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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28709/2023

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dell’anno 2019,proposto da [OSCURATO:PERSONA] di s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Fabriano, alla piazza Garibaldi, n. 16, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentante e difese, giusta procura speciale in calce al co0ntroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domiciliano in Roma, al piazzale Clodio, n. 8, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrentie ricorrenti in via incidentale - per la cassazione deldecreto del tribunale di Ancona depositatoin data 20 dicembre 2018 ; Oggetto: Fallimento - Permuta di cosa futura- Rinuncia al ricorso.RG n. 4511/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 10 ottobre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Rilevato che: -emerge dal decreto impugnato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipularono un contratto di permuta di cosa futura con la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], quando questa era in bonis, in base al quale avrebbero dovuto acquistare la proprietà di due appartamenti e di due garages all’inter no della palazzina che la società di costruzioni avrebbe dovuto edificare sull’area da loro ceduta in cambio; il contratto prevedeva che anche se non fosse stata costruita la parte di edificio in questione sarebbe rimasto fermo il trasferimento dell’area, salvo il diritto delle permutanti di ottenere la risoluzione e il risarcimento del danno e, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA], fu rilasciata una fideiussione che la società s’impegnò a rinnovare all’occorrenza; - la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] fu dichiarata fallita prima che fosse edificata la porzione di edificio oggetto del contratto e le due permutanti promossero istanza di rivendica dell’area, eccependo la nullità del contratto; - in esito al rigetto dell’i stanza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, che il tribunale di Ancona ha accolto; -a fondamento della decisione il tribunale, pur escludendo che il contratto fosse nullo, ne haaffermato l’inefficacia sopravvenuta, perché la società costruttrice aveva omesso di rinnovare la fideiussione benché non avesse consegnato gli immobili entro la data pattuita; - contro questo decreto il Fallimento propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] replicano con controricorso e ricorso incidentale, articolato in un motivo.RG n. 4511/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] che: le parti hanno rispettivamente rinunciato al ricorso principale e a quello incidentale e hanno reciprocamente aderito alla rinuncia rispettiva.

Per questi motivi La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il10 ottobre 2023.

LaPresidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell’anno 2019,proposto da [OSCURATO:PERSONA] di s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Fabriano, alla piazza Garibaldi, n. 16, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentante e difese, giusta procura speciale in calce al co0ntroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domiciliano in Roma, al piazzale Clodio, n. 8, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrentie ricorrenti in via incidentale - per la cassazione deldecreto del tribunale di Ancona depositatoin data 20 dicembre 2018 ; Oggetto: Fallimento - Permuta di cosa futura- Rinuncia al ricorso.RG n. 4511/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 10 ottobre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Rilevato che: -emerge dal decreto impugnato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stipularono un contratto di permuta di cosa futura con la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], quando questa era in bonis, in base al quale avrebbero dovuto acquistare la proprietà di due appartamenti e di due garages all’inter no della palazzina che la società di costruzioni avrebbe dovuto edificare sull’area da loro ceduta in cambio; il contratto prevedeva che anche se non fosse stata costruita la parte di edificio in questione sarebbe rimasto fermo il trasferimento dell’area, salvo il diritto delle permutanti di ottenere la risoluzione e il risarcimento del danno e, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA], fu rilasciata una fideiussione che la società s’impegnò a rinnovare all’occorrenza; - la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] fu dichiarata fallita prima che fosse edificata la porzione di edificio oggetto del contratto e le due permutanti promossero istanza di rivendica dell’area, eccependo la nullità del contratto; - in esito al rigetto dell’i stanza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, che il tribunale di Ancona ha accolto; -a fondamento della decisione il tribunale, pur escludendo che il contratto fosse nullo, ne haaffermato l’inefficacia sopravvenuta, perché la società costruttrice aveva omesso di rinnovare la fideiussione benché non avesse consegnato gli immobili entro la data pattuita; - contro questo decreto il Fallimento propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] replicano con controricorso e ricorso incidentale, articolato in un motivo.RG n. 4511/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] che: le parti hanno rispettivamente rinunciato al ricorso principale e a quello incidentale e hanno reciprocamente aderito alla rinuncia rispettiva. Per questi motivi La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il10 ottobre 2023. LaPresidente
Decreto Cassazione n. 28709/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris