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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05735/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (cui 01lsn6g) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare per travisamento della prova dichiarativa resa dalla teste Lamieri, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 635, secondo comma, cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede; che, preliminarmente, deve sottolinearsi che esso risulta privo di specificità, essendo reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale; che, inoltre, esso, solo formalmente risulta teso a contestare difetti motivazionali, essendo, invero, volto a censurare la decisione dei giudici di merito sulla base di un asserita errata valutazione delle risultanze processuali da questi valorizzate, prefigurandone un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità, avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti, pure dalla difesa impropriamente invocati, e, dunque, estraneo al sindacato di questa Corte; che, infatti, tenuto conto che la valutazione della attendibilità e dello spessore della valenza del singolo elemento probatorio, così come della fondatezza e rilevanza degli assunti difensivi, involge un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, e come tale incensurabile in questa sede, se sorretto da congrua e non illogica motivazione (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 – 01) , deve ravvisarsi come, nel caso di specie, i giudici di appello abbiano congruamente esposto le ragioni a base del loro convincimento in ordine all’individuazione dell’odierno ricorrente quale autore del reato ascrittogli (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato, da un lato, la totale superabilità degli assunti difensivi, e dall’altro lato la completa linearità e affidabilità di quanto riportato dalla teste Lamieri, la cui testimonianza risulta supportata da quella delle altre testimoni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (cui 01lsn6g) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare per travisamento della prova dichiarativa resa dalla teste Lamieri, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 635, secondo comma, cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede; che, preliminarmente, deve sottolinearsi che esso risulta privo di specificità, essendo reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale; che, inoltre, esso, solo formalmente risulta teso a contestare difetti motivazionali, essendo, invero, volto a censurare la decisione dei giudici di merito sulla base di un asserita errata valutazione delle risultanze processuali da questi valorizzate, prefigurandone un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità, avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti, pure dalla difesa impropriamente invocati, e, dunque, estraneo al sindacato di questa Corte; che, infatti, tenuto conto che la valutazione della attendibilità e dello spessore della valenza del singolo elemento probatorio, così come della fondatezza e rilevanza degli assunti difensivi, involge un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, e come tale incensurabile in questa sede, se sorretto da congrua e non illogica motivazione (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 – 01) , deve ravvisarsi come, nel caso di specie, i giudici di appello abbiano congruamente esposto le ragioni a base del loro convincimento in ordine all’individuazione dell’odierno ricorrente quale autore del reato ascrittogli (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato, da un lato, la totale superabilità degli assunti difensivi, e dall’altro lato la completa linearità e affidabilità di quanto riportato dalla teste Lamieri, la cui testimonianza risulta supportata da quella delle altre testimoni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 1
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