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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05807/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in esito a sei processi, in forza dei seguenti titoli: a) sentenza emessa il 20 febbraio 1996 dal Tribunale di Napoli, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; b) sentenza emessa il 13 marzo 1996 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; c) sentenza emessa il 22 dicembre 1998 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; d) sentenza emessa il 17 giugno 2009 dalla Corte di appello di Napoli, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990; e) sentenza emessa il 7 luglio 2009 dalla Corte di appello di Napoli, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; f) sentenza emessa il 9 luglio 2018 dalla Corte di appello di Napoli, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Con ordinanza del 28 settembre 2020, il giudice dell'esecuzione rigettava la domanda.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e contraddittorietà, carenza, manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri dai quali dedurre l'unicità del disegno criminoso.

Il giudice dell'esecuzione, in violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, non ha tenuto conto degli elementi indicatori del vincolo, desumibili dalle sentenze di condanna.

Il giudice dell'esecuzione ha compiuto una distinzione con riguardo ai reati associativi, affermando che il condannato sia transitato dall'associazione criminale denominata clan [OSCURATO:PERSONA] a quella denominata clan [OSCURATO:PERSONA], mentre in realtà egli rimase sempre fedele a quest'ultimo sodalizio.

Il ruolo e le funzioni del Frate rimasero inalterate e immutabili per l'intero periodo dei reati per i quali è stato condannato.

Dalla semplice lettura delle sentenze di condanna emerge che nel corso degli anni il clan [OSCURATO:PERSONA] non mutò il proprio organigramma né le funzioni e gli obiettivi per i quali era stato costituito, né il pactum sceleris, né il territorio di competenza, ma si alleò, a seconda delle convenienze del momento e della mutevole situazione politico-criminale del territorio di influenza, con il clan [OSCURATO:PERSONA] e poi, dal marzo 2007, con il clan Amato-Pagano.

Il giudice dell'esecuzione, a pag. 3 della ordinanza impugnata, motiva in riferimento a un altro soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA], dimostrando di aver utilizzato una motivazione riguardante costui, non il Frate.

Non si è trattato di un mero refuso, ma di motivazione errata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, motivando congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose.

Il medesimo disegno, rilevante ai fini della continuazione, non si identifica, infatti, con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156).

1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso adeguata motivazione, poiché, muovendo da rilievi oggettivi tratti dalle sentenze di cognizione e riguardanti i vari reati, e ponendo in evidenza sia le distanze temporali fra i vari reati, sia le differenze fra i reati associativi giudicati con talune delle sentenze sopra richiamate, ha rassegnato elementi negativi per l'invocato riconoscimento del vincolo.

1.2. La motivazione, quindi, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici.

La citazione, nella ordinanza, di [OSCURATO:PERSONA], non appare come frutto di refuso, ma come un volontario inserimento nel testo, avuto riguardo al tenore complessivo del ragionamento riguardante la tempistica criminosa.

Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali, mentre il ricorrente chiede, in realtà, una rivalutazione preclusa in questa sede di legittimità.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in esito a sei processi, in forza dei seguenti titoli: a) sentenza emessa il 20 febbraio 1996 dal Tribunale di Napoli, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; b) sentenza emessa il 13 marzo 1996 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; c) sentenza emessa il 22 dicembre 1998 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; d) sentenza emessa il 17 giugno 2009 dalla Corte di appello di Napoli, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990; e) sentenza emessa il 7 luglio 2009 dalla Corte di appello di Napoli, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; f) sentenza emessa il 9 luglio 2018 dalla Corte di appello di Napoli, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con ordinanza del 28 settembre 2020, il giudice dell'esecuzione rigettava la domanda. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e contraddittorietà, carenza, manifesta illogicità della motivazione in ordine ai criteri dai quali dedurre l'unicità del disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione, in violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, non ha tenuto conto degli elementi indicatori del vincolo, desumibili dalle sentenze di condanna. Il giudice dell'esecuzione ha compiuto una distinzione con riguardo ai reati associativi, affermando che il condannato sia transitato dall'associazione criminale denominata clan [OSCURATO:PERSONA] a quella denominata clan [OSCURATO:PERSONA], mentre in realtà egli rimase sempre fedele a quest'ultimo sodalizio. Il ruolo e le funzioni del Frate rimasero inalterate e immutabili per l'intero periodo dei reati per i quali è stato condannato. Dalla semplice lettura delle sentenze di condanna emerge che nel corso degli anni il clan [OSCURATO:PERSONA] non mutò il proprio organigramma né le funzioni e gli obiettivi per i quali era stato costituito, né il pactum sceleris, né il territorio di competenza, ma si alleò, a seconda delle convenienze del momento e della mutevole situazione politico-criminale del territorio di influenza, con il clan [OSCURATO:PERSONA] e poi, dal marzo 2007, con il clan Amato-Pagano. Il giudice dell'esecuzione, a pag. 3 della ordinanza impugnata, motiva in riferimento a un altro soggetto, tale [OSCURATO:PERSONA], dimostrando di aver utilizzato una motivazione riguardante costui, non il Frate. Non si è trattato di un mero refuso, ma di motivazione errata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, motivando congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose. Il medesimo disegno, rilevante ai fini della continuazione, non si identifica, infatti, con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso adeguata motivazione, poiché, muovendo da rilievi oggettivi tratti dalle sentenze di cognizione e riguardanti i vari reati, e ponendo in evidenza sia le distanze temporali fra i vari reati, sia le differenze fra i reati associativi giudicati con talune delle sentenze sopra richiamate, ha rassegnato elementi negativi per l'invocato riconoscimento del vincolo. 1.2. La motivazione, quindi, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. La citazione, nella ordinanza, di [OSCURATO:PERSONA], non appare come frutto di refuso, ma come un volontario inserimento nel testo, avuto riguardo al tenore complessivo del ragionamento riguardante la tempistica criminosa. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali, mentre il ricorrente chiede, in realtà, una rivalutazione preclusa in questa sede di legittimità. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 05807/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris