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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 25964/2023

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nsigliere ORDINANZA sul ricorso 9444/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima in [OSCURATO:PERSONA] A. Mordini 14 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] Srl e per essa [OSCURATO:PERSONA] SpA, in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Lorenzo il Magnifico 110 Pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 2492/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Cons.

ANNAMOSCARINI ; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], allegando un credito nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e dei suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per € 449.769, 41, portato da un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, convenne davanti al Tribunale di Modena i fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], fratello di Silvano e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli dei coniugi Rubagotti-Roda, per sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. sia di un atto di costituzione di fondo patrimoniale con il quale i coniugi avevano conferito beni immobili di loro proprietà sia di un atto istitutivo del trust RUMA, nel quale erano pure conferiti benidi proprietà dei coniugi, con nomina del trustee nella persona di [OSCURATO:PERSONA], rappresentando che gli atti dispositivi determinavano un pregiudizio alle ragioni creditorie; istituitosi il contraddittorio con i coniugi Rubagotti e Roda, rimasti glialtri convenuti contumaci, il Tribunale adito , ritenuta la sussistenza, con riguardo ad entrambi gli atti, dell’eventus damni e della scientia damni dei debitori disponenti, trattandosi di atti a titolo gratuito, ne dichiarò l’inefficacia rispetto alla banca attrice; a seguito di appello dei soccombenti la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 24/9/2020, ha rigettato il gravame ribadendo la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione ex art. 2901 c.c.alla luce dell’incontestabile e rilevantissima diminuzione patrimoniale derivante dal conferimento, nel fondo patrimoniale e nel trust, di tutti i beni immobili e di alcuni beni mobili dei disponenti, e della sussistenza della consapevolezza dei debitori di ledere la garanzia patrimoniale del credito , alla luce della natura gratuita degli atti dispositivi e dell’anteriorità del credito rispetto ad essi; con particolare riferimento all’atto istitutivo di trust la Corte d’Appello ha rigettato il motivo di gravame con il quale i fideiussori appellanti chiedevano di negarne la potenzialità dannosa essendo la medesima riconducibile solo al successivo trasferimento del bene al trustee, in quanto vi era stato un unico atto con cui era stato istituito il trust Ruma ed erano stati trasferit i tutti i beni al trustee .

Peraltro la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso di ritenere che, pur essendo l’effetto traslativ o propriamente derivante dall’intestazione al trustee del bene conferito in trust, l’azione revocatoria è proponibile anche nei confronti dell’atto istitutivo del trust in ragione della stretta interdipendenza tra i due atti (Cass., n. 10498 del 2019); avverso la sentenza che, rigettando l’appello,ha condannato gli appellanti alle spese del grado, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] Srl e per essa [OSCURATO:PERSONA], cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] SpA(già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]) con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo le condizioni di cui all’art. 380bis,1° co. c.p.c.

Considerato che: con l’unico motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. d ell’art. 2901 c.c. in relazione all’assoggettabilità a revocatoria dell’atto istitutivo del trust Ruma– i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata ha violato la norma indicata in epigrafe secondo cui l’eventus damni deve essere conseguenza diretta dell’atto impugnato, restandone esclusi tutti gli atti che non implicano, di per sé stessi, alcuna modif icazione della situazione patrimoniale del debitore.

Secondo questa prospettazione, da un lato,vi sarebbe l’atto con il quale il disponente aveva espresso la volontà di istituire il trust, dall’altro, l’atto con il quale il disponente aveva trasferito, a titolo gratuito, i beni al trustee; secondo una (superata) giurisprudenza di questa Corte l’azione revocatoria non sarebbe proponibile nei confronti del primo, ma soltanto nei confronti del secondo atto, in quanto l’effetto traslativo si sarebbe determinato solo con il trasferimento dei beni al trustee; il motivo è manifestamente infondato in quanto, come argomentato dalla impugnata sentenza, l’orientamento di questa Corte è ormai consolidato nel senso di ritenere che, pur essendo teoricamente individuabile la distinzione giuridica tra atto istitutivo del trust ed atto di trasferimento dei beni al trusteee, l’azione revocatoria può essere proposta non solo nei confronti dell’atto di trasferimento dei beni al trustee ma anche nei confronti dell’atto istitutivo del trust in ragione del fatto che, pur trattandosi di atti distinti, essi sono strettamente connessi ed entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti (Cass., 1 n. 10498 del 15/4/2019; Cass., 3, n. 13883 del 6/7/2020e altri precedenti ivi richiamati); alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 7.800 (oltre € 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto; così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ORDINANZA sul ricorso 9444/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima in [OSCURATO:PERSONA] A. Mordini 14 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] Srl e per essa [OSCURATO:PERSONA] SpA, in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Lorenzo il Magnifico 110 Pec: -controricorrente – avverso la sentenza n. 2492/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI ; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], allegando un credito nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e dei suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per € 449.769, 41, portato da un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, convenne davanti al Tribunale di Modena i fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], fratello di Silvano e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli dei coniugi Rubagotti-Roda, per sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. sia di un atto di costituzione di fondo patrimoniale con il quale i coniugi avevano conferito beni immobili di loro proprietà sia di un atto istitutivo del trust RUMA, nel quale erano pure conferiti benidi proprietà dei coniugi, con nomina del trustee nella persona di [OSCURATO:PERSONA], rappresentando che gli atti dispositivi determinavano un pregiudizio alle ragioni creditorie; istituitosi il contraddittorio con i coniugi Rubagotti e Roda, rimasti glialtri convenuti contumaci, il Tribunale adito , ritenuta la sussistenza, con riguardo ad entrambi gli atti, dell’eventus damni e della scientia damni dei debitori disponenti, trattandosi di atti a titolo gratuito, ne dichiarò l’inefficacia rispetto alla banca attrice; a seguito di appello dei soccombenti la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 24/9/2020, ha rigettato il gravame ribadendo la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione ex art. 2901 c.c.alla luce dell’incontestabile e rilevantissima diminuzione patrimoniale derivante dal conferimento, nel fondo patrimoniale e nel trust, di tutti i beni immobili e di alcuni beni mobili dei disponenti, e della sussistenza della consapevolezza dei debitori di ledere la garanzia patrimoniale del credito , alla luce della natura gratuita degli atti dispositivi e dell’anteriorità del credito rispetto ad essi; con particolare riferimento all’atto istitutivo di trust la Corte d’Appello ha rigettato il motivo di gravame con il quale i fideiussori appellanti chiedevano di negarne la potenzialità dannosa essendo la medesima riconducibile solo al successivo trasferimento del bene al trustee, in quanto vi era stato un unico atto con cui era stato istituito il trust Ruma ed erano stati trasferit i tutti i beni al trustee . Peraltro la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso di ritenere che, pur essendo l’effetto traslativ o propriamente derivante dall’intestazione al trustee del bene conferito in trust, l’azione revocatoria è proponibile anche nei confronti dell’atto istitutivo del trust in ragione della stretta interdipendenza tra i due atti (Cass., n. 10498 del 2019); avverso la sentenza che, rigettando l’appello,ha condannato gli appellanti alle spese del grado, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] Srl e per essa [OSCURATO:PERSONA], cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] SpA(già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]) con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo le condizioni di cui all’art. 380bis,1° co. c.p.c. Considerato che: con l’unico motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. d ell’art. 2901 c.c. in relazione all’assoggettabilità a revocatoria dell’atto istitutivo del trust Ruma– i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata ha violato la norma indicata in epigrafe secondo cui l’eventus damni deve essere conseguenza diretta dell’atto impugnato, restandone esclusi tutti gli atti che non implicano, di per sé stessi, alcuna modif icazione della situazione patrimoniale del debitore. Secondo questa prospettazione, da un lato,vi sarebbe l’atto con il quale il disponente aveva espresso la volontà di istituire il trust, dall’altro, l’atto con il quale il disponente aveva trasferito, a titolo gratuito, i beni al trustee; secondo una (superata) giurisprudenza di questa Corte l’azione revocatoria non sarebbe proponibile nei confronti del primo, ma soltanto nei confronti del secondo atto, in quanto l’effetto traslativo si sarebbe determinato solo con il trasferimento dei beni al trustee; il motivo è manifestamente infondato in quanto, come argomentato dalla impugnata sentenza, l’orientamento di questa Corte è ormai consolidato nel senso di ritenere che, pur essendo teoricamente individuabile la distinzione giuridica tra atto istitutivo del trust ed atto di trasferimento dei beni al trusteee, l’azione revocatoria può essere proposta non solo nei confronti dell’atto di trasferimento dei beni al trustee ma anche nei confronti dell’atto istitutivo del trust in ragione del fatto che, pur trattandosi di atti distinti, essi sono strettamente connessi ed entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti (Cass., 1 n. 10498 del 15/4/2019; Cass., 3, n. 13883 del 6/7/2020e altri precedenti ivi richiamati); alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 7.800 (oltre € 200 per esborsi), oltre accessori e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto; così deci
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