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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48424/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro il 18 ottobre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Castrovillari il 18 maggio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a tre motivi, con i quali deduce violazione di legge in relazione a tre profili: a) affermazione della penale responsabilità dell'imputato, atteso che la sostanza stupefacente ritrovata era destinata ad un uso esclusivamente personale; b) mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; c) determinazione del quantum di pena.

Il ricorso è manifestamente infondato, poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Inoltre, esso è palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata, rappresentati dalle consegne di denaro osservate e puntualmente descritte dalla P.G.; dall'assenza di prova circa lo stato di abituale assuntore di droga dell'imputato; dalla quantità e tipologia della sostanza detenuta, nonchè dalle modalità della condotta (penultima ed ultima pagina della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro il 18 ottobre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Castrovillari il 18 maggio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a tre motivi, con i quali deduce violazione di legge in relazione a tre profili: a) affermazione della penale responsabilità dell'imputato, atteso che la sostanza stupefacente ritrovata era destinata ad un uso esclusivamente personale; b) mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; c) determinazione del quantum di pena. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Inoltre, esso è palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata, rappresentati dalle consegne di denaro osservate e puntualmente descritte dalla P.G.; dall'assenza di prova circa lo stato di abituale assuntore di droga dell'imputato; dalla quantità e tipologia della sostanza detenuta, nonchè dalle modalità della condotta (penultima ed ultima pagina della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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