CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 novembre 2019
Cassazione n. 18971/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 38516/2019 proposto da: S.T.L. [OSCURATO:PERSONA] srl, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti ; -ricorrente - [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA] in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore avv. [OSCURATO:PERSONA] , dr. [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 10207/2019, depositato in data 11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Milano, con decreto dell’11/11/2019 , ha respinto l'opposizione del S.T.L. [OSCURATO:PERSONA] - srl (di seguito denominata per brevità [OSCURATO:SOCIETA]) allo stato passivo dell'[OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, finalizzata a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di € 279.572,81, già ammesso al chirografo, vantato in corrispettivo di trasporti effettuati in data anteriore all'apertura della procedura. 2. Il Tribunale ha osservato : a) che, ai sensi del D.L. n. 347 del 2003, art. 3, co mma 1 ter. conv. con modificazioni dalla L. n. 39 del 2004, i crediti anteriormente sorti sono prededucibili, in via d'eccezione, nel solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ovvero quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in A.S. che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con DM del Presidente del Consiglio, e che siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, funzionali alla procedura di ristrutturazione industriale prevista dal medesimo D.L.;b) che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva né allegato né provato di essere piccolo o medio imprenditore non avendo depositato i bilanci e la documentazione dai quali poter desumere il mancato superamento delle soglie stabilite dal combinato disposto degli artt. 2, 4 e 5 della Raccomandazione della Commissione Europea del 6/5/2002 richiamata dall’art 3 comma 1 ter d.l. 347/2003; c ) che il com ma 1 bis, conv. dalla , norma di interpretazione autentica con la quale il legislatore ha chiarito che rientrano nella categoria dei crediti prededucibili di cui all’art. 3, comma 1 ter cit. quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’ILVA, va letto in stretta correlazione con la disposizione interpretata, e va dunque inteso nel senso che la prededuzione va riconosciuta ai soli crediti derivanti da prestazioni di trasporto funzionali agli impianti essenziali o al risanamento ambientalee non all’attività di trasporto del prodotto finito , ossia materiale post produzione , destinato alla clientela ; d ) che invece, nel caso concreto, l ’ opponente aveva azionato crediti per trasporti in uscita dallo stabilimentiIlva di [OSCURATO:PERSONA], Salerno , Racconigi e Legnaro, relativi a prodotti finiti (lamierini o tubi), e non per trasporti in entrata di materie prime o di componentistiche di impianti. 3 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi di cui il terzo articolato in cinque subcensure, illustrati con memoria; la procedura non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta nullità del decreto e/o del procedimento (art 360, co 1 n. 4 c.p.c) per non essere stato il processo di opposizione discusso davanti al Collegio così impedendo all’opponente di poter esporre le proprie ragioni davanti al Collegio. 1.1 Il motivo è manifestamente infondato. 1.2 L’art. 99 l.fall., richiamato anche dal creditore, stabilisce, al comma 3, che « Il presidente, nei cinque successivi al deposito del ricorso, designa il relatore , al quale può delegare la trattazione del procedimento ..», al comma 9, che « il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all’ammissione e all’espletamento dei mezzi istruttori» ed, infine, al comma 11, che «il Collegio provvede in via definitiva sull’opposizione o revocazione con decreto motivato.» 1.3 L’esercizio della facoltà di delega, della quale si è avvalso Presidente del [OSCURATO:PERSONA] di Milano, non comporta né violazione della riserva di collegialità di cui all’art 50 bis nr 2 cpc , in quanto al relatore è demandata la sola trattazione e l’eventuale espletamento dell’istruttoria, mentre come di desume dalla lettura del decreto la decisione è stata assunta dal Tribunale in composizione collegiale, né la lesione o limitazione del diritto di difesa che si è potuto pienamente dispiegare davanti al giudice relatore anche mediante il deposito di note conclusive. 2 Con il secondo motivo [OSCURATO:SOCIETA] denuncia nullità del decreto e del procedimento (art. 360 nr 4 cpc e 111 bis L.F.) per la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato ; a dire del ricorrente, poiché i [OSCURATO:PERSONA], a fronte della richiesta di insinuazione allo stato passivo del credito in prededuzione, hanno concluso per l’accoglimento della richiesta cosi come formulata dal creditore e non si sono costituiti nel giudizio di opposizione, il Tribunale così come il [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto «semplicemente disporre l’ammissione al passivo del credito richiesto senza sottoporlo a valutazione non rientranti nella propria competenza». 2.1 Deduce, quale ulteriore profilo della ultrapetizione, che mentre il [OSCURATO:PERSONA] non aveva riconosciuto la prededuzione per ragioni di esclusiva natura oggettiva senza mettere in discussione la sussistenza del requisito soggettivo, il Tribunale, in violazione del principio della corrispondenza il chiesto e il giudicato, ha individuato una ulteriore ragione ostativa alla prededuzione del credito, non ravvisata dal Giudice delegato, nel mancato assolvimento della prova del requisito dimensionale di PMI. 2.4 Con il motivo 3.2 si prospetta nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 167 comma 1 cpc, 24 e 111 Cost., in relazione all’art 360 nr 4 cpc, per essere stata ritenuta non provata la qualità di piccolo e medio imprenditore senza che sul punto vi sia stata alcuna contestazione da parte dei Commissari nella fase dell’accertamento dello stato passivo né nel corso del giudizio di opposizione mentre con il motivo 3.3 si oppone nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art 112 cpc , 24, 111 Cost. in relazione all’art. 360 nr 4 cpc ; si reitera la doglianza fatta valere con il secondo motivo 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, non sono suscettibili di accoglimento. 3.1 Il principio di non contestazione richiamato dalla ricorrente non è pertinente alla questione controversa; secondo la giurisprudenza di questo collegio, infatti, la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto esonera la controparte dalla prova del fatto stesso, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente (tra le molte:Cass. n. 14589/2022 20556/2021; 3727/2012; 5356/2009). 3.2 Orbene se è vero che tale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti (v. Cass. n. 5067-17), è certamente applicabile alla verifica dei creditiè altrettanto incontestabile che la non contestazione va in primo luogo coordinata coi poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d'ufficio. Nel senso che la non contestazione del curatore può non comportare l'automatica ammissione del credito allo stato passivo, attesa la competenza del giudice delegato di sollevare a sua volta, in via ufficiosa, eccezioni circa l'ammissibilità del credito (v. Cass.n. 17731/2022 16554/15, 19734/17, e 12973/18). 3.3 Questa Corte ha in più occasioni precisato che il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata. Ciò sta a significare che tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (tra varie, Cass. n. 29254/19; n. 4553/22), che non si configurano nel caso in esame. 3.4. Ed in ogni caso è sempre consentito al giudicante di valutare autonomamente le questioni, di natura giuridica, relative alla collocazione del credito o alla sua qualità di essere soddisfatto con prededuzione sicchè né il giudice delegato nè il Tribunale sono vincolati alle conclusioni degli organi della procedura. Né appare rilevante la circostanza concernente l'anticipazione di una parte del credito; di tale accadimento il [OSCURATO:PERSONA] in sede di accertamento dello stato passivo ha tenuto conto ritenendolo del tutto ininfluente ai fini della corretta collocazione del credito (cfr pagina 2 del decreto) 3.5 Quanto al dedotto profilo di ultrapetizione riferito all’elemento soggettivo, va rilevato che il thema decidendum posto allo scrutinio del Tribunale era quella della sussistenza o meno della prededucibilità del credito del trasportatore secondo quanto previsto dalla disciplina speciale di cui all’art. 3 comma 1 ter d.lvo 347/2003. 3.6 Orbene, il Giudice delegato, come si evince dal provvedimento trascritto nell’impugnato decreto ha escluso la prededuzione rilevando, tra l’altro che « la pretesa creditoria non risulta riconducibile ad alcuna delle ipotesi all’art. 3 comma 1 ter d.lvo 347/2003» 3.7 Ora unadelle condizioni per poter beneficiare della trattamento in prededuzione previsto dalla predetta disposizione e che « i crediti anteriori all'ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003». 3.8 La questione del requisito dimensionale dell’impresa creditrice costituiva , quindi, oggetto di esame del G.D. in sede di accertamento dello stato passivo e, pertanto, il Tribunale, dandone conto nel decreto, non è incorso in alcun vizio di ultrapetizione. 4 Infondato è anche il primo profilo del terzo motivo ( 3.1 ) con il quale la ricorrente denuncia violazione dell’art. 3 comma 1 ter d.l. 247/2023 e l. 123/2017 in relazione all’art 360 nr. 3 cpc, per avere il Tribunale errato nel richiedere, ai fini del riconoscimento della prededuzione, il requisito soggettivo dimensionale della qualità di piccolo e medio imprenditore anche alle imprese di autotrasporto che abbiano eseguito per conto della Ilva prestazioni di movimentazione di materie prime, merci prodotti finiti e preordinate alla funzionalità degli impianti produttivi. 4.1 Il D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter, conv. con modificazioni dalla L. n. 39 del 2004 riconosce la prededuzione in rapporto a specifici debitori e a particolari creditori, e con riguardo a determinate prestazioni: (i) la debitrice ammessa alla procedura straordinaria dev'essere un'impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con D.P.C.M., ai sensi del D.L. n. 207 del 2012, art. 1; (ii) si deve trattare di crediti vantati da piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003; (iii) i crediti devono concernere le prestazioni sopra specificate. Si tratt a di una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, di modo che tutti gli elementi ai quali la prededuzione è ancorata, compreso quello concernente il parametro dimensionale della creditrice, devono essere comprovati da chi la deduce (Cass. n. 9723/22). 4.2 Ritiene il Collegio che il requisito del possesso dei requisiti dimensionali di cui al D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 ter, conv. con modificazioni dalla L. n. 39 del 2004continui ad operare anche a seguito dell’intervento della norma interpretativa di cui al D.L. n. 91 del 2017, art. 8, 1 comma bis secondo cui « ilD.L. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 3, comma 1 - ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreti nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 11 e successive modificazioni, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA». 4.3 Il legislatore è intervenuto ad ampliare i presupposti oggettivi ai quali è ancorata la prededuzione, non già quelli soggettivi, che restano quelli già fissati dal D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1 - ter, in armonia con la richiamata raccomandazione n. 2003/361/CE, indirizzata a « riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti da varie regolamentazioni o misure a loro favore»(considerando 12). 5 Con il motivo 3.4 la ricorrente deduce violazione degli artt. 156, 161, 183 cpc e 24 e 111 Cost., in relazione all’art 360 nr. 4 Cost., per avere il Tribunale omesso di segnalare alle parti la questione del requisito dimensionale. 5.1 La questione rilevata d'ufficio in relazione alla quale si configura l'obbligo del giudice di promuovere il contraddittorio anche al fine di sollecitare l'integrazione probatoria, come si sostiene in ricorso, deve intendersi riferita a quella, di fatto, o mista di fatto e di diritto, che implichi la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio (Cass. n. 35974/21).Nel caso in esame, di contro, quanto alla sussistenza dei requisiti dimensionali, non viene in considerazione una questione rilevabile d'ufficio, ma l'interpretazione dell'onere di allegazione e prova concernente uno dei fatti costitutivi della domanda: in virtù del principio dispositivo che regge il giudizio di opposizione al passivo, è comunque e sempre onere della parte interessata fornire la prova di tutti gli elementi della prededuzione, anche mediante la mera indicazione dei documenti di cui avesse inteso avvalersi, se già prodotti (per tutte, cfr. Cass. n. 12549/17; n. 25663/20). 6 Con il motivo 3.5 si oppone violazione o falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 ter d.l. 347/2003 e l. 123/2017 in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc per avere i giudici circondariali privilegiato una lettura ingiustificatamente restrittiva del testo di legge, così da negare la prededuzione a tutti i crediti relativi a forniture e prestazioni non inerenti alla fase strettamente produttiva che conduce alla bramma d'acciaio (il cd. primo acciaio); in tal guisa il Tribunale giudicato su un presupposto scollegato dal contesto produttivo dell'ILVA e vanificato, soprattutto, l'intenzione del legislatore di tutelare mediante la prededuzione le imprese di autotrasporto che consentivano ad Ilva di concludere il proprio ciclo produttivo da intendersi non solo come vera e propria produzione di materiale siderurgico ma anche la sua cessione finale, indotto che consentiva la sopravvivenza dell’azienda e dell'indotto. 6.1 Il motivo che investe la ratio decidendi sul requisito oggettivo per il riconoscimento dello speciale regime di prededuzione, pur astrattamente fondato, è assorbito dal rigetto delle censure sul mancato raggiungimento della prova dei limiti dimensionali. 7 Conclusivamente il ricorso va rigettato. 8 Nulla è da statuire sulle spese non avendo la procedura di amministrazione straordinaria svolto difese, PQM La Corte , rigetta il ricorso Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppo