CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07270/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 dicembre 1980 avverso la sentenza resa il 17/6/2021 dalla CORTE di APPELLO di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania, parzialmente riformando la sentenza resa il 16 luglio 2020 dal Tribunale di Catania, per quel che qui rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ordine al delitto di estorsione aggravata dall'avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento di cui all'articolo 416 bis codice penale, e ha rideterminato la pena inflitta. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 Violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di estorsione, poiché la corte di merito ha fatto ricorso ad una motivazione congetturale e solo apparente, così violando le regole di valutazione del compendio probatorio previste dall'art. 192 cod. proc.pen.. In particolare, incorrendo in evidente contraddizione, la corte ha per un verso affermato che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proferito minacce evocando l'appartenenza ad ambienti mafiosi, per poi sostenere che l'imputato si sarebbe limitato ad assistere alle minacce proferite dal coimputato; inoltre ritiene che la narrazione dei fatti della persona offesa, lungi dall'essere ambigua e contraddittoria, risulti logica e coerente mentre il semplice raffronto tra la prova dichiarativa e la prova documentale fornita dal video evidenzia la insuperabile incompatibilità tra quanto narrato e quanto videoregistrato: infatti la persona offesa ha dichiarato che la discussione si concluse con l'affermazione degli imputati che non lo avrebbero pagato, mentre costoro hanno sempre sostenuto che la discussione si sarebbe conclusa con la promessa che avrebbero pagato non appena avessero incassato il denaro. Inoltre dalla visione del video emerge che durante la conversazione parlava solo [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] rimaneva fermo con le mani in tasca; viene inoltre smentito il racconto della persona offesa secondo cui gli imputati gli avrebbero messo le mani addosso, spingendolo. 2.2 Violazione di legge in ordine alla contestata aggravante del metodo mafioso poiché la corte afferma che l'imputato ha integralmente condiviso la condotta e le finalità perseguite dal correo [OSCURATO:PERSONA], rafforzando con la sua presenza la capacità intimidatoria del predetto, sicché l'aggravante opera nei confronti di entrambi gli imputati. Così facendo, sembra rivendicare una sorta di mafiosità per contagio non prevista dal nostro ordinamento, basata sulla mera presenza fisica del [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il ricorrente che il carattere oggettivo dell'aggravante attiene alla condotta materiale e non certo alla trasmissibilità estemporanea ed istantanea ad altra persona ignara solo per la sua casuale presenza in loco. 2.3 Violazione di legge per omessa motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello con cui si invocava l'attenuante dell'articolo 114 cod.pen. poiché la corte ha motivato valorizzando la totale condivisione ad opera del [OSCURATO:PERSONA] delle modalità esecutive della condotta del coimputato [OSCURATO:PERSONA] con il quale ha agito contestualmente e solidalmente. Tale argomentazione è apodittica poiché se le minacce sono state proferite solo dal [OSCURATO:PERSONA], la minaccia si concretizza solo alla fine della discussione commerciale e non può affermarsi che l'imputato abbia posto in essere la medesima condotta del coimputato. Di contro sarebbe stato corretto valutare la inesistente caratura criminale del ricorrente e la marginalità della sua condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto reitera le medesime censure di merito già formulate con l'atto di gravame, senza confrontarsi con le motivazioni rese dalla Corte che ha fornito sintetica ma esaustiva risposta a tutte le doglianze difensive. Nel caso in esame è pacifico, e non viene contestato in punto di fatto dal ricorrente, che sussisteva un rapporto contrattuale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], artigiano che operava nel settore degli infissi, in ragione del quale [OSCURATO:PERSONA] era debitore di una somma che non aveva potuto pagare per difficoltà sopravvenute. [OSCURATO:PERSONA] riferiva di essere stato minacciato e intimidito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affinché desistesse dalle sue legittime pretese di pagamento. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia entrambi gli imputati hanno riconosciuto di aver avuto un diverbio e di avere manifestato irritazione per l'atteggiamento insistente e petulante del [OSCURATO:PERSONA], ma hanno negato di avere formulato minacce e di avere espresso l'intenzione di non pagare il dovuto. La corte ha motivatamente ritenuto più credibile la versione offerta dalla persona offesa, la quale ha sostenuto di essere stata nel corso di detto colloquio apertamente minacciata dai due imputati, i quali, spalleggiandosi ed evocando l'intervento di terzi, escludevano la possibilità che lui recuperasse il suo credito. Dopo avere visionato le immagini videoregistrate, il collegio ha ritenuto di condividere la dettagliata ricostruzione offerta dal tribunale, sottolineando che la persona offesa ha assunto una gestualità tipica di chi lamenta qualcosa e che nella parte finale della conversazione anche l'imputato si rivolgeva alla persona offesa, a dispetto di quanto sostenuto dalla difesa in ordine al suo atteggiamento meramente silenzioso e passivo. La corte ha poi affermato che non è credibile quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], e cioè che la persona offesa avesse sin dalla visita effettuata al mattino rappresentato al coimputato [OSCURATO:PERSONA] che, in caso di mancato pagamento, gli avrebbe smontato gli infissi, considerato che tale affermazione risulta in concreto difficilmente praticabile, e ha, in conclusione, ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia condiviso le intenzioni del coimputato e spalleggiandolo le abbia rafforzate, rendendo sul punto motivazione logicamente coerente, congrua alle emergenze processuali e immune dai vizi dedotti. 1.2 Adeguata motivazione è stata resa anche in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416 bis cod.pen. nella declinazione del metodo mafioso, in ragione delle peculiari espressioni utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] che, a dire della persona offesa, ha evocato l'intervento di terzi che gli avrebbero cagionato danni e lesioni e lo avrebbero costretto a chiudere l'officina. Non va peraltro trascurato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] con la medesima sentenza è stato condannato per il reato di partecipazione al sodalizio mafioso e deve convenirsi che, alla stregua delle espressioni utilizzate, ha palesato la inequivoca intenzione di avvalersi della forza intimidatrice del sodalizio cui apparteneva, per coartare il suo creditore. 1.3 La corte ha escluso la possibilità di concedere al [OSCURATO:PERSONA] l'attenuante prevista dall'art. 114 cod.pen., sottolineando l'assenza di elementi di fatto da cui desumere che questi abbia assunto un ruolo diverso e meno efficace rispetto a quello del coimputato, che era l'effettivo debitore. Anche in questo caso, la motivazione appare coerente alle argomentazioni sin qui esaminate, immune dai vizi dedotti e insindacabile in questa sede. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Ritiene il collegio di non potere liquidare in favore della parte civile costituita le spese processuali del grado di legittimità dalla stessa richieste con la nota in atti, poiché la stessa nel partecipare al giudizio, che si è svolto con contraddittorio scritto, non ha fornito un utile contributo alla discussione contrastando in modo specifico le censure del ricorrente , ma si è limitata ad invocare la inammissibilità del ricorso. Giova al riguardo ricordare che anche recentemente questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha ribadito che nel giudizio ex art. 611 cod.proc.pen. la parte civile costituita ha diritto ad ottenere la refusione delle spese processuali sostenute quando abbia fornito un apprezzabile contributo alla discussione ( v. Sentenza n. 877/2023 Sacchitello, non ancora massimata) . Ritiene il collegio di potere applicare il detto principio anche in caso di udienza celebratasi con il contraddittorio scritto quando la parte civile non abbia fornito un apprezzabile contributo alla discussione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 6 dicembre 2022 il consigliere estenso