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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45235/2024

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i Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha S T E F A N O A P R I L E E m e s s o D a : concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; t o visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; F i r m a 5 3 1 4 2 6 1 - 4 7 5 9 5 f 5 1 audito il difensore: 5 2 c 0 d 8 9 2 e 6 9 c c l # : i a 4 e a S e r l # : 1 i a C A L' avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] U A L I F I E D C A 1 S e r U A L I F I E D

1. Con sentenza emessa in data 28 maggio 2024 la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20005 emessa in data 19 T R U S T P R O Q T R U S T P R O Qgennaio 2023, in riforma della sentenza emessa in data 12 dicembre 2019 dal giudice dell'udienza D a : preliminare del Tribunale di Pavia, ha condannato M.D. per il reato di cui agli artt. 582, 585,61 n. 5 cod. pen. commesso in danno di Z.A. paziente ricoverato nella struttura D a : E m e s s o assistenziale ove egli lavorava come OSS, alla pena di sei mesi di reclusione, in aumento sulla pena irrogata con altra sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Pavia in data 06 maggio P A O L A M A S I E m e s s o C A L C A G N I 2019, divenuta irrevocabile in data 31 maggio 2019.

Il GUP aveva assolto il M.D. dall'accusa di avere cagionato volontariamente una lesione al predetto paziente, ritenendo la prova non sufficiente M A R I N A per una condanna "oltre ogni ragionevole dubbio", mentre la Corte di Appello di Milano, in data 11 D a : D a : t o t o F i r m a F i r m a gennaio 2022, lo aveva condannato, con sentenza poi annullata dalla Corte di cassazione per l'omessa rinnovazione delle prove testimoniali valutate in modo difforme e per la mancanza di una motivazione rafforzata.

La Corte di appello, dopo avere richiamato le motivazioni della sentenza di primo grado assolutoria e della sentenza della Suprema Corte di annullamento con rinvio, ha in primo luogo ritenuto di non dover disporre la rinnovazione istruttoria, perché non più necessaria alla luce del nuovo testo dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen, applicabile immediatamente, anche nel giudizio di rinvio, trattandosi di norma processuale, e poi ha riferito le vicende di maltrattamenti per le quali il M.D. ha riportato una condanna definitiva a seguito di patteggiamento.

Ha, quindi, 0 6 b 1 b 1 d 4 6 e ricostruito il fatto contestato attraverso le deposizioni rese nella fase delle indagini preliminari, e ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato attraverso una prova logica, ritenendo non plausibili 4 6 3 8 3 e le versioni alternative, e irrilevanti le tesi difensive. l ? :

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso M.D. , per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

La sentenza ha omesso di adeguarsi alla pronuncia rescindente, tra l'altro emessa dopo l'entrata in vigore della riforma dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in merito alla necessità di T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, errando nell'interpretazione della norma stessa.

D E I

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per vizio della motivazione.

La sentenza ha valutato in modo manifestamente illogico e contraddittorio tutte le prove, dichiarative e documentali, fondando la decisione su indizi non corroborati da prove e smentiti da atti di indagine non esaminati.

Quegli stessi elementi sono stati ritenuti insufficienti per la condanna da parte del giudice di primo grado, e già prima il giudice per le indagini preliminari, in sede cautelare, S T E F A N O A P R I L E E m e o : aveva rigettato la richiesta di applicare una misura per il reato in questione, ritenendo mancanti i D E I t o gravi indizi di colpevolezza.

F i r m a La motivazione è illogica già nella parte iniziale, in cui la sentenza riassume le prove raccolte 4 7 5 9 5 f nel diverso procedimento per maltrattamenti, traendo da queste delle deduzioni congetturali e affermando che le prove non consentono ricostruzioni alternative plausibili, che, al contrario, 5 3 1 4 2 6 1 - 5 1 a 5 2 c sussistono e provocano quel ragionevole dubbio che impone una pronuncia assolutoria.

La 0 d 8 9 2 e 6 9 c c l # : sentenza afferma che nessun altro operatore, diverso dall'imputato, ha assistito il disabile nelle i a 4 e a S e r operazioni di igiene, mentre è stato accertato che quella mattina vi erano altri operatori nel bagno, l # : 1 i a C A impegnati in operazioni analoghe, e che era prassi che ognuno, terminate le proprie mansioni, aiutasse gli altri nello svolgimento delle loro attività: pertanto, anche se la prestazione di tale aiuto non è stata provata, il fatto che essa sia possibile rende plausibile la ricostruzione alternativa, dell'essere stata la lesione provocata da un altro operatore.

Gli operatori, poi, sono stati interrogati a distanza di tempo, per cui è possibile che non ricordassero con precisione gli avvenimenti di quella mattina: la sentenza si affida alle risultanze dei registri per indicare le mansioni di ciascun operatore, ma è stato accertato che questi erano tenuti in modo approssimativo ed era prassi che gli operatori li T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r Q U A L I F I E D T R U S T P R O D a : siglassero anche per altri colleghi, per cui non può escludersi che la vittima sia stata assistita da D a E m e s s o persone diverse dall'imputato.

Analogo vizio di motivazione è stato commesso in relazione all'individuazione del phon con cui sarebbe stata prodotta la lesione, in quanto la sentenza ha omesso di considerare le testimonianze dalle quali è emerso con certezza che il phon sequestrato, ed esaminato dal consulente, è diverso da quelli in uso nei bagni assistiti del piano terra, i quali non provocavano P A O L A M A S I E m e s s o C A L C A G N I M A R I N A : 2 D E I D a : t o t o F i r m a F i r m E i alcun segno neppure se riscaldati: anche questo elemento consente ricostruzioni alternative, in particolare l'ipotesi che la vittima sia stata ferita in un locale diverso e con uno strumento che anche altri potevano maneggiare.

Peraltro, anche il phon sequestrato diventava pericoloso solo se preriscaldato, mentre per la vittima esso non veniva mai usato, dal momento che portava i capelli molto corti.

Anche la data in cui il fatto si è verificato non è stata individuata con certezza, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata: la dichiarazione dell'imputato, di non avere visto lesioni sul torace del disabile la mattina del 29109/2017, non è rilevante perché, trattandosi di una scottatura, il livido necessita di tempo per emergere, e comunque il medico che refertò la lesione il 0 6 b 1 b 1 d 4 6 e 02/1012017 parlò di un fatto risalente a 4-5 giorni prima. [OSCURATO:PERSONA] operatori lavarono il disabile, dopo il 29/09/2017, e non notarono alcuna ferita, oppure notarono un segno che non descrissero come una 4 6 3 8 3 e lesione, per cui è possibile che questa fosse presente, ma non visibile, quando fu l'imputato ad l ? : assistere la vittima nel lavaggio.

La sentenza, inoltre, ha violato l'onere di emettere una motivazione rafforzata, in quanto essa dedica in realtà solo poche pagine al fatto per cui si procede, e non ha una forza persuasiva superiore a quella riformata.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione a seguito dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

La decisione impugnata si fonda su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a decisive, ma non ha proceduto alla loro rinnovazione, essendo irrilevante, a tal fine e in D E I ottemperanza alla giurisprudenza di legittimità e ai principi della CEDU, il fatto che esse non siano state assunte in dibattimento, essendosi il giudizio svolto nelle forme del giudizio abbreviato non condizion ato.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 133 cod. pen.

Il trattamento sanzionatorio è eccessivamente severo, e non rispetta i criteri dell'art. 133 cod.

S T E F A N O A P R I L E E m e o : pen., in quanto la sentenza non tiene conto delle modalità del fatto, della personalità del reo e della D E I t o condotta processuale da lui tenuta, e motiva l'entità della pena irrogata in modo insufficiente.

3. Il Procuratore generale, sia con una requisitoria scritta, sia nella discussione orale, ha F i r m a 4 7 5 9 5 f chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5 3 1 4 2 6 1 - 5 1 a 5 2 c 0 d 8 9 2 e 6 9 c cCONSIDERATO IN DIRITTO l # : i a 4 e a S e r l # : 1 1 II ricorso, nel suo complesso, è infondato e deve essere rigettato. i a C A

2. Il primo e il terzo motivo di ricorso, attinenti entrambi all'omessa rinnovazione istruttoria T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r Q U A L I F I E D benché ordinata dalla sentenza rescindente, sono infondati.

La sentenza impugnata ha applicato, doverosamente, la normativa vigente al momento della sua decisione, cioè l'art. 603, comma 3-bis, cod proc. pen. come modificato dall'art. 34, comma 1, T R U S T P R O lett. i), n. 1), d.lgs. n. 150/2022, che ha imposto l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria D a : dibattimentale, in caso di ribaltamento di una sentenza assolutoria, «nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza», nel corso del dibattimento o a seguito di integrazione istruttoria D a E m e s s o disposta nel giudizio abbreviato.

Non vi è dubbio che tale norma abbia natura processuale, e segua pertanto la regola secondo cui tempus regit acturn.

La sentenza, alle pagine da 5 a 7, richiama P A O L A M A S I E m e s s o C A L C A G N I correttamente i principi giurisprudenziali dettati in materia di applicazione di una norma processuale in assenza, come in questo caso, di norme transitorie (in particolare Sez.

U, n. 27614 del M A R I N A 29/03/2007, Lista, Pv. 236537), anche citando una pronuncia recentissima di questa Corte, quella : D E I D a : 3 t o t o F i r m a F i r m E i Sez. 3, n. 10691 del 10/01/2024, Rv. 286089, confermata dalle pronunce successive in tema (Sez. 5, n. 16423 del 20/03/2024, Rv. 286266: Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Rv. 286490: Sez. 2, n. 10401 del 13/02/2024, Rv. 286100: Sez. 2, n. 42523 del 23/10/2024, n.m.).

La decisione si è conformata ai principi dettati da queste sentenze.

Nel presente caso, infatti, il giudizio di primo grado, conclusosi con una pronuncia assolutoria, si è svolto secondo il rito abbreviato, senza alcuna integrazione probatoria, per cui la diversa valutazione delle prove dichiarative può essere effettuata senza procedere alla loro rinnovazione, dal momento che anche il giudice di primo grado si è basato su un esame solo cartolare dei testi e dei consulenti.

Il fatto che la sentenza rescindente abbia annullato la precedente sentenza di appello anche 0 6 b 1 b 1 d 4 6 e per avere i giudici proceduto ad una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive senza rinnovarle, richiamando il principio dettato dalla sentenza Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, 4 6 3 8 3 e Patalano, Rv. 269785, non impone al giudice del rinvio di applicare tale principio di diritto, stante la l ? : modifica normativa sopra ricordata.

La sentenza rescindente ha, correttamente, rilevato un vizio della sentenza annullata, in quanto emessa nella vigenza della normativa precedente e quindi obbligata ad applicare tale normativa e l'interpretazione che ne era stata data dalla giurisprudenza di legittimità.

Questa Corte, però, ha costantemente stabilito che {{II giudice del rinvio non è tenuto a uniformarsi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento nell'ipotesi in cui la norma, dalla quale quel principio è stato tratto, sia stata, nelle more del giudizio, modificata per effetto di una nuova legge» (Sez. 4, n. 35680 del 24/06/2009, Rv. 245777; Sez. 2, n. 1635 del 08/05/2003, T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a dep. 2004, Rv. 227797; Sez. 6, n. 26119 del 09/05/2003, Rv. 228302; Sez. 5, n. 11990 del D E I 30/11/2001, dep. 26/03/2002, Rv. 221722).

L'omessa rinnovazione di prove dichiarative mai assunte in udienza, poi, non viola i principi dettati dalla CEDU, in particolare l'art. 6 della Convenzione, in quanto la Corte Europea, nella sentenza del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, al paragrafo 36 ha esplicitamente escluso che sussista un obbligo di rinnovazione istruttoria nel caso di scelta, da parte degli imputati, del rito abbreviato, e quindi di una decisione resa allo stato degli atti, avendo essi stessi rinunciato, S T E F A N O A P R I L E E m e o : «sans équivoque», al diritto di ottenere l'audizione dei testimoni.

D E I t o F i r m a 3 II secondo motivo di ricorso è infondato. 4 7 5 9 5 f La sentenza impugnata affronta tutte le questioni riproposte dal ricorrente, e motiva 5 3 1 4 2 6 1 - 5 1 a 5 2 capprofonditamente e in modo logico circa la sussistenza di elementi indiziari e probatori plurimi e 0 d 8 9 2 e 6 9 c cconvergenti, idonei per dimostrare la colpevolezza dell'imputato, e la non plausibilità di tutte le l # : possibili ricostruzioni alternative, comprese quelle che il giudice di primo grado ha valutato sufficienti i a 4 e a S e r per ritenere sussistente un ragionevole dubbio circa tale colpevolezza. l # : 1 i a C A Deve sempre ribadirsi che la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

U, n.

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r Q U A L I F I E D 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944: Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); infatti «esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a T R U S T P R O D a : fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, D a E m e s s o accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione» (Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Rv. 210658).

La sentenza impugnata risponde positivamente, con riferimento a tutti gli aspetti di merito P A O L A M A S I E m e s s o C A L C A G N I censurati dal ricorrente, ai criteri di logicità, non contraddttorietà e completezza che rendono la sua valutazione insindacabile.

M A R I N A : D E I D a : 4 t o t o F i r m a F i r m E i

3.1. La data del fatto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, è stata individuata nella mattina del 29/09/2017 in modo logico e non contraddittorio, sulla base di molte prove convergenti, con cui il ricorso omette di confrontarsi.

Intorno alle ore 12 di quel giorno il cugino dell'imputato, Insieme a quest'ultimo, notò la lesione, «un segno rosso sopra il capezzolo ... di forma circolare ... di colore rosso intenso»; tale circostanza venne riferita, da quel teste, nel corso dell'indagine interna svolta nei giorni successivi al 02/10/2017, dopo che la lesione venne formalmente denunciata al direttore, quindi in tempi prossimi alla scoperta, quando il ricordo era più fresco: la valutazione di piena credibilità del teste e della sua dichiarazione, contenuta nella sentenza impugnata, è pertanto logica e fondata su elementi probatori concreti.

Quella data è altresì 0 6 b 1 b 1 d 4 6 e confermata, indirettamente, dalla OSS O. , che denunciò il 02/1012017 la presenza della lesione, ormai coperta da una crosticina, e riferì che essa non c'era nei giorni 27 e 28/09/2017, 4 6 3 8 3 e quando lei stessa aveva assistito il disabile nelle operazioni di igiene: anche la valutazione di l ? : credibilità di questa testimonianza, intervenuta in tempi molto vicini al fatto, è logica e non contraddittoria.

Il fatto che l'imputato non avesse notato alcuna lesione sul petto del disabile quella stessa mattina, prima delle ore 12, è significativo, mentre è del tutto illogica e infondata la spiegazione fornita nel ricorso, di un «livido» che sarebbe divenuto visibile solo con il passare del tempo, essendo esperienza comune che le bruciature lasciano immediatamente un segno rosso ben visibile La circostanza che, la mattina del 29/09/2017, la vittima fosse stata assistita ed aiutata, nel T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a bagno, dall'imputato, è provata con certezza, dal momento che ciò risulta dal registro dei servizi e D E I che l'imputato stesso non lo ha mai negato.

L'affermazione della scarsa attendibilita di tali registri e dell'abitudine degli operatori di aiutarsi a vicenda in quelle operazioni, pur sicuramente veritiera, non è sufficiente a introdurre un ragionevole dubbio circa la responsabilità dell'imputato: si ricordi, infatti, che «In tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello "ragionevole", ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi S T E F A N O A P R I L E E m e o : ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure D E I t o plausibile» (Sez. 3, n. 5602 del 21101/2021, IPv. 281647).

Nel presente caso, invece, l'ipotesi dell'intervento di un altro operatore è del tutto congetturale e priva di un supporto indiziario, dal F i r m a 4 7 5 9 5 f momento che lo stesso imputato non ha mai affermato di essere stato aiutato da un collega, o di avere lasciato la vittima alle cure di altre persone, mentre è logico ritenere che, avendo scoperto la 5 3 1 4 2 6 1 - 5 1 a 5 2 c lesione poche ore dopo avere egli stesso assistito il disabile, avrebbe facilmente ricordato una simile 0 d 8 9 2 e 6 9 c c l # : circostanza, potendo da questa derivare la responsabilità di quel diverso operatore. i a 4 e a S e r L'individuazione dello strumento con cui la lesione è stata procurata è stata effettuata sulla l # : 1 i a base di una verifica, in concreto, della identità della bruciatura riscontrata sul petto del disabile con C A quella provocata dal phon consegnato dal direttore, se surriscaldato (così alle pagine 13 e 14 della sentenza).

Il fatto, riferito dal ricorrente, che tale attrezzo sia diverso da quelli in uso nei bagni al piano terreno ovvero che il phon non venisse usato per asciugare i capelli della vittima, perché li aveva molto corti, non è rilevante: è evidente che quel phon poteva essere trasportato in altri locali, dal momento che fu portato nella stanza del direttore, e poiché la lesione fu palesemente causata con un gesto volontario e non accidentale, è corretta l'affermazione della sentenza, di un'azione T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r Q U A L I F I E D T R U S T P R O D a : estranea alle specifiche operazioni di pulizia, compiuta però nel bagno, unico locale in cui la vittima D a E m e s s o veniva spogliata e poteva, quindi, esporre il petto nudo su cui fu provocata la lesione.

3.2. La sentenza, inoltre, alle pagine 15 e 16 esamina di nuovo, approfonditamente, le versioni alternative suggerite dalla difesa o ipotizzate dal giudice di primo grado, nella sentenza assolutoria, e motiva approfonditamente la loro non plausibilità.

La sentenza presenta, quindi, la necessaria motivazione rafforzata, cioè una motivazione dotata di maggiore forza persuasiva P A O L A M A S I E m e s s o C A L C A G N I M A R I N A : 5 D E I D a : t o t o F i r m a F i r m E i rispetto alla sentenza assolutoria, che affermava la presenza di un "ragionevole dubbio" solo sulla base di ipotesi del tutto prive di un fondamento, come il già indicato intervento di altri operatori, solo astrattamente possibile, ma privo in concreto di riscontri fattuali, ovvero illogiche e non plausibili, come l'ipotesi di un'aggressione durante la notte, quando il disabile era contenuto nel letto e lontano, quindi, dai bagni ove erano i phon, o di una lesione procurata al piano superiore, dove però non risulta che, quella mattina, la vittima si fosse trovata denudata, così da poter subire la lesione in concreto riscontrata.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa 0 6 b 1 b 1 d 4 6 e completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto 4 6 3 8 3 e sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore» l ? : (sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056).

La sentenza impugnata rispetta tale principio, dal momento che valuta in modo approfondito e dettagliato la non plausibilità e la natura solo congetturale delle ipotesi alternative su cui il giudice di primo grado aveva fondato l'affermazione della sussistenza di un "ragionevole dubbio", e supera quest'ultimo con un'argomentazione logica e fondata sugli indizi e sugli elementi di prova realmente emersi nel dibattimento.

Questo motivo di ricorso deve, pertanto, essere rigettato, essendo insussistente il vizio motivazionale dedotto.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che «In sede di legittimità, T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) D E I cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibill, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili» S T E F A N O A P R I L E E m e o : (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278237).

D E I t o F i r m a

4. Anche il quarto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, è infondato. 4 7 5 9 5 f Questa Corte ha statuito che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non 5 3 1 4 2 6 1 - 5 1 a 5 2 c contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. 0 d 8 9 2 e 6 9 c c l # : pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.» (Sez. 5, n. 43952 del i a 4 e a S e r 13/0412017, Rv. 271269).

La sentenza impugnata ha valutato la congruità della pena da irrogare, l # : 1 i a C A peraltro quale mero aumento della pena irrogata con una precedente condanna stante la ritenuta continuazione con i reati li giudicati, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., in particolare prendendo in esame la gravità della lesione, l'uso di un oggetto rovente, l'approfittamento delle condizioni di disabilità della vittima, che la rendevano incapace di difendersi e di rivelare il nome dell'aggressore, la personalità negativa dell'imputato, già condannato per il delitto di maltrattamenti commesso in danno di altri disabili, ospiti della medesima struttura.

Tale valutazione, quindi, è approfondita, logica e conforme alle prescrizioni normative e al principio giurisprudenziale indicato: T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r Q U A L I F I E D T R U S T P R O D a : non sussistono, pertanto, ragioni per l'annullamento richiesto.

D a E m e s s o

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Stanti le già indicate condizioni di disabilità della vittima, deve disporsi l'oscuramento dei dati identificativi delle parti coinvolte nella vicenda processuale, per la tutela del suo diritto alla P A O L A M A S I E m e s s o C A L C A G N I M A R I N A : 6 D E I D a : t o t o F i r m a F i r m E i riservatezza P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS 196103 E SS.MM. 0 6 b 1 b 1 d 4 6 e 4 6 3 8 3 e l ? : Così è deciso, 15111/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a D E I S T E F A N O A P R I L E E m e o : D E I t o F i r m a 4 7 5 9 5 f 5 3 1 4 2 6 1 - 5 1 a 5 2 c 0 d 8 9 2 e 6 9 c c l # : i a 4 e a S e r l # : 1 i a C A T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r Q U A L I F I E D T R U S T P R O D a : D a E m e s s o P A O L A M A S I E m e s s o C A L C A G N I M A R I N A : D E I D a : 7 t o t o F i r m a F i r m E i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha S T E F A N O A P R I L E E m e s s o D a : concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; t o visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; F i r m a 5 3 1 4 2 6 1 - 4 7 5 9 5 f 5 1 audito il difensore: 5 2 c 0 d 8 9 2 e 6 9 c c l # : i a 4 e a S e r l # : 1 i a C A L' avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] U A L I F I E D C A 1 S e r U A L I F I E D 1. Con sentenza emessa in data 28 maggio 2024 la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20005 emessa in data 19 T R U S T P R O Q T R U S T P R O Qgennaio 2023, in riforma della sentenza emessa in data 12 dicembre 2019 dal giudice dell'udienza D a : preliminare del Tribunale di Pavia, ha condannato M.D. per il reato di cui agli artt. 582, 585,61 n. 5 cod. pen. commesso in danno di Z.A. paziente ricoverato nella struttura D a : E m e s s o assistenziale ove egli lavorava come OSS, alla pena di sei mesi di reclusione, in aumento sulla pena irrogata con altra sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Pavia in data 06 maggio P A O L A M A S I E m e s s o C A L C A G N I 2019, divenuta irrevocabile in data 31 maggio 2019. Il GUP aveva assolto il M.D. dall'accusa di avere cagionato volontariamente una lesione al predetto paziente, ritenendo la prova non sufficiente M A R I N A per una condanna "oltre ogni ragionevole dubbio", mentre la Corte di Appello di Milano, in data 11 D a : D a : t o t o F i r m a F i r m a gennaio 2022, lo aveva condannato, con sentenza poi annullata dalla Corte di cassazione per l'omessa rinnovazione delle prove testimoniali valutate in modo difforme e per la mancanza di una motivazione rafforzata. La Corte di appello, dopo avere richiamato le motivazioni della sentenza di primo grado assolutoria e della sentenza della Suprema Corte di annullamento con rinvio, ha in primo luogo ritenuto di non dover disporre la rinnovazione istruttoria, perché non più necessaria alla luce del nuovo testo dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen, applicabile immediatamente, anche nel giudizio di rinvio, trattandosi di norma processuale, e poi ha riferito le vicende di maltrattamenti per le quali il M.D. ha riportato una condanna definitiva a seguito di patteggiamento. Ha, quindi, 0 6 b 1 b 1 d 4 6 e ricostruito il fatto contestato attraverso le deposizioni rese nella fase delle indagini preliminari, e ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato attraverso una prova logica, ritenendo non plausibili 4 6 3 8 3 e le versioni alternative, e irrilevanti le tesi difensive. l ? : 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso M.D. , per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La sentenza ha omesso di adeguarsi alla pronuncia rescindente, tra l'altro emessa dopo l'entrata in vigore della riforma dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in merito alla necessità di T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, errando nell'interpretazione della norma stessa. D E I 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per vizio della motivazione. La sentenza ha valutato in modo manifestamente illogico e contraddittorio tutte le prove, dichiarative e documentali, fondando la decisione su indizi non corroborati da prove e smentiti da atti di indagine non esaminati. Quegli stessi elementi sono stati ritenuti insufficienti per la condanna da parte del giudice di primo grado, e già prima il giudice per le indagini preliminari, in sede cautelare, S T E F A N O A P R I L E E m e o : aveva rigettato la richiesta di applicare una misura per il reato in questione, ritenendo mancanti i D E I t o gravi indizi di colpevolezza. F i r m a La motivazione è illogica già nella parte iniziale, in cui la sentenza riassume le prove raccolte 4 7 5 9 5 f nel diverso procedimento per maltrattamenti, traendo da queste delle deduzioni congetturali e affermando che le prove non consentono ricostruzioni alternative plausibili, che, al contrario, 5 3 1 4 2 6 1 - 5 1 a 5 2 c sussistono e provocano quel ragionevole dubbio che impone una pronuncia assolutoria. La 0 d 8 9 2 e 6 9 c c l # : sentenza afferma che nessun altro operatore, diverso dall'imputato, ha assistito il disabile nelle i a 4 e a S e r operazioni di igiene, mentre è stato accertato che quella mattina vi erano altri operatori nel bagno, l # : 1 i a C A impegnati in operazioni analoghe, e che era prassi che ognuno, terminate le proprie mansioni, aiutasse gli altri nello svolgimento delle loro attività: pertanto, anche se la prestazione di tale aiuto non è stata provata, il fatto che essa sia possibile rende plausibile la ricostruzione alternativa, dell'essere stata la lesione provocata da un altro operatore. Gli operatori, poi, sono stati interrogati a distanza di tempo, per cui è possibile che non ricordassero con precisione gli avvenimenti di quella mattina: la sentenza si affida alle risultanze dei registri per indicare le mansioni di ciascun operatore, ma è stato accertato che questi erano tenuti in modo approssimativo ed era prassi che gli operatori li T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r Q U A L I F I E D T R U S T P R O D a : siglassero anche per altri colleghi, per cui non può escludersi che la vittima sia stata assistita da D a E m e s s o persone diverse dall'imputato. Analogo vizio di motivazione è stato commesso in relazione all'individuazione del phon con cui sarebbe stata prodotta la lesione, in quanto la sentenza ha omesso di considerare le testimonianze dalle quali è emerso con certezza che il phon sequestrato, ed esaminato dal consulente, è diverso da quelli in uso nei bagni assistiti del piano terra, i quali non provocavano P A O L A M A S I E m e s s o C A L C A G N I M A R I N A : 2 D E I D a : t o t o F i r m a F i r m E i alcun segno neppure se riscaldati: anche questo elemento consente ricostruzioni alternative, in particolare l'ipotesi che la vittima sia stata ferita in un locale diverso e con uno strumento che anche altri potevano maneggiare. Peraltro, anche il phon sequestrato diventava pericoloso solo se preriscaldato, mentre per la vittima esso non veniva mai usato, dal momento che portava i capelli molto corti. Anche la data in cui il fatto si è verificato non è stata individuata con certezza, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata: la dichiarazione dell'imputato, di non avere visto lesioni sul torace del disabile la mattina del 29109/2017, non è rilevante perché, trattandosi di una scottatura, il livido necessita di tempo per emergere, e comunque il medico che refertò la lesione il 0 6 b 1 b 1 d 4 6 e 02/1012017 parlò di un fatto risalente a 4-5 giorni prima. [OSCURATO:PERSONA] operatori lavarono il disabile, dopo il 29/09/2017, e non notarono alcuna ferita, oppure notarono un segno che non descrissero come una 4 6 3 8 3 e lesione, per cui è possibile che questa fosse presente, ma non visibile, quando fu l'imputato ad l ? : assistere la vittima nel lavaggio. La sentenza, inoltre, ha violato l'onere di emettere una motivazione rafforzata, in quanto essa dedica in realtà solo poche pagine al fatto per cui si procede, e non ha una forza persuasiva superiore a quella riformata. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione a seguito dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. La decisione impugnata si fonda su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a decisive, ma non ha proceduto alla loro rinnovazione, essendo irrilevante, a tal fine e in D E I ottemperanza alla giurisprudenza di legittimità e ai principi della CEDU, il fatto che esse non siano state assunte in dibattimento, essendosi il giudizio svolto nelle forme del giudizio abbreviato non condizion ato. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 133 cod. pen. Il trattamento sanzionatorio è eccessivamente severo, e non rispetta i criteri dell'art. 133 cod. S T E F A N O A P R I L E E m e o : pen., in quanto la sentenza non tiene conto delle modalità del fatto, della personalità del reo e della D E I t o condotta processuale da lui tenuta, e motiva l'entità della pena irrogata in modo insufficiente. 3. Il Procuratore generale, sia con una requisitoria scritta, sia nella discussione orale, ha F i r m a 4 7 5 9 5 f chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5 3 1 4 2 6 1 - 5 1 a 5 2 c 0 d 8 9 2 e 6 9 c cCONSIDERATO IN DIRITTO l # : i a 4 e a S e r l # : 1 1 II ricorso, nel suo complesso, è infondato e deve essere rigettato. i a C A 2. Il primo e il terzo motivo di ricorso, attinenti entrambi all'omessa rinnovazione istruttoria T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r Q U A L I F I E D benché ordinata dalla sentenza rescindente, sono infondati. La sentenza impugnata ha applicato, doverosamente, la normativa vigente al momento della sua decisione, cioè l'art. 603, comma 3-bis, cod proc. pen. come modificato dall'art. 34, comma 1, T R U S T P R O lett. i), n. 1), d.lgs. n. 150/2022, che ha imposto l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria D a : dibattimentale, in caso di ribaltamento di una sentenza assolutoria, «nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza», nel corso del dibattimento o a seguito di integrazione istruttoria D a E m e s s o disposta nel giudizio abbreviato. Non vi è dubbio che tale norma abbia natura processuale, e segua pertanto la regola secondo cui tempus regit acturn. La sentenza, alle pagine da 5 a 7, richiama P A O L A M A S I E m e s s o C A L C A G N I correttamente i principi giurisprudenziali dettati in materia di applicazione di una norma processuale in assenza, come in questo caso, di norme transitorie (in particolare Sez. U, n. 27614 del M A R I N A 29/03/2007, Lista, Pv. 236537), anche citando una pronuncia recentissima di questa Corte, quella : D E I D a : 3 t o t o F i r m a F i r m E i Sez. 3, n. 10691 del 10/01/2024, Rv. 286089, confermata dalle pronunce successive in tema (Sez. 5, n. 16423 del 20/03/2024, Rv. 286266: Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Rv. 286490: Sez. 2, n. 10401 del 13/02/2024, Rv. 286100: Sez. 2, n. 42523 del 23/10/2024, n.m.). La decisione si è conformata ai principi dettati da queste sentenze. Nel presente caso, infatti, il giudizio di primo grado, conclusosi con una pronuncia assolutoria, si è svolto secondo il rito abbreviato, senza alcuna integrazione probatoria, per cui la diversa valutazione delle prove dichiarative può essere effettuata senza procedere alla loro rinnovazione, dal momento che anche il giudice di primo grado si è basato su un esame solo cartolare dei testi e dei consulenti. Il fatto che la sentenza rescindente abbia annullato la precedente sentenza di appello anche 0 6 b 1 b 1 d 4 6 e per avere i giudici proceduto ad una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive senza rinnovarle, richiamando il principio dettato dalla sentenza Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, 4 6 3 8 3 e Patalano, Rv. 269785, non impone al giudice del rinvio di applicare tale principio di diritto, stante la l ? : modifica normativa sopra ricordata. La sentenza rescindente ha, correttamente, rilevato un vizio della sentenza annullata, in quanto emessa nella vigenza della normativa precedente e quindi obbligata ad applicare tale normativa e l'interpretazione che ne era stata data dalla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte, però, ha costantemente stabilito che {{II giudice del rinvio non è tenuto a uniformarsi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento nell'ipotesi in cui la norma, dalla quale quel principio è stato tratto, sia stata, nelle more del giudizio, modificata per effetto di una nuova legge» (Sez. 4, n. 35680 del 24/06/2009, Rv. 245777; Sez. 2, n. 1635 del 08/05/2003, T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a dep. 2004, Rv. 227797; Sez. 6, n. 26119 del 09/05/2003, Rv. 228302; Sez. 5, n. 11990 del D E I 30/11/2001, dep. 26/03/2002, Rv. 221722). L'omessa rinnovazione di prove dichiarative mai assunte in udienza, poi, non viola i principi dettati dalla CEDU, in particolare l'art. 6 della Convenzione, in quanto la Corte Europea, nella sentenza del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, al paragrafo 36 ha esplicitamente escluso che sussista un obbligo di rinnovazione istruttoria nel caso di scelta, da parte degli imputati, del rito abbreviato, e quindi di una decisione resa allo stato degli atti, avendo essi stessi rinunciato, S T E F A N O A P R I L E E m e o : «sans équivoque», al diritto di ottenere l'audizione dei testimoni. D E I t o F i r m a 3 II secondo motivo di ricorso è infondato. 4 7 5 9 5 f La sentenza impugnata affronta tutte le questioni riproposte dal ricorrente, e motiva 5 3 1 4 2 6 1 - 5 1 a 5 2 capprofonditamente e in modo logico circa la sussistenza di elementi indiziari e probatori plurimi e 0 d 8 9 2 e 6 9 c cconvergenti, idonei per dimostrare la colpevolezza dell'imputato, e la non plausibilità di tutte le l # : possibili ricostruzioni alternative, comprese quelle che il giudice di primo grado ha valutato sufficienti i a 4 e a S e r per ritenere sussistente un ragionevole dubbio circa tale colpevolezza. l # : 1 i a C A Deve sempre ribadirsi che la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r Q U A L I F I E D 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944: Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); infatti «esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a T R U S T P R O D a : fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, D a E m e s s o accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione» (Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Rv. 210658). La sentenza impugnata risponde positivamente, con riferimento a tutti gli aspetti di merito P A O L A M A S I E m e s s o C A L C A G N I censurati dal ricorrente, ai criteri di logicità, non contraddttorietà e completezza che rendono la sua valutazione insindacabile. M A R I N A : D E I D a : 4 t o t o F i r m a F i r m E i 3.1. La data del fatto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, è stata individuata nella mattina del 29/09/2017 in modo logico e non contraddittorio, sulla base di molte prove convergenti, con cui il ricorso omette di confrontarsi. Intorno alle ore 12 di quel giorno il cugino dell'imputato, Insieme a quest'ultimo, notò la lesione, «un segno rosso sopra il capezzolo ... di forma circolare ... di colore rosso intenso»; tale circostanza venne riferita, da quel teste, nel corso dell'indagine interna svolta nei giorni successivi al 02/10/2017, dopo che la lesione venne formalmente denunciata al direttore, quindi in tempi prossimi alla scoperta, quando il ricordo era più fresco: la valutazione di piena credibilità del teste e della sua dichiarazione, contenuta nella sentenza impugnata, è pertanto logica e fondata su elementi probatori concreti. Quella data è altresì 0 6 b 1 b 1 d 4 6 e confermata, indirettamente, dalla OSS O. , che denunciò il 02/1012017 la presenza della lesione, ormai coperta da una crosticina, e riferì che essa non c'era nei giorni 27 e 28/09/2017, 4 6 3 8 3 e quando lei stessa aveva assistito il disabile nelle operazioni di igiene: anche la valutazione di l ? : credibilità di questa testimonianza, intervenuta in tempi molto vicini al fatto, è logica e non contraddittoria. Il fatto che l'imputato non avesse notato alcuna lesione sul petto del disabile quella stessa mattina, prima delle ore 12, è significativo, mentre è del tutto illogica e infondata la spiegazione fornita nel ricorso, di un «livido» che sarebbe divenuto visibile solo con il passare del tempo, essendo esperienza comune che le bruciature lasciano immediatamente un segno rosso ben visibile La circostanza che, la mattina del 29/09/2017, la vittima fosse stata assistita ed aiutata, nel T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a bagno, dall'imputato, è provata con certezza, dal momento che ciò risulta dal registro dei servizi e D E I che l'imputato stesso non lo ha mai negato. L'affermazione della scarsa attendibilita di tali registri e dell'abitudine degli operatori di aiutarsi a vicenda in quelle operazioni, pur sicuramente veritiera, non è sufficiente a introdurre un ragionevole dubbio circa la responsabilità dell'imputato: si ricordi, infatti, che «In tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello "ragionevole", ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi S T E F A N O A P R I L E E m e o : ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure D E I t o plausibile» (Sez. 3, n. 5602 del 21101/2021, IPv. 281647). Nel presente caso, invece, l'ipotesi dell'intervento di un altro operatore è del tutto congetturale e priva di un supporto indiziario, dal F i r m a 4 7 5 9 5 f momento che lo stesso imputato non ha mai affermato di essere stato aiutato da un collega, o di avere lasciato la vittima alle cure di altre persone, mentre è logico ritenere che, avendo scoperto la 5 3 1 4 2 6 1 - 5 1 a 5 2 c lesione poche ore dopo avere egli stesso assistito il disabile, avrebbe facilmente ricordato una simile 0 d 8 9 2 e 6 9 c c l # : circostanza, potendo da questa derivare la responsabilità di quel diverso operatore. i a 4 e a S e r L'individuazione dello strumento con cui la lesione è stata procurata è stata effettuata sulla l # : 1 i a base di una verifica, in concreto, della identità della bruciatura riscontrata sul petto del disabile con C A quella provocata dal phon consegnato dal direttore, se surriscaldato (così alle pagine 13 e 14 della sentenza). Il fatto, riferito dal ricorrente, che tale attrezzo sia diverso da quelli in uso nei bagni al piano terreno ovvero che il phon non venisse usato per asciugare i capelli della vittima, perché li aveva molto corti, non è rilevante: è evidente che quel phon poteva essere trasportato in altri locali, dal momento che fu portato nella stanza del direttore, e poiché la lesione fu palesemente causata con un gesto volontario e non accidentale, è corretta l'affermazione della sentenza, di un'azione T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r Q U A L I F I E D T R U S T P R O D a : estranea alle specifiche operazioni di pulizia, compiuta però nel bagno, unico locale in cui la vittima D a E m e s s o veniva spogliata e poteva, quindi, esporre il petto nudo su cui fu provocata la lesione. 3.2. La sentenza, inoltre, alle pagine 15 e 16 esamina di nuovo, approfonditamente, le versioni alternative suggerite dalla difesa o ipotizzate dal giudice di primo grado, nella sentenza assolutoria, e motiva approfonditamente la loro non plausibilità. La sentenza presenta, quindi, la necessaria motivazione rafforzata, cioè una motivazione dotata di maggiore forza persuasiva P A O L A M A S I E m e s s o C A L C A G N I M A R I N A : 5 D E I D a : t o t o F i r m a F i r m E i rispetto alla sentenza assolutoria, che affermava la presenza di un "ragionevole dubbio" solo sulla base di ipotesi del tutto prive di un fondamento, come il già indicato intervento di altri operatori, solo astrattamente possibile, ma privo in concreto di riscontri fattuali, ovvero illogiche e non plausibili, come l'ipotesi di un'aggressione durante la notte, quando il disabile era contenuto nel letto e lontano, quindi, dai bagni ove erano i phon, o di una lesione procurata al piano superiore, dove però non risulta che, quella mattina, la vittima si fosse trovata denudata, così da poter subire la lesione in concreto riscontrata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa 0 6 b 1 b 1 d 4 6 e completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto 4 6 3 8 3 e sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore» l ? : (sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056). La sentenza impugnata rispetta tale principio, dal momento che valuta in modo approfondito e dettagliato la non plausibilità e la natura solo congetturale delle ipotesi alternative su cui il giudice di primo grado aveva fondato l'affermazione della sussistenza di un "ragionevole dubbio", e supera quest'ultimo con un'argomentazione logica e fondata sugli indizi e sugli elementi di prova realmente emersi nel dibattimento. Questo motivo di ricorso deve, pertanto, essere rigettato, essendo insussistente il vizio motivazionale dedotto. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che «In sede di legittimità, T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) D E I cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibill, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili» S T E F A N O A P R I L E E m e o : (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278237). D E I t o F i r m a 4. Anche il quarto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, è infondato. 4 7 5 9 5 f Questa Corte ha statuito che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non 5 3 1 4 2 6 1 - 5 1 a 5 2 c contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. 0 d 8 9 2 e 6 9 c c l # : pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.» (Sez. 5, n. 43952 del i a 4 e a S e r 13/0412017, Rv. 271269). La sentenza impugnata ha valutato la congruità della pena da irrogare, l # : 1 i a C A peraltro quale mero aumento della pena irrogata con una precedente condanna stante la ritenuta continuazione con i reati li giudicati, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., in particolare prendendo in esame la gravità della lesione, l'uso di un oggetto rovente, l'approfittamento delle condizioni di disabilità della vittima, che la rendevano incapace di difendersi e di rivelare il nome dell'aggressore, la personalità negativa dell'imputato, già condannato per il delitto di maltrattamenti commesso in danno di altri disabili, ospiti della medesima struttura. Tale valutazione, quindi, è approfondita, logica e conforme alle prescrizioni normative e al principio giurisprudenziale indicato: T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r Q U A L I F I E D T R U S T P R O D a : non sussistono, pertanto, ragioni per l'annullamento richiesto. D a E m e s s o 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Stanti le già indicate condizioni di disabilità della vittima, deve disporsi l'oscuramento dei dati identificativi delle parti coinvolte nella vicenda processuale, per la tutela del suo diritto alla P A O L A M A S I E m e s s o C A L C A G N I M A R I N A : 6 D E I D a : t o t o F i r m a F i r m E i riservatezza P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS 196103 E SS.MM. 0 6 b 1 b 1 d 4 6 e 4 6 3 8 3 e l ? : Così è deciso, 15111/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a D E I S T E F A N O A P R I L E E m e o : D E I t o F i r m a 4 7 5 9 5 f 5 3 1 4 2 6 1 - 5 1 a 5 2 c 0 d 8 9 2 e 6 9 c c l # : i a 4 e a S e r l # : 1 i a C A T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r Q U A L I F I E D T R U S T P R O D a : D a E m e s s o P A O L A M A S I E m e s s o C A L C A G N I M A R I N A : D E I D a : 7 t o t o F i r m a F i r m E i
Sentenza Cassazione n. 45235/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris