CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04557/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28901/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesae rappresentata per procura speciale in atti dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] 11; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 1780/30/16, depositata il 6 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 febbraio 202 3 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] IMMOBILIARERilevato che: 1.Preliminarmente, deve rilevarsi che la contribuente ha prodotto la prova del perfezionamento della notifica del ricorso, per la cassazione della sentenza impugnata, all’Agenzia delle entrate esclusivamente presso l’Avvocatura generale dello Stato. Considerato che: 1.L’unica notifica della quale è stato documentato il perfezionamento è nulla e, non essendo stata sanata dalla costituzione dell’Agenzia, rimasta invece intimata, deve essere rinnovata. Infatti « In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.»(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17700, ex plurimis). P.Q.M. Ordina il rinnovo della notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate e concede per l’incombente sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza, rinviando a nuovo ruolo la trattazione del ricorso. Così deciso in Roma, nella camera d