuti applicabili i commi 251 e 252 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, determinare il canone concessorio dovuto(cfr. ricorso, pag. 2). 1.2.Si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Instava per il rigetto delle avverse domande. Veniva dichiarato contumace il Comune di [OSCURATO:PERSONA].2.La “Marina di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Ancona avverso la cartella di pagamento emessa da “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., agente per la riscossione dell’Agenzia del Demanio, per il complessivo importo di euro 625.115,17 a titolo di adeguamento del canone concessorio(cfr. ricorso, pag. 4). 2.1.Si costituiva l’Agenzia del Demanio. Instava per il rigetto dell’opposizione. 3. R iuniti i giudizi , con sentenza non definitiva n. 1477/2012 il t ribunale dichiarava che alla concessione accordata alla “Marina di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] si applicano i canoni nella misura stabilita dall’art. 3, 1° co., del dec. leg. n. 400/1993, come modificato dall’art. 1, 251° co., della legge n. 296/2007 con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr. ricorso, pag. 5). 4.Con sentenza definitiva n. 696/2013 il t ribunale determinava i canoni di concessione dovuti in euro 259.819,47 per l’anno 2007, in euro 266.444,87 per l’anno 2008 ed in euro 281.099,34 per l’anno 2009 e quindi determinava in euro 415.589,68 la differenza tra canoni versati e canoni dovuti per le medesime annualità(cfr. ricorso, pag. 6). 5.La “Marina di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. proponeva separati appelli avverso la sentenza non definitiva ed avverso la sentenza definitiva. 5.1.Si costituivano in ambedue gli appelli il Ministero delle Infr a strutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio. Veniva dichiarato contumace il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 6.Riuniti i gravami, con sentenza n. 1272/2018 la Corte d’Appello di Ancona rigettavaentrambe le impugnazioni e compensava le spese del grado. Per quel che qui rileva(cfr. ricorso, pagg. 8 - 9 ) , pr emetteva la corte che la disciplina di cui alla “finanziaria 2007” aveva previsto accanto al canone cosiddetto tabellare –applicabile alle concessioni di cui all’art. 3, 1° co., lett. b), n. 1, del dec. leg. n. 400/1993 –un canone commisurato al valore di mercato. Premetteva altresì -la corte - che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 29/2017, aveva chiarito che il canone “ di mercato” era suscettibile di applicazione alle concessioni comprensive di strutture costituenti pertinenze demaniali marittime – come qualificate dall’art. 29 cod. nav. - e non già alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della “finanziaria 2007”, contemplanti, viceversa, la realizzazione di impianti e di infrastrutture da parte del concessionario (cfr. sentenza d’appello, pag. 12). Premetteva ancora che l’appellante aveva in comparsa conclusionale addotto che la differenziazione prefigurata dalla Corte costituzionale dovesse applicarsi pur al suo rapporto concessorio (cfr. sentenza d’appello, pag. 12). Indi la corte evidenziavache nella specie l’aumento del canone concessorio, così come si evinceva dalla nota n. 8501 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], era stato disposto e richiesto non già sulla scorta del criterio “di mercato” bensì sulla scorta del criterio “tabellare” e nulla a tal riguardo aveva mai dedottol’appellante (cfr. sentenza d’appello, pag. 13). Evidenziava dunque che il riferimento operato dall’appellante alla sentenza della Corte costituzionale n. 29/2017 nonsi palesava pertinente (cfr. sentenza d’appello, pag. 12). 7.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Marina di [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motiv o la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demaniohanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese. 8.La ricorrente ha depositato memoria. ***** 9.Con l’unico motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 252, della legge n. 296/2006, dell’art. 116 cod. proc. civ. e degli artt. 29 e 49 cod. nav. Deduce che l’inapplicabilità, sulla base delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 29/2017, del canone commisurato al valore di mercato, introdotto con la “finanziaria 2007”, ai rapporti concessori in corsoalla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria e contemplanti la realizzazione di impianti e di infrastrutture da parte del concessionario (cfr. ricorso, pagg. 14e 15) - è il caso del suo rapporto concessorio - deve operare pur quando si applica - è il caso del suo rappor to concessorio - il canone “tabellare”(cfr. ricorso, pag. 17). Deduce al contempo che, contrariamente all’assunto della Corte di Ancona, l’invocata applicabilità delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 29/2017 pur in ipotesi di applicazione del canone “tabellare” non può dirsi nella specie “impropria”, siccome la ricorrente ha formulato domanda di accertamento negativo dell’avversa pretesa creditoria ed in subordine ha chiesto “determinare l’esatto ammontare del canone dovuto” (così ricorso, pag. 16).Deduce dunque, per un verso,deduce che è circostanza documentata e non contestata che nell’ambito dell’area oggetto di concessione è possibile individuare una superficie di mq. 13.002,78, ove sono presenti opere di difficile rimozione,realizzate da essa ricorrente - concessionaria nel corso del rapporto concessorio iniziato antecedentemente all’entrata in vigore della “finanziaria 2007”(cfr. ricorso, pag. 17). Deduce poi, per altro verso, che “è pacifico che gli ordini di introito relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009 contengono la previsione del pagamento del canone demaniale anche con riferimento alle opere di difficile rimozione per mq. 13.002,78” (così ricorso, pag. 19). Deduce quindi che “l’area di mq. 13.002,78 non avrebbe potuto esser presa in considerazione quale base di calcolo ai fini della determinazione del canone demaniale, considerato(…) che l’atto concessorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è antecedente all’entrata in vigore della legge 296/2006” (cosìricorso, pagg. 17 - 1 8) . ***** --ritenutaopportuna la trattazione in pubblica udienza in considerazione della particolare rilevanza in diritto di taluni profili che la materia del contendere involge; --ritenuto segnatamente che nella specie, pur al di là dei profili concernenti la giurisdizione in relazione alla previsione della lett. b) dell’art. 133 del d.lgs. n. 104/2010 (cfr. Cass. sez. un. 17.12.2020, n. 28973; ma vedasi altresì Cons. Stato, sez. VII, 14.6.2023, n. 5829), si prospetta la necessità di leggere in maniera compiuta il precedente di questa Corte n. 29771 del 29.12.2020 (Rv. 660153-01): l’art. 10, comma 1, della l. n. 449 del 1997, secondo cui i canoni per le concessioni dei beni del demanio marittimo, determinati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 400 del 1993 (conv.con mod. dalla l. n. 494 del 1993), si applicano solo alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, non è stato abrogato dalla legge n. 296 del 2006 che, pur procedendo ad una incisiva revisione della disciplina preesistente e modificando selettivamente specifici commidell’art. 3 del d.l. n. 400 del 1993 e dell'art. 10 cit., non è intervenuta sul comma 1 di quest’ultimo che ospita la norma di interpretazione autentica sul regime intertemporale; tuttavia, la circostanza che l’art. 10, mediante un rinvio fisso, escluda l’applicabilità dei canoni determinati ai sensi dell’art. 3 a concessioni aventi decorrenza anteriore al 31 dicembre 1997, non esclude che i nuovi canoni, determinati ai sensi dell’art. 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, trovino applicazione anche per le concessioni già rilasciate o rinnovate, purché ancora in corso al momento dell’entrata in vigore di tale ultima legge (“1.5.8. Tanto premesso in via generale, deve ritenersi che la nuova disciplina debba applicarsi a tutti i rapporti concessori, essendo sufficiente, ai fini della commisurazione dei canoni introdotta da detta normativa, che al 10 gennaio 2007 il privato gestisca in concessione i beni rientranti nell'ambito applicativo della norma, indipendentemente dal momento del rilascio della concessione, antecedente o successivo che sia all'entrata in vigore della legge 296/2006”: così in motivazione Cass.29771/2020 cit.) nel quadro delle indicazioni di cui alla pronuncia n. 29/2017 della Corte costituzionale,ove si legge che “un’interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione in esame impone, quindi, la necessità di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all’avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell’amministrazione concedente. Mentre con riferimento agli aumenti dei canoni tabellari (art. 03, comma 1,lettera b, n. 1, del D.L. n. 400 del 1993) valgono i principi affermati nella sentenza n. 302 del 2010, viceversa va esclusa l’applicabilità dei nuovi criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti ed infrastrutture da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007”. visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ., P.Q.M. rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ru
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