CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 07750/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U.P. 27.1.2026SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 13941/2022 R.G.,proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata da LINDAM s.r.l. qualeprocuratrice speciale, in persona del legale rappresentante p.t. AdrianoDe Angeli, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege come da indirizzo pec indicato,- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato edifeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex legecome da indirizzo pec indicato,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 32/2022 della CORTE d'APPELLO diTrento pubblicata il 4.3.2022;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente;Pag. 1 di 5Numero registro generale 13941/2022Numero sezionale 319/2026Numero di raccolta generale 7750/2026Data pubblicazione 31/03/2026udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la dichiarazione di estinzioneper rinuncia.Svolgimento del processoVodafone s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzan. 32/2022, pubblicata il 4.3.2022, con cui la Corte d’Appello di Trento,in accoglimento dell’appello svolto dal Comune di Aldeno, ha riformato lasentenza del Tribunale di Trento, pubblicata il 4.5.2021, ed ha rigettatol’opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Trento n. 542/2018 del4.6.2018, compensando le spese di entrambi i gradi;al ricorso ha resistito il Comune di Aldeno mediante controricorso;all’esito dell’adunanza camerale del 17.4.2025, in vista della quale le partiavevano depositato memoria, questa Corte, con ordinanza interlocutorian. 19563/2025 del 15.7.2025, ha disposto il rinvio della causa a nuovoruolo, perché fosse trattata in pubblica udienza, atteso il rilievonomofilattico della questione di diritto posta con il ricorso principale;in relazione a tale udienza il Pubblico Ministero ha depositato conclusioniscritte ed entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.Ragioni della decisioneIl ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia: in data 26.1.2026,nell’imminenza dell’odierna udienza, la ricorrente ha depositato atto dirinuncia al ricorso a spese compensate con accettazione del resistente,sottoscritto, quanto alla ricorrente dal suo difensore abilitato ai sensidell’art. 84, comma secondo, cod. proc. civ., e quanto al resistentedall’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta in forza didelibera n. 55/2022 della medesima Avvocatura;la rinuncia è rituale perché intervenuta prima dell’inizio della relazione delconsigliere designato, ai sensi dell’art. 390, primo comma, cod. proc. civ.,e risultano assicurate le prescrizioni del terzo comma della medesimanorma, in quanto la sottoscrizione congiunta dei difensori dell’atto lesoddisfa;Pag. 2 di 5Numero registro generale 13941/2022Numero sezionale 319/2026Numero di raccolta generale 7750/2026Data pubblicazione 31/03/2026la fissazione della pubblica udienza, ai sensi del secondo inciso del primocomma dell’art. 377 cod. proc. civ., e la comunicazione dell’udienza aidifensori delle parti, ai sensi del secondo comma della norma, hanno giàdeterminato l’inizio del procedimento di trattazione del ricorso con leforme correlate alla decisione in pubblica udienza (particolarmente con lanomina del relatore), l’essere la rinuncia pervenuta successivamente adetto inizio, esclude che possa trovare applicazione l’art. 391, primocomma, cod. proc. civ.;tale norma, anche dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 1499 del 2022,continua a riguardare il caso nel quale il procedimento di trattazione conuna delle forme di trattazione e decisione consuete per la Corte, cioè inpubblica udienza ed in camera di consiglio, non abbia avuto inizio ai sensidell’art. 377 cod. proc. civ. e più precisamente quando della fissazione inpubblica udienza o in adunanza in camera di consiglio non sia stata datacomunicazione agli avvocati delle parti (v., Cass., sez. III, 27 gennaio2011, n. 1878; in senso analogo Cass., sez. II 16 luglio 2015, n. 14922);una volta avviato il procedimento di trattazione con tale comunicazione,in disparte il caso nel quale la trattazione in pubblica udienza non sianecessaria comunque perché non sono rinunciati altri ricorsi contro lostesso provvedimento (ipotesi che qui non ricorre), l’ipotesi che provvedail presidente, prevista all’apparenza come unica alternativa di formadecisionale non risulta praticabile perché supporrebbe la previa adozionedi un provvedimento di sostituzione al relatore del presidente e diesclusione della causa dal ruolo dell’udienza o dell’adunanza; taleprovvedimento dovrebbe essere comunicato agli avvocati delle parti,perché altrimenti essi comparirebbero all’udienza o all’adunanza, almenonei casi nei quali non ricevessero comunicazione del decreto in tempoutile, né può ritenersi che all'udienza o all’adunanza invece del collegioprovveda il presidente, perché la Corte nell’udienza o adunanza ècostituita come collegio e deve provvedere in tale composizione (v.,ancora, Cass. 1878/2011, cit.);Pag. 3 di 5Numero registro generale 13941/2022Numero sezionale 319/2026Numero di raccolta generale 7750/2026Data pubblicazione 31/03/2026anche nella vigenza della riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non sipuò pensare, proprio perché l’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. usal’espressione “altrimenti provvede il presidente con decreto”, che lanorma abbia voluto dire che il provvedimento da adottarsi all’esito dellapubblica udienza nella quale la Corte constati la rinuncia sia un decretodel collegio sottoscritto dal presidente dello stesso, secondo la formaconsueta della sottoscrizione prevista dall’art. 135 cod. proc. civ. per idecreti emessi da giudice collegiale: è sufficiente osservare che vi osta ilfatto che il provvedere il presidente con il decreto sottende che ilprovvedimento non è del collegio ma del presidente, onde il legislatorenon può avere voluto alludere all’ipotesi del citato art. 135 cod. proc. civ.(v., sempre, Cass. 1878/2011, cit.);la stessa considerazione valeva per il caso che la rinuncia fossesopravvenuta alla fissazione della trattazione del ricorso in adunanzacamerale;ed infatti, Cass., Sez. Un., 16 settembre 2010, n. 19051 (v. in sensoconforme, Cass., Sez. Un., 2 agosto 2018, n. 19169) avevanoespressamente escluso che potesse operare l’art. 391, primo comma, conriferimento alla forma provvedimentale del decreto una volta che fossestato emesso il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza incamera di consiglio, sottolineando che il potere decisionale a quel puntoè solo del collegio «salvo il caso che l’adunanza o l’udienza non possaessere tenuta o il ricorso trattato», rendendo necessario un nuovoprovvedimento ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., poiché la limitazioneallora contenuta nell’art. 375 n. 3 cod. proc. civ.;nella vigenza della riforma del 2022 occorre considerare, ferme leconclusioni sull’esegesi dell’immutato art. 391 c.p.c., che vi è unelemento di novità che vale ad individuare la regola della formadecisionale nelle ipotesi in cui la rinuncia avvenga dopo la fissazione dellatrattazione in udienza pubblica o in adunanza camerale: esso èrappresentato dalla nuova norma dell’art. 375, secondo comma, n. 4-Pag. 4 di 5Numero registro generale 13941/2022Numero sezionale 319/2026Numero di raccolta generale 7750/2026Data pubblicazione 31/03/2026quater cod. proc. civ., là dove, prescrivendo che la forma delprovvedimento sia l’ordinanza in ogni altro caso in cui la Corte nonpronunci in pubblica udienza, palesa per contro che la forma decisionale(il che, naturalmente, esclude tutti i provvedimenti interlocutori, chehanno la forma dell’ordinanza, giusta il disposto generale dell’art. 176,primo comma, cod. proc. civ., secondo un concetto lato della istruzione,applicabile pure alla Corte) in udienza pubblica debba essere sempre lasentenza;il presente giudizio di cassazione deve dunque essere deciso con sentenzae deve dichiararsi estinto per rinuncia;nulla deve essere disposto sulle spese data l’intervenuta accettazione daparte del controricorrente (v. Cass., sez. III, 26 settembre 2025, n.26255);non è dovuto il versamento dell’ulteriore importo al titolo di contributounificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che loprevedono (v. Cass. sez. 6-I, 12 novembre 2015 n. 23175; Cass. sez. 6-1, 18 luglio 2018 n. 19071; Cass., sez. III, 5 dicembre 2023 n. 34025), P.Q.MDichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026.Il consigliere estensoreDott. Roberto SimoneIl PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] FrascaPag. 5 di 5