CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17009/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/09/2023 dalla Corte d'appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle richieste formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Salerno ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. per aver sottratto a [OSCURATO:PERSONA] materiale ferroso del valore di circa C 2.000,00, depositato in prossimità del fabbricato di proprietà dello stesso, concesso in locazione a [OSCURATO:PERSONA] 2. La difesa articola tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha omesso di dichiarare, a seguito della riforma intervenuta con d.lgs n. 150 del 10 ottobre 2022, l'improcedibilità del reato per mancanza di querela. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta che i giudici di appello hanno ritenuto la sussistenza dell'aggravante contestata ex art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. supponendo l'esistenza di un pregresso accordo tra il Fiore e la coimputata volto a distrarre [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che questi, locatario del fabbricato in prossimità del quale i beni sottratti erano stati depositati dal proprietario, non aveva alcun obbligo di vigilanza sugli stessi. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha ravvisato la responsabilità dell'imputato, nonostante l'assenza di elementi di prova in ordine al momento in cui il furto era stato perpetrato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere letta congiuntamente a quella resa in primo grado in quanto, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella resa dal giudice di primo grado. I giudici d'appello, infatti, hanno adottato gli stessi criteri utilizzati dal primo giudice nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 3. Privo di pregio è il primo motivo con il quale la difesa censura la decisione assunta dai giudici d'appello nella parte in cui ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., omettendo di dichiarare, in ragione dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza della necessaria querela.Dagli atti processuali, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale della questione posta, risulta che [OSCURATO:PERSONA], proprietario dei beni sottratti, dopo la presentazione della denuncia si è costituito parte civile. 4.1 La giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che la volontà di punizione della persona offesa non richieda formule particolari e, pertanto, possa essere desunta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, nel caso in cui emergano situazioni di incertezza, vanno interpretati alla luce del favor querelae, principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Bozzetto, Rv. 251439) e fatto proprio anche dal legislatore (artt. 120 e 122 cod.pen.), in virtù del quale qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore del querelante, costituendo applicazione di tale principio la costante interpretazione che privilegia la volontà querelatoria in qualsiasi forma espressa, al di là dell'uso di formule sacramentali. Se, dunque, il favor querelae rappresenta un criterio interpretativo della volontà manifestata dalla persona offesa, non può dubitarsi del fatto che, là dove questa manifesti l'intento di costituirsi parte civile in un procedimento penale non ancora instaurato, sia chiara la sua volontà che quel procedimento sia instaurato (Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 266258; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557 ). Dunque, la querela - quale manifestazione di volontà di punizione dell'autore del reato espressa dalla persona offesa - può essere riconosciuta dal giudice anche in atti come la denuncia, che non contengono espressamente una dichiarazione di querela e perciò una manifestazione di volontà di punizione e, ancora, può essere ravvisata nell'atto con il quale la persona offesa dichiari di costituirsi parte civile, ovvero si riservi la costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 3155 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Accogli, RV. 163559; Sez. 6, n. 10585 del 21/09/1992, Porcellana, Rv. 192135; Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259). Ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o riserva la costituzione di parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648). h.2 Anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la giurisprudenza di legittimità è orientata nell'affermare che «in tema di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile» (Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616) o, ancora, dalla omessa revoca della costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844). 13.3 Ne deriva che, poiché la querela è un atto giuridico di natura negoziale, con il quale il titolare del relativo diritto invoca, attraverso una dichiarazione unilaterale di volontà, l'inizio dell'azione penale, anche per la sua remissione è necessaria una manifestazione di volontà di natura contraria da parte dello stesso soggetto che, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., può essere espressa o desunta da fatti incompatibili con la volontà di persistere nell'azione, univoci e chiari nel loro significato, tali da non lasciare dubbi o possibilità di interpretazioni diverse, tra i (-- quali può considerarsi la costituzione di parte civile non revocata nel processo instaurato. ji -5. Privo di pregio è anche il secondo motivo. In merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., dalle argomentazioni logiche, complete e puntuali rese dai giudici di merito si evince che l'imputato e la complice avevano architettato le modalità di attuazione del furto: mentre la donna distraeva il Bartilomo manifestando interesse alla realizzazione di mobili, l'imputato si portava sul retro del capannone per caricare il materiale a bordo del mezzo con il quale entrambi erano giunti sul posto. Dunque, sebbene il materiale ferroso di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] fosse semplicemente accatastato sul terreno che circondava il capannone locato al Bartilomo, quest'ultimo fu deliberatamente distratto dalla complice dell'imputato, al punto da non rendersi conto di quanto stava avvenendo e, pertanto, da non allertare le Forze dell'ordine. t. Infondato è il terzo motivo. Il ricorrente, limitandosi a generiche censure, omette di confrontarsi con le argomentazioni, tutt'altro che apodittiche e congetturali, rese dai giudici di merito i quali hanno dato atto di un dato inconfutabile: prima dell'arrivo dell'imputato e della complice il materiale asportato era regolarmente adagiato sul terreno, mentre, subito dopo il loro allontanamento a bordo del veicolo sul quale entrambi viaggiavano, lo stesso non c'era più. .k. Alle sueposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso