CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21325/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata è stata ritenuta non punibile per particolare tenuità del fatto in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata valutazione, da parte della Corte di merito, della inidoneità a trarre in inganno della merce contraffatta, è inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e neppure dall'atto di appello, che la ricorrente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.: invero, l'imputata proponeva atto di appello, relativamente al solo reato di ricettazione, chiedendo principalmente l'assoluzione per assenza di prove e in subordine la riqualificazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia violazione della legge penale in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione, antecedente alla pronuncia della Corte di merito, del reato sub b), non è consentito in questa sede, atteso che per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. l'imputata nulla denunciava con l'atto di appello, divenendo la sentenza di secondo grado, sul punto, irrevocabile, con conseguente preclusione delle deduzioni proposte; • [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M