CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 40924/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Enna udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 maggio 2021 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Enna ha disposto il sequestro preventivo di beni immobili intestati a Matteo FORNO, figlio di Ettore FORNO, indagato in ordine al reato continuato di cui all'art. 512 bis cod. pen. 2. Matteo FORNO ha avanzato istanza di riesame avverso il predetto provvedimento di sequestro argomentando in ordine all'insussistenza del fumus commissi delicti e della finalità elusiva dell'atto di donazione. 3. Il Tribunale di Enna, con ordinanza pronunciata in data 05 ottobre 2021, ha rigettato il riesame, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. 4. Il ricorrente, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Enna, lamentando, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., vizio di motivazione per illogicità interna conseguente ad omessa valutazione di documenti a discolpa. La difesa ha segnalato che il Tribunale di Caltanissetta -con decreto del 23/12/2020 applicativo di misura di prevenzione- ha escluso l'illiceità della donazione effettuata da FORNO Ettore in favore del figlio Matteo, in considerazione della distanza temporale tra le condotte illecite poste in essere dal FORNO fino al 2016 e l'effettuazione del predetto atto di liberalità. FORNO Ettore, mantenendo l'usufrutto del bene donato in nuda proprietà al figlio Matteo, non ha cagionato l'intestazione fittizia dell'immobile ma si è limitato a compiere una operazione di gestione del proprio patrimonio inidonea in astratto ad impedire la facile individuazione del bene da parte dell'autorità giudiziaria. A giudizio della difesa la motivazione impugnata è, quindi, illogica e carente in quanto priva della valutazione in ordine all'effettiva finalità elusiva di una donazione della sola nuda proprietà di un bene e dell'acquisto oneroso effettuato con denaro proveniente da «solidarietà familiare delle zie e del fratello». La motivazione è altresì erronea in quanto il Tribunale ha omesso di valutare che l'acquisto dell'immobile sito in Montesilvano risale al 28 febbraio 2018 mentre la notifica del sequestro preventivo risale al 23 gennaio 2019 e la misura di prevenzione applicata al FORNO è relativa a condotte, rapporti ed acquisti anteriori al 2017. Il ricorrente si duole, infine, che il Tribunale non ha motivato in alcun modo sulla carenza di accertamento della esclusiva disponibilità del bene in capo al FORNO Ettore. 5. Con il secondo motivo di impugnazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., il ricorrente lamenta la mancata motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. Secondo il ricorrente la motivazione del provvedimento impugnato è carente in relazione all'elemento soggettivo del reato rubricato ed, in particolare, in ordine all'esistenza del fondato timore dell'avvio di un provvedimento di prevenzione al momento dell'acquisto dell'immobile sito in Montesilvano (acquisto avvenuto un anno prima della data di notifica del provvedimento applicativo della misura di prevenzione), timore desunto dai giudici del riesame esclusivamente in considerazione delle precedenti condanne riportate dal FORNO Ettore. La difesa sottolinea, inoltre, che il padre del ricorrente non poteva avere fondato timore di esser sottoposto a misura di prevenzione in quanto era stato condannato solo per reati ordinati di truffa, usura e violazioni fiscali, reati peraltro che gli hanno fatto conseguire esigui profitti. L'ordinanza impugnata è illogica e carente in quanto priva della valutazione in ordine alla documentazione prodotta dal ricorrente atta a dimostrare che l'acquisto dell'immobile di Montesilvano è stato effettuato con denaro proveniente da «solidarietà familiare delle zie e del fratello» del padre. Secondo il ricorrente è, infine, inverosimile che il FORNO Ettore abbia posto in essere la donazione della sola nuda proprietà al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione in quanto tali atti rientrano nella presunzione di fittizietà di cui all'art. 26 D.I.gs. 159/2011. 6. In data 23 giugno 2022 il difensore del FORNO Matteo ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso, la difesa ha, in particolare, sottolineato che l'immobile oggetto di donazione dopo esser stato sottoposto a misura di prevenzione reale dal Tribunale di Caltanissetta è stato dissequestrato e restituito all'avente diritto con decreto emesso dalla Corte di Appello nissena in data 16 maggio 2022 La difesa ha, inoltre, evidenziato che gli immobili siti in Montesilvano non sono mai stati citati nella procedura di prevenzione né tantomerio sono stati oggetto di sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato perché infondato. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. 1.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, Ferazzi, Rv. 226710- 01 e Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611- 01), inidoneità sicuramente non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 1.2. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e mancanza di motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale. E ciò a fronte di un completo iter argonnentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi logico-fattuali che hanno indotto i giudici del Riesame a confermare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. Ne consegue che il ricorso deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano riguardo a diversi punti della pronuncia impugnata ed, in particolare, dei rilievi riferibili a presunte carenze della motivazione sviluppata dal Tribunale in tema di sussistenza del fumus commissi delicti, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici del riesame rispetto alla quale non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali non perseguibili in questa sede. 2. Il primo motivo di ricorso deve esser rigettato perché infondato. 2.1. I giudici del riesame hanno, in particolare, evidenziato che la donazione in favore del ricorrente della nuda proprietà dell'immobile sito in Leonforte è stata effettuata il giorno dopo l'emissione della misura di prevenzione nei confronti del padre Ettore FORNO e che il ricorrente, soggetto privo di redditi ed attività lavorativa, non era nelle condizioni economiche necessarie per pagare il prezzo (pari a 110.000,00 euro) degli immobili ubicati in Montesilvano da lui acquistati in data 26/02/2018. La motivazione impugnata ha sottolineato, inoltre, le modalità articolate con cui il bene è pervenuto nella disponibilità del ricorrente (contratto di vendita in favore di terzo stipulato da SCIBILIA Antonino seguito da una serie di trasferimenti di somme di denaro transitate nei conti correnti di FORNO Ettore, FORNO Francesco, FORNO Matteo e SCIBILIA Antonino), modalità che comprovano la natura fraudolenta dell'acquisto oggetto di indagine, anche in considerazione del fatto che gran parte del denaro utilizzato per acquistare l'immobile è stato fornito dall'indagato e che la giustificazione addotta dai parenti (regali di compleanno) è stata ritenuta non credibile in considerazione del significativo tempo trascorso dalla data di nascita del ricorrente rispetto alle date di versamenti in suo favore. I giudici del Riesame, inoltre, nel corpo della esauriente e fondata motivazione, hanno correttamente applicato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il rapporto di stretta parentela esistente fra interposto ed interponente costituisce una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizietà del trasferimento di beni, quando il terzo familiare, che risulta formalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto, come nel caso di specie, di effettiva capacità economica (Sez. 1, n. 17743 del 07/03/2014, Rienzi, Rv. 259608; Sez. 1, n. 23520 del 05/03/2013, Sollecito, non mass.; Sez. 1, n. 19623 del 22/02/2012, Spinelli, non mass.).Tanto premesso, la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto la natura fittizia di tutti i trasferimenti oggetto di contestazione, ricostruendo puntualmente le intervenute vicende ed evidenziando che i temi cl'incolpazione risultano solidamente fondati sulla documentazione in atti e logicamente corroborati dall'esame delle risultanze patrimoniali dell'intestatario fittizio e dei trasferimenti di denaro analizzati dagli investigatori. 2.2. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di riesame, si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze indiziarie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. Va, in proposito, affermato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 3. In relazione al secondo motivo di ricorso va affermato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente l'ordinanza impugnata è correttamente motivata stante l'adeguatezza delle linee argomentative e la congruenza logica del discorso giustificativo della decisione con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. Il Tribunale ha, infatti indicato, nel corpo della esauriente e fondata motivazione, gli elementi da cui desumere che i trasferimenti oggetto di indagine erano frutto del timore del padre del ricorrente di esser sottoposto a misura di prevenzione e fondati su una chiara volontà elusiva; in particolare i giudici del riesame hanno valorizzato la circostanza che il bene donato al figlio Matteo il giorno successivo alla emissione del provvedimento impositivo della misura di prevenzione nei confronti del ricorrente e che tale bene era già stato sottoposto a sequestro per equivalente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nicosia in relazione a reati fiscali contestati al FORNO Ettore ed a sequestro ex art. 321 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta con ordinanza del 20/02/2014 in relazione al reato di usura contestato al padre del ricorrente. Il Tribunale ha, inoltre, sottolineato, con motivazione esaustiva e priva di difetti logici, che il fondato e concreto timore del FORNO Ettore di esser sottoposto a misura di prevenzione trovava ulteriore fondamento nella circostanza che il predetto è stato destinatario di condanne definitive per reati di significativa gravità (truffa e traffico illecito di dati) oltre che condannato in primo grado per il reato di usura. L'ordinanza impugnata è, pertanto, sorretta da un apparato argomentativo ineccepibile, espressivo di un insindacabile apprezzamento di merito, che ha fatto buon governo degli ordinari canoni probatori e illustrato le ragioni giustificative delle conclusioni. Detta motivazione è conforme alle risultanze investigative ed all'orientamento giurisprudenziale in tema di accertamento dell'elemento psicologico del reato di interposizione fittizia, tanto più in considerazione del fatto che l'essere stato più volte condannato ed aver subito di recente un sequestro per equivalente in altro procedimento rendeva facilmente prevedibile il prossimo inizio del procedimento di prevenzione nei confronti del FORNO Ettore. 3.1. Va ribadito, peraltro, che il dolo specifico del reato previsto dall'art. 512 bis cod. pen. consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e ben può essere configurabile anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interponente, come nel caso di specie, possa fondatamente presumerne l'inizio (vedi sul punto Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282645 - 01). Si tratta, infatti, di un reato istantaneo con effetti permanenti a forma libera, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'intestazione fittizia protesa ad eludere le disposizioni legislative in tema di misure di prevenzione, di modo che, per questa sua caratteristica, risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia stato ancora disposto. Lo "scopo elusivo" che connota il necessario dolo specifico prescinde, pertanto, dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne il concreto esito. Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto„ con motivazione ineccepibile in punto di logica, che la donazione dell'immobile sito in Leonforte e l'acquisto degli immobili siti in Montesilvano, lungi dal costituire il frutto di genuina volontà negoziale, hanno rappresentato solo lo schermo dietro il quale Ettore FORNO ha tentato di porre al riparo immobili a lui riconducibili dai rischi di una possibile confisca di prevenzione, potendo a tal fine confidare sulla compiacente collaborazione prestata da diversi soggetti, appartenenti alla sua cerchia familiare, primo fra tutti l'odierno ricorrente. Ogni interpretazione alternativa all'opzione riconosciuta nell'ordinanza impugnata appare connotata da astrattezza ed illogicità, oltre che prive di alcun fondamento storico-fattuale. 3.2. Per quanto riguarda la posizione dell'odierno ricorrente (terzo fittiziamente interposto), va richiamato il principio assolutamente consolidato secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis cod. pen. è un reato solo eventualmente plurisoggettivo; il terzo fittiziamente interposto, pertanto, risponde a titolo di concorso con chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019). È, quindi, sufficiente, ai fini della configurabilità del dolo del concorrente punibile ex art. 110 cod. pen., che la particolare finalità tipizzata dalla disposizione incriminatrice sia perseguita almeno da uno dei soggetti che concorrono alla realizzazione del fatto (nel caso di specie dall'interponente), mentre per il concorrente interposto il dolo si può arrestare alla coscienza e volontà del fatto criminoso e di concorrere con altri alla realizzazione del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. (Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202 - 01). 3.3. La motivazione oggetto di impugnazione ha confutato, con percorso argomentativo esaustivo e privo di illogicità, anche la doglianza difesa secondo cui la finalità elusiva dell'atto di donazione sarebbe esclusa dal trasferimento a [OSCURATO:PERSONA] della sola nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto da parte del padre del ricorrente; secondo i giudici del riesame tale finalità si può realizzare anche con il semplice inserimento nella titolarità del bene di un terzo, consentendo tale negozio una «limitazione dell'operatività delle norme volte al confisca» a prescindere dalla concreta capacità elusiva dell'operazione fraudolenta, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato. Il Tribunale ha fatto corretto uso dell'orientamento ermeneutico di questa Corte che qualifica la fattispecie di cui all'art. 512 bis cod. pen. come reato di pericolo astratto a consumazione istantanea. Conseguenza di tale qualificazione è la sufficienza, per la sua commissione, che l'agente compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale; di conseguenza la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta ex ante e su base parziale, ossia alla luce delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale. (vedi Sez. 2, n. 12871 del 09/03/2016, Mandalari, Rv. 266661 - 01). 3.4. Del tutto infondato è l'ultimo argomento difensivo secondo il quale la donazione in contestazione, in quanto effettuata in favore del figlio dell'indagato, sarebbe di per sé inidonea ad integrare il reato rubricato; questo Collegio condivide infatti l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies della L. 356/1992 - ora 512 bis cod. pen.-, è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare. La presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26, D.L.gs. 159/2011 non impedisce, invero, di configurare tale fattispecie di reato né rende necessario l'ulteriore accertamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale (Sez. 6, n. 13843 del 27/2/2019, Rv. 275372; Sez. 2, n. 12680, del 6/12/2018, non massimata; Sez. 6, n. 22568 del 11/04/2017, Rv. 270035, Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270087 - 01). L'affermazione contenuta nel ricorso secondo il quale il FORNO Ettore -se avesse voluto eludere la normativa vigente- avrebbe intestato fittiziamente i beni a soggetti estranei piuttosto che al figlio, in modo da evitare l'eventuale riconoscimento della presunzione prevista dall'art. 26 cit., risulta del tutto generica, apodittica ed aspecifica. 4. Quanto allegato dalla difesa con i motivi aggiunti depositati prima dell'udienza è sicuramente irrilevante in questa sede. La circostanza che la Corte di appello di Caltanissetta abbia recentemente dissequestrato e restituito al FORNO l'immobile donatogli dal padre e che gli immobili siti in Montesilvario non siano mai stati oggetto di sequestro in sede di applicazione di misura di prevenzione non ha alcuna refluenza nel presente giudizio trattandosi di decisione presa in altro procedimento e per ragioni diverse dal provvedimento ablativo oggetto di ricorso. 5. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 6. Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigett