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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 05542/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna del primo Giudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'imputazione.

Il ricorso proposto dall'imputato - il quale ha depositato successiva memoria - è inammissibile.

Le censure proposte, in punto di trattamento sanzionatorio, non sono consentite in sede di legittimità in quanto costituenti una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 - 01).

Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca ampia e appropriata motivazione in punto di trattamento sanzionatorio ed è immune da vizi logico-giuridici.

I giudici di merito non hanno riscontrato la sussistenza di specifici elementi positivi, idonei ad essere valorizzati ai fini della concessione delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla ritenuta prevalenza di elementi negativi quali i plurimi precedenti penali e la particolare gravità delle condotte ascritte al prevenuto.

La valutazione di elevata pericolosità sociale dell'imputato è stata considerata motivatamente ostativa all'accesso ai lavori di pubblica utilità, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 gennaio 2026 Il gliere estensore Il i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna del primo Giudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'imputazione. Il ricorso proposto dall'imputato - il quale ha depositato successiva memoria - è inammissibile. Le censure proposte, in punto di trattamento sanzionatorio, non sono consentite in sede di legittimità in quanto costituenti una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 - 01). Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca ampia e appropriata motivazione in punto di trattamento sanzionatorio ed è immune da vizi logico-giuridici. I giudici di merito non hanno riscontrato la sussistenza di specifici elementi positivi, idonei ad essere valorizzati ai fini della concessione delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla ritenuta prevalenza di elementi negativi quali i plurimi precedenti penali e la particolare gravità delle condotte ascritte al prevenuto. La valutazione di elevata pericolosità sociale dell'imputato è stata considerata motivatamente ostativa all'accesso ai lavori di pubblica utilità, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 Il gliere estensore Il i
Sentenza Cassazione n. 05542/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris