CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 42822/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 624 bis cod. pen.; 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza dell'applicata recidiva reiterata specifica infraquinquennale di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., si rivela inammissibile in quanto reiterativo e aspecifico, poichè non si confronta con le statuizioni del provvedimento impugnato che (cfr. pag. 6), in base ad un iter-logico giuridico immune da censure, ha motivato la valutazione di maggiore pericolosità e colpevolezza dell'imputato, mettendo in evidenza la pluralità e la gravità dei precedenti penali, la sistematicità delle condotte predatorie nei confronti di persone anziane, il modello operativo collaudato di commissione dei delitti, il valore tutt'altro che esiguo della refurtiva dei reati espressivi della recidiva. A fronte di tale motivazione della sentenza d'appello, il motivo di ricorso è evidentemente anche manifestamente infondato; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila C4400 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]