CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 11222/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40915/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di sostituzione di persona. Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente (primo motivo); violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo) — sono manifestamente infondati in quanto basati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta, tanto in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. (rispetto alla quale ha evidenziato due dati eloquenti della riferibilità della condotta al prevenuto), quanto con riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., dando adeguatamente conto delle ragioni ostative alla sua operatività, che il ricorrente affronta con censure di carattere generico (cfr. pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'eccessività della pena — è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596), (si veda, in particolare pag. 3 e 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 211222 -26 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4158/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40915/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40915/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di sostituzione di persona. Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente (primo motivo); violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo) — sono manifestamente infondati in quanto basati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta, tanto in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. (rispetto alla quale ha evidenziato due dati eloquenti della riferibilità della condotta al prevenuto), quanto con riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., dando adeguatamente conto delle ragioni ostative alla sua operatività, che il ricorrente affronta con censure di carattere generico (cfr. pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'eccessività della pena — è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596), (si veda, in particolare pag. 3 e 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.MIl consiglier tensore [OSCURATO:PERSONA] elli [OSCURATO:PERSONA] r DEP(' IN C 2 R 2026 14 [OSCURATO:PERSONA] .stom4d 3P.Q.MIl consiglier tensore [OSCURATO:PERSONA] elli [OSCURATO:PERSONA] r DEP(' IN C 2 R 2026 14 [OSCURATO:PERSONA] .stom4d 3