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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 24004/2026

Testo disponibile della fonte

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alernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 20 gennaio 2026 la Corte di appello di Salerno, qualegiudice dell’esecuzione, ha provveduto alla correzione dell’errore materialenell’indicazione del fine pena del detenuto [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimentoadottato dallo stesso giudice il 24 ottobre 2025, in conseguenza dellarideterminazione del numero di giorni spettanti al condannato a titolo diliberazione anticipata.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diDavide [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi.2.1 Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 130 cod. procpen., non essendo configurabile la fattispecie dell’errore materiale, ma unadiversa valutazione del merito del provvedimento corretto da parte del giudiceemittente.2.2 Con il secondo motivo ha eccepito l’incompetenza funzionale della Cortedi appello, avendo il condannato proposto ricorso per cassazione avversol’ordinanza del 24 ottobre 2025.2.3 Con il terzo e il quarto motivo ha lamentato violazione del divieto direformatio in peius, avendo la decisione della Corte distrettuale comportato unamodifica peggiorativa della posizione del condannato risultante dal precedenteprovvedimento in assenza di tempestiva impugnazione da parte del pubblicoministero.2.4 Con il quinto e il sesto motivo ha denunciato l’apparenza dellamotivazione su profili decisivi e l’abnormità del provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato2.

Va innanzitutto disattesa, in ragione della sua manifesta infondatezza, ladoglianza con cui si deduce l'abnormità del provvedimento impugnato.La categoria dell'abnormità, «riferibile alle sole situazioni in cuil'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimentogiudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizioaltrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti» (così, inmotivazione, Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01), nonrisulta correttamente invocata nel caso di specie, in presenza di provvedimentoricorribile per cassazione (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 46504 del 30/06/2022,D’Urso, Rv. 283838 – 01, che valorizza a tal fine il richiamo nel secondo commadell’art. 130 cod. proc. pen. all’art. 127 del codice di rito per quanto concerne leforme del procedimento camerale, da estendere anche al regime di impugnabilitàdel provvedimento finale).3.

Fondato e assorbente risulta invece il motivo di ricorso, da trattareprioritariamente, sulla violazione dell’art. 130 cod. proc. pen. per incompetenzadel giudice che ha emesso il provvedimento.Ai sensi della disposizione citata competente per la correzione dell’erroremateriale è il giudice che ha emesso il provvedimento, a meno che questo siaimpugnato e l’impugnazione non sia stata dichiarata inammissibile, nel qual casola correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione.Questa Corte ha affermato il principio secondo cui è affetto da nullitàassoluta, per difetto di competenza funzionale, l’atto di correzione di erroremateriale adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento erroneo che siastato impugnato, spettando in tal caso la competenza a provvedere al giudicedell'impugnazione (Sez. 6, n. 47456 del 15/11/2004, Bouabid, Rv. 230759: Sez.2, n. 24551 del 29/05/2009, Dubois, Rv. 244245; Sez. 5, n. 288 del30/11/2010, dep. 2011, Sorriso, Rv. 249504; Sez. 2, n. 3282 del 12/12/2013,dep. 2014, Meucci, Rv. 259898; Sez. 1, n. 10311 del 22/01/2020, Garofalo, Rv.278689 – 01).A tale principio la giurisprudenza più recente ha ritenuto di derogare nelcaso in cui al giudice dell'impugnazione non siano ancora pervenuti gli atti ericorra una situazione di urgenza a provvedere (Sez. 3, n. 18296 del04/03/2020, Zambon, Rv. 279236 – 01; conforme, tra le altre, già Sez. 2, n.19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259933 – 01), sulla scorta diun’interpretazione sistematica della regola stabilita dall'art. 91 disp. att. cod.proc. pen. in tema di misure cautelari, secondo cui sulle questioni concernenti lemisure «dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti anorma dell'art. 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza».Nel caso di specie, trattandosi di correzione disposta il 20 gennaio 2026 suprovvedimento in relazione al quale già pendeva ricorso per cassazione,depositato il 16 dicembre 2025, non v’era alcuna ragione di derogare al chiaroprincipio affermato nell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen.; tanto meno il giudiceemittente ha fatto menzione di una specifica urgenza di provvedere.3.

L' ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 20 gennaio 2026 la Corte di appello di Salerno, qualegiudice dell’esecuzione, ha provveduto alla correzione dell’errore materialenell’indicazione del fine pena del detenuto [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimentoadottato dallo stesso giudice il 24 ottobre 2025, in conseguenza dellarideterminazione del numero di giorni spettanti al condannato a titolo diliberazione anticipata.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diDavide [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi.2.1 Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 130 cod. procpen., non essendo configurabile la fattispecie dell’errore materiale, ma unadiversa valutazione del merito del provvedimento corretto da parte del giudiceemittente.2.2 Con il secondo motivo ha eccepito l’incompetenza funzionale della Cortedi appello, avendo il condannato proposto ricorso per cassazione avversol’ordinanza del 24 ottobre 2025.2.3 Con il terzo e il quarto motivo ha lamentato violazione del divieto direformatio in peius, avendo la decisione della Corte distrettuale comportato unamodifica peggiorativa della posizione del condannato risultante dal precedenteprovvedimento in assenza di tempestiva impugnazione da parte del pubblicoministero.2.4 Con il quinto e il sesto motivo ha denunciato l’apparenza dellamotivazione su profili decisivi e l’abnormità del provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato2. Va innanzitutto disattesa, in ragione della sua manifesta infondatezza, ladoglianza con cui si deduce l'abnormità del provvedimento impugnato.La categoria dell'abnormità, «riferibile alle sole situazioni in cuil'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimentogiudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizioaltrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti» (così, inmotivazione, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01), nonrisulta correttamente invocata nel caso di specie, in presenza di provvedimentoricorribile per cassazione (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 46504 del 30/06/2022,D’Urso, Rv. 283838 – 01, che valorizza a tal fine il richiamo nel secondo commadell’art. 130 cod. proc. pen. all’art. 127 del codice di rito per quanto concerne leforme del procedimento camerale, da estendere anche al regime di impugnabilitàdel provvedimento finale).3. Fondato e assorbente risulta invece il motivo di ricorso, da trattareprioritariamente, sulla violazione dell’art. 130 cod. proc. pen. per incompetenzadel giudice che ha emesso il provvedimento.Ai sensi della disposizione citata competente per la correzione dell’erroremateriale è il giudice che ha emesso il provvedimento, a meno che questo siaimpugnato e l’impugnazione non sia stata dichiarata inammissibile, nel qual casola correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione.Questa Corte ha affermato il principio secondo cui è affetto da nullitàassoluta, per difetto di competenza funzionale, l’atto di correzione di erroremateriale adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento erroneo che siastato impugnato, spettando in tal caso la competenza a provvedere al giudicedell'impugnazione (Sez. 6, n. 47456 del 15/11/2004, Bouabid, Rv. 230759: Sez.2, n. 24551 del 29/05/2009, Dubois, Rv. 244245; Sez. 5, n. 288 del30/11/2010, dep. 2011, Sorriso, Rv. 249504; Sez. 2, n. 3282 del 12/12/2013,dep. 2014, Meucci, Rv. 259898; Sez. 1, n. 10311 del 22/01/2020, Garofalo, Rv.278689 – 01).A tale principio la giurisprudenza più recente ha ritenuto di derogare nelcaso in cui al giudice dell'impugnazione non siano ancora pervenuti gli atti ericorra una situazione di urgenza a provvedere (Sez. 3, n. 18296 del04/03/2020, Zambon, Rv. 279236 – 01; conforme, tra le altre, già Sez. 2, n.19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259933 – 01), sulla scorta diun’interpretazione sistematica della regola stabilita dall'art. 91 disp. att. cod.proc. pen. in tema di misure cautelari, secondo cui sulle questioni concernenti lemisure «dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti anorma dell'art. 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza».Nel caso di specie, trattandosi di correzione disposta il 20 gennaio 2026 suprovvedimento in relazione al quale già pendeva ricorso per cassazione,depositato il 16 dicembre 2025, non v’era alcuna ragione di derogare al chiaroprincipio affermato nell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen.; tanto meno il giudiceemittente ha fatto menzione di una specifica urgenza di provvedere.3. L' ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24004/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris