CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44566/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA]- GLIA avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE DI APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 03/05/2022 della Corte di appello di Bari, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la sentenza in data 17/11/2016 del Tribunale di Foggia, che lo aveva condannato per il delitto di truffa. Deduce: 1.1. Violazione di legge per lesione dell'effettività del diritto di difesa e delle garanzie del giusto processo. Secondo il ricorrente il giudice avrebbe funzioni di sostanziale supplenza nel caso di gravi negligenze o lacune defensionali. 1.2. Vizio di motivazione apparente con riguardo alla scadenza dei termini d'impugnazione. Il ricorrente sosliene che l'art. 548 Lod. proc. pen. è illegittimo nella parte in cui prevede la notifica della decisione al solo procuratore generale e non anche all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Anzitutto va evidenziato come il ricorso contenga, in sostanza, una richiesta di restituzione nel termine previsto per la presentazione dell'appello. Tanto vale a evidenziare come lo strumento messo a disposizione delle parti per far valere tale esigenza è quello previsto dall'art. 175 cod. proc. pen. e non quello dell'impugnazione della sentenza che ha correttamente rilevata la (pacifica e indiscussa) tardività dell'impugnazione. Tanto preliminare notazione conduce già all'inammissibilità del ricorso. 1.2. Tuttavia, il ricorrente assume che la tardività dell'impugnazione era dovuta all'imperizia e alla negligenza del difensore nominato d'ufficio e sulla base di ciò sostiene, in sostanza, che il giudice avrebbe dei poteri di integrazione delle lacune defensionali, in punto di imperizia o di negligenza attribuibili al difensore. A tale proposito va ribadito che «Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo», (Sez. 4, Sentenza n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660 - 01), ovvero, più nello specifico, che «In materia di restituzione nel termine per impugnare, non può essere considerata ipotesi di caso fortuito, né di forza maggiore, agli effetti dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., la condotta del difensore prontamente reperibile nominato in udienza ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - in sostituzione del difensore di ufficio di cui all'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. - che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore di ufficio assente della pronuncia della sentenza e non abbia presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto ex art. 102 cod. proc. pen.», (Sez. 1, Sentenza n. 36821 del 27/11/2020, Caliendo, Rv. 280351 - 01). Quanto al compito di supplenza sollecitato dal ricorrente, la sentenza ora menzionata ha osservato che «giova (...)richiamare la giurisprudenza della Grande Camera della Corte EDU, quale la sentenza Hernni c/ Italia del 18 ottobre 2006, secondo cui lo Stato non è tenuto a svolgere un'attività di supplenza per colmare le eventuali mancanze della parte o della difesa, nonché la sentenza Kimmel ci Italia del 2 settembre 2004, per la quale è onere dell'imputato prendere contatto con il difensore per essere messo a conoscenza degli sviluppi processuali ed il fatto che l'imputato se ne disinteressi equivale ad una rinuncia ad esercitare i suoi diritti processuali. Non bisogna, infatti, sovrapporre all'ipotesi regolata dall'art.175, comma 1, cod.proc.pen., qui in esame, la diversa ed autonoria ipotesi in cui la parte non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare (Corte EDU 14 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] c/ Italia : "Il rilievo della preclusione (...) è disciplinato dall'articolo 175, comma 2, cod.proc.pen. e si propone di ovviare alla mancanza di conoscenza effettiva [del giudizio] da parte del 'imputato, quando quest'ultima non è il risultato di comportamento intenzionale (doloso), la cui possibile esistenza deve essere debitamente motivata dal giudice. Ne consegue che questa ipotesi è autonoma rispetto alla disposizione generale di cui all'articolo 175, comma 1, cod.proc.pen., che è, tuttavia, subordinata alla prova di un impedimento a causa di forza maggiore (caso fortuito o forza maggiore)"». Tali requisiti non si rinvengono nel caso in esame. La Corte di appello, invero, ha osservato come dalla lettura degli atti processuali fosse emerso che l'imputato aveva ricevuto personalmente il decreto di citazione a giudizio, dove si dava atto della nomina di un difensore d'ufficio e che ciononostante non compariva mai in udienza e non nominava alcun difensore di fiducia, così dimostrando il suo disinteresse o comunque la sua negligenza con riguardo al suo onere di vigilare sull'andamento del processo. Da ciò la manifesta infondatezza della pretesa del ricorrente di vedere sanate la propria negligenza e quella del proprio difensore. 1.2. Alla stessa conclusione di manifesta infondatezza si perviene anche con riguardo alla lamentela secondo cui sarebbeillegittimo l'art. 548 cod. proc. pen. in combinazione con l'art. 585 cod. proc. peri., per la violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione. In realtà la norma non contiene nessuna disparità di trattamento tra le parti in causa, visto che anche in favore dell'Ufficio del pubblico ministero di primo grado non è previsto alcun obbligo di comunicazione da cui si faccia discendere il termine per impugnare. La norma, quindi, prevede un eguale trattamento per le parti -pubbliche e private- coinvolte nel giudizio di primo grado, facendo decorrere il termine per impugnare dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione, così prevedendo un onere di diligenza e di vigilanza a carico delle parti processuali.Tale onere non può evidentemente essere preteso a carico di un soggetto che è rimasto estraneo al giudizio e che pure ha un potere d'impugnazione e che, pertanto, deve essere messo a conoscenza dell'esistenza di un pronunciamento che altrimenti gli resterebbe ignoro, con conseguente mortificazione dei poteri attribuitigli dalla legge. Tutto ciò, comunque ribadendosi che gli eventuali rimedi restitutori vanno sollecitati al giudice dell'appello. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen