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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 12803/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3747/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 16/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (FRRML58A132M), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4248/2019 depositata il20/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. in data 1° febbraio 1980 la sas [OSCURATO:PERSONA] di Commercio di [OSCURATO:PERSONA] e la srl [OSCURATO:PERSONA] stipulavano un contratto di agenzia.

Il contratto veniva risolto a seguito dello spirare del termine di quindici giorni assegnato alla preponente Fonderie con lettera della [OSCURATO:SOCIETA], ricevuta il 22 marzo 2010, di diffida ad adempiere al pagamento di provvigioni del 2008 e del 2009 per complessivi 257.115,82 euro.

La somma veniva poi ridotta a 214,305,69 in sede di transazione conclusa in data 1° giugno 2010. 2.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la Fonderie per ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità suppletiva di clientela.

La convenuta contestava il fondamento delle domande sul rilievo che le due indennità erano condizionate al recesso della proponente mentre nel caso il contratto “era stato rescisso senza preavviso” dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Chiedeva in via riconvenzionale la condanna della attrice al pagamento dell’indennità per mancato preavviso;

3. L’adito tribunale di Roma accertava che il ritardo della Fonderie nel pagamento delle provvigioni integrava grave inadempimento giustificativo della risoluzione, non si pronunciava sulla spettanza della indennità sostitutiva del preavviso richiesta dalla attrice, rigettava la domanda relativa alla indennità di clientela sul motivo che la attrice non aveva allegato né provato di aver portato nuovi clienti alla controparte, rigettava la riconvenzionale; 3.Contro la sentenza del tribunale proponevano appello, in via principale, la [OSCURATO:SOCIETA], in via incidentale, la Fonderie. 4.La Corte di Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, statuiva che: le domande incrociate di indennità sostitutiva del preavviso non potevano trovare accoglimento in quanto il contratto non aveva perso efficacia per recesso ma a seguito di risoluzione consensuale conseguente alla transazione conclusa dalle parti il 1° giugno 2010.

L’accoglimento dell’una o dell’altra domanda presupponeva che alla diffida ad adempiere inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA], di per sé inidonea a provocare la risoluzione, avesse fatto seguito un giudizio dichiarativo della risoluzione e tale dichiarazione presupponeva a sua volta l’accertamento dell’inadempimento dell’una o dell’altra parte.

Il giudizio non vi era stato perché le parti erano giunte alla transazione e, in mancanza, non era consentito dare alla diffida “valore di disimpegno unilaterale”; non poteva riconoscersi alla [OSCURATO:SOCIETA] l’indennità suppletiva di clientela prevista dall’art.10, punto II, lett.A, dell’AEC 20 marzo 2002, in quanto tale indennità spettava non, come sostenuto dalla appellante, “automaticamente” in ogni ipotesi di scioglimento del contratto ma “su base meritocratica in ragione dell’incremento della clientela o del fatturato che la [OSCURATO:SOCIETA] … aveva l’onere di provare”;

5. contro la sentenza in epigrafe ricorrono la [OSCURATO:SOCIETA] con quattro motivi e la Fonderie con un motivo, condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

La ricorrente principale ha depositato controricorso rispetto al ricorso incidentale;

6. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso principale viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma n.3 c.p.c. la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1454 e 1749 c.c. per avere la Corte di Appello, con motivazione erronea e/o insufficiente, ritenuto la diffida ad adempiere del 10 marzo 2010 priva di effetto risolutorio e negato il diritto della [OSCURATO:SOCIETA] all’indennità per mancato preavviso escluso dallo schema della diffida”; 2.con il secondo motivo di ricorso principale viene lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma n.3 c.p.c., l’ “omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla comunicazione del 25 maggio 2010” con cui la [OSCURATO:SOCIETA] dichiarava alla Fonderie la propria “disponibilità ad accettare la somma di 195.000 euro a titolo di saldo delle provvigioni restando espressamente escluse dalla presente transazione le indennità di fine rapporto che saranno oggetto di trattativa separata”;

3. con il terzo motivo di ricorso principale viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma n.3 c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1373, 1454 e 2118, per avere la Corte di Appello, con motivazione erronea e/o insufficiente, desunto dall’accordo transattivo del 1° giugno 2010 la sussistenza di una risoluzione consensuale”;

4. con il quarto motivo di ricorso principale viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma n.3 c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt.1751 e 2119 c.c. e degli artt. 11 e 12 punto II, dell’AEC del 26 febbraio 2002”, per avere la Corte di Appello ritenuto che la indennità di clientela di cui al capo II, lett.

A dell’art.10 fosse condizionata ad un elemento meritocratico laddove invece l’elemento meritocratico era relativo alla distinta indennità di cui alla lettera B dello stesso capo II, art. 10, indennità, quest’ultima che essa ricorrente non aveva mai chiesto;

5. con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la Fonderie lamenta in relazione all’art. 360, primo comma n.3 c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt.1373 e 2118 c.c. per non avere la Corte di Appello valutato l’interruzione del rapporto di agenzia del ricorrente quale recesso unilaterale”.

Il motivo è espressamente proposto per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale “in ordine alla natura transattiva della scrittura privata del 1° giugno 2010”.

6. i primi tre motivi di ricorso principale sono fondati sia sotto il profilo della denuncia di vizio di motivazione sia sotto il profilo di omesso esame del documento 25 maggio 2010.

La Corte di Appello ha ritenuto la transazione intervenuta il 1° giugno 2010 sulla misura delle provvigioni dovute alla [OSCURATO:SOCIETA] preclusiva della possibilità di verificare se ricorressero o meno i presupposti del recesso per giusta causa, intimato dalla [OSCURATO:SOCIETA] con la lettera di diffida.

La motivazione è illogica -e come tale cade sotto il sindacato di questa Corte (v.

SU 8053/2014) - e non tiene conto della comunicazione del 25 maggio 2010 (di cui al secondo motivo di ricorso): non vi è alcuna ragione per cui la transazione sull’ammontare delle provvigioni possa essere considerata preclusiva dell’accertamento della legittimità del recesso rispetto alla domanda avente ad oggetto non le provvigioni ma altre pretese ricollegate allo scioglimento del rapporto.

Si aggiunge che la Corte di Appello ha anche fatto una affermazione in diritto errata laddove ha scritto che la diffida ad adempiere inviata da un parte all’altra non è di per sé idonea a provocare la risoluzione essendo a tal fine necessario un giudizio dichiarativo della risoluzione in cui sia accertato l’inadempimento della parte diffidata.

L’affermazione è sbagliata posto che il codice distingue tra risoluzione giudiziale (art. 1453 c.c.) e risoluzione automatica per diffida (art. 1454 c.c.), per avvalimento di clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) o per scadenza del termine essenziale (art. 1457 c.c.) e il giudizio successivo alla risoluzione per diffida non è necessario quale elemento integrativo della fattispecie risolutiva ma è un dato eventuale, presupponendo la contestazione della legittimità della diffida, e finalizzato a verificare se la diffida sia stata legittimità;

7. il quarto motivo di ricorso principale è fondato 7.1 La Corte di Appello ha riportato il testo dell’articolo 10 dell’accordo datato 20 marzo 2002 (secondo cui, riguardo all’indennità suppletiva di clientela, “si conviene che l’indennità in caso di scioglimento del contratto sarà composta da due emolumenti: l’uno, denominato indennità di risoluzione del rapporto, che viene riconosciuto all’agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato e risponde principalmente al criterio di equità ; l’altra denominato indennità suppletiva di clientela è invece collegato all’incremento della clientela e/o del fatturato e intende premiare essenzialmente la professionalità dell’agente o rappresentante”) ed ha poi affermato che il testo “significa che la regolamentazione contrattuale delle indennità di legge prevede l’erogazione automatica per la sola indennità di risoluzione del rapporto la quale ha notoriamente una natura previdenziale e non viene neppure rimessa all’agente ma all’ente di previdenza [OSCURATO:PERSONA] mentre l’indennità suppletiva di clientela anche pattizia è invece sempre elargita su base meritocratica in ragione dell’incremento della clientela o del fatturato che [OSCURATO:SOCIETA] aveva l’onere di provare”.

7.2. L’affermazione per cui la prima indennità (di risoluzione del rapporto) -per cui l’erogazione è automatica- che è l’unica che la ricorrente ha chiesto, non spetta all’agente viola l’art. 1362 c.c. in quanto cozza apertamente contro il testo contrattuale secondo cui l’“indennità di risoluzione del rapporto … viene riconosciuta all’agente o rappresentante”;

8. il motivo di ricorso incidentale va accolto in relazione alle motivazioni già espresse riguardo ai tre motivi di ricorso principale valendo tali motivazioni anche a far ritenere fondata la doglianza della ricorrente incidentale per cui la Corte di Appello ha errato nell’affermare di non poter valutare , per effetto della transazione sulle provvigioni, se il recesso della [OSCURATO:SOCIETA] fosse stato non giustificato da giusta causa e se quindi spettasse o meno alla preponente l’indennità sostitutiva di preavviso;

9. in conclusione i ricorsi devono essere accolti e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame;

10. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3747/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 16/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (FRRML58A132M), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4248/2019 depositata il20/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. in data 1° febbraio 1980 la sas [OSCURATO:PERSONA] di Commercio di [OSCURATO:PERSONA] e la srl [OSCURATO:PERSONA] stipulavano un contratto di agenzia. Il contratto veniva risolto a seguito dello spirare del termine di quindici giorni assegnato alla preponente Fonderie con lettera della [OSCURATO:SOCIETA], ricevuta il 22 marzo 2010, di diffida ad adempiere al pagamento di provvigioni del 2008 e del 2009 per complessivi 257.115,82 euro. La somma veniva poi ridotta a 214,305,69 in sede di transazione conclusa in data 1° giugno 2010. 2.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la Fonderie per ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità suppletiva di clientela. La convenuta contestava il fondamento delle domande sul rilievo che le due indennità erano condizionate al recesso della proponente mentre nel caso il contratto “era stato rescisso senza preavviso” dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Chiedeva in via riconvenzionale la condanna della attrice al pagamento dell’indennità per mancato preavviso; 3. L’adito tribunale di Roma accertava che il ritardo della Fonderie nel pagamento delle provvigioni integrava grave inadempimento giustificativo della risoluzione, non si pronunciava sulla spettanza della indennità sostitutiva del preavviso richiesta dalla attrice, rigettava la domanda relativa alla indennità di clientela sul motivo che la attrice non aveva allegato né provato di aver portato nuovi clienti alla controparte, rigettava la riconvenzionale; 3.Contro la sentenza del tribunale proponevano appello, in via principale, la [OSCURATO:SOCIETA], in via incidentale, la Fonderie. 4.La Corte di Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, statuiva che: le domande incrociate di indennità sostitutiva del preavviso non potevano trovare accoglimento in quanto il contratto non aveva perso efficacia per recesso ma a seguito di risoluzione consensuale conseguente alla transazione conclusa dalle parti il 1° giugno 2010. L’accoglimento dell’una o dell’altra domanda presupponeva che alla diffida ad adempiere inviata dalla [OSCURATO:SOCIETA], di per sé inidonea a provocare la risoluzione, avesse fatto seguito un giudizio dichiarativo della risoluzione e tale dichiarazione presupponeva a sua volta l’accertamento dell’inadempimento dell’una o dell’altra parte. Il giudizio non vi era stato perché le parti erano giunte alla transazione e, in mancanza, non era consentito dare alla diffida “valore di disimpegno unilaterale”; non poteva riconoscersi alla [OSCURATO:SOCIETA] l’indennità suppletiva di clientela prevista dall’art.10, punto II, lett.A, dell’AEC 20 marzo 2002, in quanto tale indennità spettava non, come sostenuto dalla appellante, “automaticamente” in ogni ipotesi di scioglimento del contratto ma “su base meritocratica in ragione dell’incremento della clientela o del fatturato che la [OSCURATO:SOCIETA] … aveva l’onere di provare”; 5. contro la sentenza in epigrafe ricorrono la [OSCURATO:SOCIETA] con quattro motivi e la Fonderie con un motivo, condizionato all’accoglimento del ricorso principale. La ricorrente principale ha depositato controricorso rispetto al ricorso incidentale; 6. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso principale viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma n.3 c.p.c. la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1454 e 1749 c.c. per avere la Corte di Appello, con motivazione erronea e/o insufficiente, ritenuto la diffida ad adempiere del 10 marzo 2010 priva di effetto risolutorio e negato il diritto della [OSCURATO:SOCIETA] all’indennità per mancato preavviso escluso dallo schema della diffida”; 2.con il secondo motivo di ricorso principale viene lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma n.3 c.p.c., l’ “omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla comunicazione del 25 maggio 2010” con cui la [OSCURATO:SOCIETA] dichiarava alla Fonderie la propria “disponibilità ad accettare la somma di 195.000 euro a titolo di saldo delle provvigioni restando espressamente escluse dalla presente transazione le indennità di fine rapporto che saranno oggetto di trattativa separata”; 3. con il terzo motivo di ricorso principale viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma n.3 c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1373, 1454 e 2118, per avere la Corte di Appello, con motivazione erronea e/o insufficiente, desunto dall’accordo transattivo del 1° giugno 2010 la sussistenza di una risoluzione consensuale”; 4. con il quarto motivo di ricorso principale viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma n.3 c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt.1751 e 2119 c.c. e degli artt. 11 e 12 punto II, dell’AEC del 26 febbraio 2002”, per avere la Corte di Appello ritenuto che la indennità di clientela di cui al capo II, lett. A dell’art.10 fosse condizionata ad un elemento meritocratico laddove invece l’elemento meritocratico era relativo alla distinta indennità di cui alla lettera B dello stesso capo II, art. 10, indennità, quest’ultima che essa ricorrente non aveva mai chiesto; 5. con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la Fonderie lamenta in relazione all’art. 360, primo comma n.3 c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt.1373 e 2118 c.c. per non avere la Corte di Appello valutato l’interruzione del rapporto di agenzia del ricorrente quale recesso unilaterale”. Il motivo è espressamente proposto per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale “in ordine alla natura transattiva della scrittura privata del 1° giugno 2010”. 6. i primi tre motivi di ricorso principale sono fondati sia sotto il profilo della denuncia di vizio di motivazione sia sotto il profilo di omesso esame del documento 25 maggio 2010. La Corte di Appello ha ritenuto la transazione intervenuta il 1° giugno 2010 sulla misura delle provvigioni dovute alla [OSCURATO:SOCIETA] preclusiva della possibilità di verificare se ricorressero o meno i presupposti del recesso per giusta causa, intimato dalla [OSCURATO:SOCIETA] con la lettera di diffida. La motivazione è illogica -e come tale cade sotto il sindacato di questa Corte (v. SU 8053/2014) - e non tiene conto della comunicazione del 25 maggio 2010 (di cui al secondo motivo di ricorso): non vi è alcuna ragione per cui la transazione sull’ammontare delle provvigioni possa essere considerata preclusiva dell’accertamento della legittimità del recesso rispetto alla domanda avente ad oggetto non le provvigioni ma altre pretese ricollegate allo scioglimento del rapporto. Si aggiunge che la Corte di Appello ha anche fatto una affermazione in diritto errata laddove ha scritto che la diffida ad adempiere inviata da un parte all’altra non è di per sé idonea a provocare la risoluzione essendo a tal fine necessario un giudizio dichiarativo della risoluzione in cui sia accertato l’inadempimento della parte diffidata. L’affermazione è sbagliata posto che il codice distingue tra risoluzione giudiziale (art. 1453 c.c.) e risoluzione automatica per diffida (art. 1454 c.c.), per avvalimento di clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) o per scadenza del termine essenziale (art. 1457 c.c.) e il giudizio successivo alla risoluzione per diffida non è necessario quale elemento integrativo della fattispecie risolutiva ma è un dato eventuale, presupponendo la contestazione della legittimità della diffida, e finalizzato a verificare se la diffida sia stata legittimità; 7. il quarto motivo di ricorso principale è fondato 7.1 La Corte di Appello ha riportato il testo dell’articolo 10 dell’accordo datato 20 marzo 2002 (secondo cui, riguardo all’indennità suppletiva di clientela, “si conviene che l’indennità in caso di scioglimento del contratto sarà composta da due emolumenti: l’uno, denominato indennità di risoluzione del rapporto, che viene riconosciuto all’agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato e risponde principalmente al criterio di equità ; l’altra denominato indennità suppletiva di clientela è invece collegato all’incremento della clientela e/o del fatturato e intende premiare essenzialmente la professionalità dell’agente o rappresentante”) ed ha poi affermato che il testo “significa che la regolamentazione contrattuale delle indennità di legge prevede l’erogazione automatica per la sola indennità di risoluzione del rapporto la quale ha notoriamente una natura previdenziale e non viene neppure rimessa all’agente ma all’ente di previdenza [OSCURATO:PERSONA] mentre l’indennità suppletiva di clientela anche pattizia è invece sempre elargita su base meritocratica in ragione dell’incremento della clientela o del fatturato che [OSCURATO:SOCIETA] aveva l’onere di provare”. 7.2. L’affermazione per cui la prima indennità (di risoluzione del rapporto) -per cui l’erogazione è automatica- che è l’unica che la ricorrente ha chiesto, non spetta all’agente viola l’art. 1362 c.c. in quanto cozza apertamente contro il testo contrattuale secondo cui l’“indennità di risoluzione del rapporto … viene riconosciuta all’agente o rappresentante”; 8. il motivo di ricorso incidentale va accolto in relazione alle motivazioni già espresse riguardo ai tre motivi di ricorso principale valendo tali motivazioni anche a far ritenere fondata la doglianza della ricorrente incidentale per cui la Corte di Appello ha errato nell’affermare di non poter valutare , per effetto della transazione sulle provvigioni, se il recesso della [OSCURATO:SOCIETA] fosse stato non giustificato da giusta causa e se quindi spettasse o meno alla preponente l’indennità sostitutiva di preavviso; 9. in conclusione i ricorsi devono essere accolti e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame; 10. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso
Sentenza Cassazione n. 12803/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris