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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17834/2026

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e di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo,con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la sua istanza di affidamento inprova al servizio sociale in relazione a pene concorrenti in corso di espiazione e, con l’unicomotivo, denuncia che il giudice specializzato avrebbe negato l’accesso al beneficio sullascorta di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole sul pericolo di reiterazione direati; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui anche per l’affidamentoin prova è necessario che l’istante disponga di un domicilio idoneo, trattandosi di misura chepresuppone la costante reperibilità del soggetto presso un luogo adeguato all’attuazione delprogetto di reinserimento, ove il servizio sociale possa effettuare, in un quadro di legalità, iprevisti interventi ed effettuare i dovuti controlli.

Sicché la disponibilità di un domicilio idoneorappresenta un prerequisito implicito, il cui difetto impedisce qualsiasi ulteriore valutazione dimerito circa la condotta del condannato e la prognosi di buon esito della misura alternativa(Sez. 1, n. 17252 del 08/04/2025, Ferrigno, Rv. 287892 – 01, in motivazione ; ritenuto che è nell’alveo di tale principio che si è mosso il Tribunale di sorveglianza cheha fatto corretto riferimento, nella valutazione sulla meritevolezza della misura alternativa,all'inidoneità, secondo le informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria, del domicilio dove ilcondannato risulta dimorare;ritenuto che si tratta di motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, cui ilricorrente non contrappone alcun argomento suscettibile d’inficiarne la tenuta, sicché ilricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo,con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la sua istanza di affidamento inprova al servizio sociale in relazione a pene concorrenti in corso di espiazione e, con l’unicomotivo, denuncia che il giudice specializzato avrebbe negato l’accesso al beneficio sullascorta di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole sul pericolo di reiterazione direati; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui anche per l’affidamentoin prova è necessario che l’istante disponga di un domicilio idoneo, trattandosi di misura chepresuppone la costante reperibilità del soggetto presso un luogo adeguato all’attuazione delprogetto di reinserimento, ove il servizio sociale possa effettuare, in un quadro di legalità, iprevisti interventi ed effettuare i dovuti controlli. Sicché la disponibilità di un domicilio idoneorappresenta un prerequisito implicito, il cui difetto impedisce qualsiasi ulteriore valutazione dimerito circa la condotta del condannato e la prognosi di buon esito della misura alternativa(Sez. 1, n. 17252 del 08/04/2025, Ferrigno, Rv. 287892 – 01, in motivazione ; ritenuto che è nell’alveo di tale principio che si è mosso il Tribunale di sorveglianza cheha fatto corretto riferimento, nella valutazione sulla meritevolezza della misura alternativa,all'inidoneità, secondo le informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria, del domicilio dove ilcondannato risulta dimorare;ritenuto che si tratta di motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, cui ilricorrente non contrappone alcun argomento suscettibile d’inficiarne la tenuta, sicché ilricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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