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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12360/2026

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30/09/1991 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Latina che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 491, primo comma, cod. pen. per aver falsamente compilato un testamento olografo a firma di [OSCURATO:PERSONA], indicando sé stesso come erede universale.

2. La difesa articola un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost. e per vizio di motivazione, con il quale lamenta che la decisione impugnata rinviene la sua giustificazione, «in via pressoché esclusiva», dall'esito degli accertamenti svolti dai consulenti dell'accusa e della parte civile, che hanno concluso «per la contraffazione del testamento, al netto della sua sottoscrizione», quest'ultima riconosciuta come «autografa», senza sviluppare un'adeguata, logica e autonoma motivazione e senza riscontrare il dato meramente indiziario rappresentato dalle consulenze grafologiche con gli altri elementi istruttori disponibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una doppia conforme della decisione di primo grado, con la quale si salda per formare un unico complessivo corpo argomentativo, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione.

L'integrazione tra le due motivazioni rileva allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni assunte e ai passaggi logico-giuridici della decisione; a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

2. Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella resa dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano applicato esattamente le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

3. Nel caso di specie, i giudici di appello, pur avendo fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nel dettaglio nella sentenza di primo grado, hanno fornito comunque una valutazione analitica e autonoma dei motivi di appello sui punti specificamente indicati dal ricorrente, sicché la motivazione risulta esaustiva e immune dalle censure, assai generiche, proposte.4.

La corte territoriale - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha confermato la penale responsabilità dell'imputato valorizzando e richiamando le argomentazioni rese dal giudice di primo grado, il quale, a sostegno del suo iter motivazionale, si è soffermato sull'«inferiore» valenza dimostrativa della consulenza della difesa, in quanto non solo eseguita su una copia del testamento incriminato (sia pur nella prospettiva, mai attuata, di procedere a ulteriori valutazioni e approfondimenti), ma anche smentita da ben tre consulenze, quella della pubblica accusa, quella della parte civile, nonché quella disposta d'ufficio da parte del giudice civile nel ,parallelo procedimento in corso in quella sede.

5. I giudici d'appello, dunque, non solo hanno ripercorso l'intero iter argomentativo esposto dai consulenti, tutti, nelle rispettive relazioni, ma hanno analizzato e sviluppato anche i passaggi tecnici e metodologici utilizzati dagli stessi, nonché le ragioni con le quali sono state superate le criticità evidenziate.

Ancora, hanno analizzato il restante compendio probatorio, ponendo in luce la forte contraddittorietà e, dunque, inattendibilità dei testi della difesa e, al contrario, la logicità, consequenzialità, coerenza e, in taluni casi, anche l'assenza di interessi economici, riscontrati nelle dichiarazioni rese dai testi della parte pubblica, in un'ottica tutt'altro che atomistica, ma, al contrario, espressione di una complessiva valutazione del quadro istruttorio.

6. Nel caso di specie, la corte territoriale ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio sottoposto al vaglio del giudice di primo grado e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, dal canto suo, si è limitato a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla sentenza impugnata e a riproporre la propria diversa lettura delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere e indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.

7. Dalle su esposte argomentazioni consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo.

P.Q.M.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente t—[OSCURATO:PERSONA] Psn-ki„L.,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
30/09/1991 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Latina che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 491, primo comma, cod. pen. per aver falsamente compilato un testamento olografo a firma di [OSCURATO:PERSONA], indicando sé stesso come erede universale. 2. La difesa articola un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost. e per vizio di motivazione, con il quale lamenta che la decisione impugnata rinviene la sua giustificazione, «in via pressoché esclusiva», dall'esito degli accertamenti svolti dai consulenti dell'accusa e della parte civile, che hanno concluso «per la contraffazione del testamento, al netto della sua sottoscrizione», quest'ultima riconosciuta come «autografa», senza sviluppare un'adeguata, logica e autonoma motivazione e senza riscontrare il dato meramente indiziario rappresentato dalle consulenze grafologiche con gli altri elementi istruttori disponibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una doppia conforme della decisione di primo grado, con la quale si salda per formare un unico complessivo corpo argomentativo, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. L'integrazione tra le due motivazioni rileva allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni assunte e ai passaggi logico-giuridici della decisione; a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 2. Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella resa dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano applicato esattamente le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 3. Nel caso di specie, i giudici di appello, pur avendo fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nel dettaglio nella sentenza di primo grado, hanno fornito comunque una valutazione analitica e autonoma dei motivi di appello sui punti specificamente indicati dal ricorrente, sicché la motivazione risulta esaustiva e immune dalle censure, assai generiche, proposte.4. La corte territoriale - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha confermato la penale responsabilità dell'imputato valorizzando e richiamando le argomentazioni rese dal giudice di primo grado, il quale, a sostegno del suo iter motivazionale, si è soffermato sull'«inferiore» valenza dimostrativa della consulenza della difesa, in quanto non solo eseguita su una copia del testamento incriminato (sia pur nella prospettiva, mai attuata, di procedere a ulteriori valutazioni e approfondimenti), ma anche smentita da ben tre consulenze, quella della pubblica accusa, quella della parte civile, nonché quella disposta d'ufficio da parte del giudice civile nel ,parallelo procedimento in corso in quella sede. 5. I giudici d'appello, dunque, non solo hanno ripercorso l'intero iter argomentativo esposto dai consulenti, tutti, nelle rispettive relazioni, ma hanno analizzato e sviluppato anche i passaggi tecnici e metodologici utilizzati dagli stessi, nonché le ragioni con le quali sono state superate le criticità evidenziate. Ancora, hanno analizzato il restante compendio probatorio, ponendo in luce la forte contraddittorietà e, dunque, inattendibilità dei testi della difesa e, al contrario, la logicità, consequenzialità, coerenza e, in taluni casi, anche l'assenza di interessi economici, riscontrati nelle dichiarazioni rese dai testi della parte pubblica, in un'ottica tutt'altro che atomistica, ma, al contrario, espressione di una complessiva valutazione del quadro istruttorio. 6. Nel caso di specie, la corte territoriale ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio sottoposto al vaglio del giudice di primo grado e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, dal canto suo, si è limitato a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla sentenza impugnata e a riproporre la propria diversa lettura delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere e indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati. 7. Dalle su esposte argomentazioni consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo. P.Q.M. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente t—[OSCURATO:PERSONA] Psn-ki„L.,
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