CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Cosenza che, all'esito di giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per il delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giustizia, con il beneficio della sospensione condizionale; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si assumono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente, genericamente evoca presunte carenze argomentative senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello (e la documentazione su cui si sarebbero fondate) che la Corte territoriale non avrebbe apprezzato (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01), prospettando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), senza dedurre con la necessaria specificità il travisamento della prova affidato a un mero rimando alle allegazioni contenute nell'atto di appello; considerato che il secondo motivo di ricorso - che ha assunto la violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio (anche in ordine all'aumento per continuazione), si sostanzia in asserti scarsi e del tutto generici, inidonei a costituire un'effettiva censura, ciò che esime dal dilungarsi per rilevare che nella specie la pena è stata nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione (cfr. Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso