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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36375/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli - pronunciando incidentalmente, ai sensi dell'art. 58-ter

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), in relazione a istanza di ammissione ai benefici penitenziari di cui agli artt. 47 e 50 Ord. pen. avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], in espiazione di pena per reati rientranti nel catalogo di cui al precedente art. 4-bis, comma 1 (c.d.

«prima fascia») - negava che ricorresse l'ipotesi dell'impossibilità di utile collaborazione con la giustizia e affermava che l'istante dovesse essere ritenuto soggetto tuttora gravitante nell'orbita della criminalità organizzata.

Rilevava che Cirillo era stato ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio aggravato dalla finalità di agevolare il clan camorrista "Bidognetti", commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Dalla sentenza di condanna (pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 21 novembre 2014, divenuta irrevocabile) si apprendeva che l'imputato aveva partecipato all'agguato, svolgendo il precipuo ruolo di vedetta (era, infatti, stato proprio lui ad avvistare per primo la vittima e a segnalarne la presenza ai sicari, restando con costoro in contatto anche nelle ore seguenti).

Il Tribunale escludeva che il ruolo di Cirillo fosse marginale - come invocato dalla difesa - all'interno dell'organizzazione clan dei casalesi, essendo viceversa collegato con suoi elementi di spicco e rimarcando come proprio il genitore fosse stato vittima di agguato mortale da parte degli scissionisti avversari del gruppo "Bidognetti".

In chiusura, il medesimo Tribunale affermava non essere comunque stata acquisita la prova dell'avvenuta rescissione dei collegamenti di Cirillo con il crimine organizzato e che il clan di appartenenza risultava ancora attivo nel territorio di influenza, come segnalato dalla nota informativa della Direzione distrettuale antimafia.

2. Ricorre il condannato per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di quattro motivi.

2.1. Con il primo e il secondo motivo deduce violazione degli artt. 4-bis e 58- ter Ord. pen. ed erronea applicazione degli art. 47 e 50 Ord. pen. e 176 cod. pen.

Il Tribunale di sorveglianza ha completamente trascurato di valutare il requisito dell'impossibilità o dell'inesigibilità della collaborazione con la giustizia, alla luce dell'interpretazione fornita dal giudice delle leggi con la sentenza n. 253 del 2019, secondo cui il giudice specializzato non è investito di una nuova valutazione di quanto già statuito con la sentenza in espiazione, ma deve accertare il concreto apporto che il condannato avrebbe potuto dare con una eventuale collaborazione e, conseguentemente, compiere una valutazione globale sull'effettivo ruolo del condannato nella vicenda.

Il ruolo attivo attribuito al Cirillo nel provvedimento impugnato non è in sintonia con le risultanze in atti.

2.2. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge con riferimento alla totale carenza di motivazione in ordine alla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o alla loro possibilità di ripristino.

Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, nella parte in cui conclude l'attuale pericolosità dell'istante siccome ancora gravitante nell'orbita della criminalità organizzata, è assertiva, oltre che fondata sulle generiche risultanze della nota della Direzione distrettuale antimafia.

2.3. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge con riferimento alla totale carenza di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi positivi pur segnalati dalla difesa.

Con memoria la difesa aveva segnalato come l'istante fosse rimasto del tutto estraneo a ogni contesto criminale e l'eccellente comportamento in regime penitenziario dimostrato dalla concessione per tutti i semestri del beneficio della liberazione anticipata, dal declassificamento del regime di alta sicurezza in media sicurezza, dall'attività lavorativa svolta e, soprattutto, da un encomio attribuito nel gennaio 2021.

2.4. La difesa ha depositato memoria scritta con la quale è tornata sul tema, evidenziato nel primo motivo, della mancata autonoma valutazione del requisito dell'utile collaborazione della giustizia.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che riveste carattere pregiudiziale.

2. Questa Corte di legittimità ha già enunciato il principio di diritto, secondo cui, in tema di concessione di benefici penitenziari a soggetti condannati per delitti ostativi a norma dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., l'accertamento incidentale della collaborazione utilmente prestata, o della collaborazione «impossibile», devoluto al tribunale di sorveglianza, non debba ricomprendere la valutazione sull'assenza di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, essendo quest'ultimo profilo del tutto distinto, da apprezzarsi solo all'atto della delibazione principale sul richiesto beneficio penitenziario (Cass. Sez. 1, n. 48717 del 17/7/2019, Caterino, RV. 277792; Sez. 1, n. 40744 del 14/2/2018, C., Rv. 273940-01; in senso conforme, sez. 1, n. 40742 e 40743 del 2018, n.m.).

Tale principio vale anche nel caso in cui il beneficio penitenziario, diverso dal permesso premio, sia di competenza del medesimo tribunale di sorveglianza.

L'accertamento dell'utile collaborazione prestata, o della collaborazione «impossibile», costituisce infatti, in ogni caso, un prius logico-giuridico, dotato di autonomia strutturale e funzionale, anche ai fini dell'impugnazione del provvedimento che ne esprime l'esito; si tratta, pertanto, di un presupposto di fatto che deve essere oggetto di separata valutazione.

3. Eloquenti sono in proposito le argomentazioni spese nelle citate sentenze di legittimità, dal Collegio interamente condivise, secondo cui «l'art. 58-ter, comma 2, Ord. pen., nel prevedere che le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione, rimette al tribunale di accertare sulla base degli atti acquisiti la sussistenza del requisito dell'impossibilità di qualsiasi attività collaborativa, al contempo però nulla disponendo sull'accertamento dell'ulteriore presupposto della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata, che, a sua volta, è condizione necessaria sia pure non sufficiente, per valutare il venir meno della pericolosità sociale.

Anzi, il riferimento alle "condotte" quale oggetto dell'accertamento e la mancanza, diversamente da quanto si rileva nel comma due dell'art. 4-bis cit., di uno specifico riferimento agli organi istituzionalmente preposti a questa verifica inducono a individuare in questa ultima norma la fonte che disciplina accertamento della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata.

E' per questa lineare ragione, al contempo processuale e logica, che, secondo il Collegio, il disposto dell'art. 4-bis, comma 1-bis — lì dove stabilisce che i benefici di cui al .comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui [...] l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia — deve essere letto nel senso (già espresso) che compete all'organo investito della richiesta del beneficio penitenziario (magistrato di sorveglianza o tribunale di sorveglianza) procedere all'accertamento sulla esclusione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, quale concorrente ma anche autonoma condizione per la concessione dei benefici, sicché sarà il giudice investito della richiesta del beneficio, che sia competente a decidere in merito ad esso, a svolgere la fase acquisitiva delle corrispondenti fonti di conoscenza per il tramite del comitato previsto dal comma 2 del medesimo art. 4- bis».

3. Il Tribunale s'è discostato da tale insegnamento, trascurando - come segnalato dalla difesa - ad esempio di valutare, anche in ipotesi al fine di escluderne la rilevanza, di un passo della sentenza di condanna in cui si fa espresso riferimento a un «limitato, se non inesistente bagaglio di conoscenze» da parte del o Cirillo e alla circostanza che egli «ha contatti solo con Setola», uno dei complici nel reato commesso.

Neppure si approfondisce il tema della ricostruzione, compiuta o meno, dei fatti e del totale o parziale accertamento delle responsabilità dei partecipi in ordine al reato associativo.

4. L'ordinanza impugnata deve essere annullata, previo assorbimento degli altri motivi di ricorso, al fine di consentire al giudice che l'ha adottata di procedere all'esame della condotta di collaborazione sulla base di adeguate premesse esegetiche.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha prospettato l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli - pronunciando incidentalmente, ai sensi dell'art. 58-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), in relazione a istanza di ammissione ai benefici penitenziari di cui agli artt. 47 e 50 Ord. pen. avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], in espiazione di pena per reati rientranti nel catalogo di cui al precedente art. 4-bis, comma 1 (c.d. «prima fascia») - negava che ricorresse l'ipotesi dell'impossibilità di utile collaborazione con la giustizia e affermava che l'istante dovesse essere ritenuto soggetto tuttora gravitante nell'orbita della criminalità organizzata. Rilevava che Cirillo era stato ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio aggravato dalla finalità di agevolare il clan camorrista "Bidognetti", commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Dalla sentenza di condanna (pronunciata dalla Corte di appello di Napoli il 21 novembre 2014, divenuta irrevocabile) si apprendeva che l'imputato aveva partecipato all'agguato, svolgendo il precipuo ruolo di vedetta (era, infatti, stato proprio lui ad avvistare per primo la vittima e a segnalarne la presenza ai sicari, restando con costoro in contatto anche nelle ore seguenti). Il Tribunale escludeva che il ruolo di Cirillo fosse marginale - come invocato dalla difesa - all'interno dell'organizzazione clan dei casalesi, essendo viceversa collegato con suoi elementi di spicco e rimarcando come proprio il genitore fosse stato vittima di agguato mortale da parte degli scissionisti avversari del gruppo "Bidognetti". In chiusura, il medesimo Tribunale affermava non essere comunque stata acquisita la prova dell'avvenuta rescissione dei collegamenti di Cirillo con il crimine organizzato e che il clan di appartenenza risultava ancora attivo nel territorio di influenza, come segnalato dalla nota informativa della Direzione distrettuale antimafia. 2. Ricorre il condannato per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di quattro motivi. 2.1. Con il primo e il secondo motivo deduce violazione degli artt. 4-bis e 58- ter Ord. pen. ed erronea applicazione degli art. 47 e 50 Ord. pen. e 176 cod. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha completamente trascurato di valutare il requisito dell'impossibilità o dell'inesigibilità della collaborazione con la giustizia, alla luce dell'interpretazione fornita dal giudice delle leggi con la sentenza n. 253 del 2019, secondo cui il giudice specializzato non è investito di una nuova valutazione di quanto già statuito con la sentenza in espiazione, ma deve accertare il concreto apporto che il condannato avrebbe potuto dare con una eventuale collaborazione e, conseguentemente, compiere una valutazione globale sull'effettivo ruolo del condannato nella vicenda. Il ruolo attivo attribuito al Cirillo nel provvedimento impugnato non è in sintonia con le risultanze in atti. 2.2. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge con riferimento alla totale carenza di motivazione in ordine alla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o alla loro possibilità di ripristino. Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, nella parte in cui conclude l'attuale pericolosità dell'istante siccome ancora gravitante nell'orbita della criminalità organizzata, è assertiva, oltre che fondata sulle generiche risultanze della nota della Direzione distrettuale antimafia. 2.3. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge con riferimento alla totale carenza di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi positivi pur segnalati dalla difesa. Con memoria la difesa aveva segnalato come l'istante fosse rimasto del tutto estraneo a ogni contesto criminale e l'eccellente comportamento in regime penitenziario dimostrato dalla concessione per tutti i semestri del beneficio della liberazione anticipata, dal declassificamento del regime di alta sicurezza in media sicurezza, dall'attività lavorativa svolta e, soprattutto, da un encomio attribuito nel gennaio 2021. 2.4. La difesa ha depositato memoria scritta con la quale è tornata sul tema, evidenziato nel primo motivo, della mancata autonoma valutazione del requisito dell'utile collaborazione della giustizia. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che riveste carattere pregiudiziale. 2. Questa Corte di legittimità ha già enunciato il principio di diritto, secondo cui, in tema di concessione di benefici penitenziari a soggetti condannati per delitti ostativi a norma dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., l'accertamento incidentale della collaborazione utilmente prestata, o della collaborazione «impossibile», devoluto al tribunale di sorveglianza, non debba ricomprendere la valutazione sull'assenza di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, essendo quest'ultimo profilo del tutto distinto, da apprezzarsi solo all'atto della delibazione principale sul richiesto beneficio penitenziario (Cass. Sez. 1, n. 48717 del 17/7/2019, Caterino, RV. 277792; Sez. 1, n. 40744 del 14/2/2018, C., Rv. 273940-01; in senso conforme, sez. 1, n. 40742 e 40743 del 2018, n.m.). Tale principio vale anche nel caso in cui il beneficio penitenziario, diverso dal permesso premio, sia di competenza del medesimo tribunale di sorveglianza. L'accertamento dell'utile collaborazione prestata, o della collaborazione «impossibile», costituisce infatti, in ogni caso, un prius logico-giuridico, dotato di autonomia strutturale e funzionale, anche ai fini dell'impugnazione del provvedimento che ne esprime l'esito; si tratta, pertanto, di un presupposto di fatto che deve essere oggetto di separata valutazione. 3. Eloquenti sono in proposito le argomentazioni spese nelle citate sentenze di legittimità, dal Collegio interamente condivise, secondo cui «l'art. 58-ter, comma 2, Ord. pen., nel prevedere che le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione, rimette al tribunale di accertare sulla base degli atti acquisiti la sussistenza del requisito dell'impossibilità di qualsiasi attività collaborativa, al contempo però nulla disponendo sull'accertamento dell'ulteriore presupposto della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata, che, a sua volta, è condizione necessaria sia pure non sufficiente, per valutare il venir meno della pericolosità sociale. Anzi, il riferimento alle "condotte" quale oggetto dell'accertamento e la mancanza, diversamente da quanto si rileva nel comma due dell'art. 4-bis cit., di uno specifico riferimento agli organi istituzionalmente preposti a questa verifica inducono a individuare in questa ultima norma la fonte che disciplina accertamento della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata. E' per questa lineare ragione, al contempo processuale e logica, che, secondo il Collegio, il disposto dell'art. 4-bis, comma 1-bis — lì dove stabilisce che i benefici di cui al .comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui [...] l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia — deve essere letto nel senso (già espresso) che compete all'organo investito della richiesta del beneficio penitenziario (magistrato di sorveglianza o tribunale di sorveglianza) procedere all'accertamento sulla esclusione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, quale concorrente ma anche autonoma condizione per la concessione dei benefici, sicché sarà il giudice investito della richiesta del beneficio, che sia competente a decidere in merito ad esso, a svolgere la fase acquisitiva delle corrispondenti fonti di conoscenza per il tramite del comitato previsto dal comma 2 del medesimo art. 4- bis». 3. Il Tribunale s'è discostato da tale insegnamento, trascurando - come segnalato dalla difesa - ad esempio di valutare, anche in ipotesi al fine di escluderne la rilevanza, di un passo della sentenza di condanna in cui si fa espresso riferimento a un «limitato, se non inesistente bagaglio di conoscenze» da parte del o Cirillo e alla circostanza che egli «ha contatti solo con Setola», uno dei complici nel reato commesso. Neppure si approfondisce il tema della ricostruzione, compiuta o meno, dei fatti e del totale o parziale accertamento delle responsabilità dei partecipi in ordine al reato associativo. 4. L'ordinanza impugnata deve essere annullata, previo assorbimento degli altri motivi di ricorso, al fine di consentire al giudice che l'ha adottata di procedere all'esame della condotta di collaborazione sulla base di adeguate premesse esegetiche. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribu
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