CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23897/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Fazio,con domiciliazione telematica come per legge- ricorrente -controDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione telematica come per legge- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3760/2023 depositatail 24/05/2023;Numero registro generale 17844/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 23897/2026Data pubblicazione 22/07/2026udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del4/06/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenerne la condanna acorrispondergli l’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. per i lavoridi ristrutturazione da essi effettuati, dopo l’emanazione del decreto ditrasferimento, nell’appartamento di Cappadocia, che era statoespropriato nei loro confronti, ma del quale essi erano rimastioccupanti, ignari dell’avvenuto trasferimento coattivo fino alla notificadel decreto di trasferimento, nella convinzione che la proceduraesecutiva fosse stata ritualmente dichiarata estinta.2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio e resistette alla domanda.3. Il Tribunale rigettò la domanda e ritenne comunque inammissibile sial’azione di ingiustificato arricchimento, sia quelle di cui all’art. 936cod. civ. che all’art. 1150 cod. civ.4. [OSCURATO:PERSONA] e la Proietti proposero impugnazione, che, nel ricostituitocontraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA], venne rigettata dalla Corted’appello di Roma, con sentenza n. 3760 del 24/05/2023.5. Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso percassazione, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].6. Risponde con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA].7. Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla qualeil Collegio lo ha trattenuto in decisione con termine di sessanta giorniper il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono nullità ed illegittimità dellasentenza impugnata per violazione e (o) falsa applicazione degli artt.2912 cod. civ., 586 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 primocomma, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello di Romaingiustamente ritenuto che il prezzo di vendita del bene subastator.g. n. 17844/2023ad. 4/06/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 7Numero registro generale 17844/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 23897/2026Data pubblicazione 22/07/2026includesse anche il valore delle opere eseguite dall’esecutato dopo ildecreto di trasferimento, quando invece il pignoramento immobiliaredoveva considerarsi cessato e non più in grado di spiegare i suoi effettiprevisti dall’art. 2912 cod. civ. una volta emesso e divenuto definitivoil decreto di trasferimento. I ricorrenti affermano che conl’emanazione del decreto di trasferimento erano cessati gli effetti delpignoramento e, pertanto, i beni realizzati dopo il decreto ditrasferimento dovevano ritenersi esclusi dal pignoramento e quindinon assoggettati all’espropriazione e, qualora ciò fosse accaduto,coloro che avevano realizzato le opere erano titolari di dirittoall’indennizzo.Il motivo è infondato.In primo luogo, la Corte, come già il Tribunale, ha applicatocorrettamente le norme di diritto, in quanto, secondo il costanteorientamento di questa Corte (Cass 28/06/2018 n. 17041; Cass.22/06/2021 n. 17811), i beni trasferiti a conclusione diun’espropriazione immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni deldecreto di trasferimento emesso ex art. 586 cod. proc. civ., cui vannoaggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendonoautomaticamente, ai sensi dell’art. 2912 cod. civ., come accessori,pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni, e quei beni che, pur nonespressamente menzionati nel predetto decreto, siano unitifisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante,come le accessioni propriamente dette. L’orientamento è condivisoanche dalla dottrina, che afferma che si tratta, nella specie, diun’estensione «automatica», che prescinde dall’iniziativa del creditoree che non fa venire meno l’unicità del pignoramento e ciò anchequalora vi fosse una specifica istanza del procedente.In secondo luogo, in via dirimente, il Collegio ritiene in ogni caso diprecisare che, se pure non si ritenesse applicabile l’art. 2912 cod. civ.per essere pacificamente le nuove opere state realizzate dopo lar.g. n. 17844/2023ad. 4/06/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 7Numero registro generale 17844/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 23897/2026Data pubblicazione 22/07/2026formale pronuncia del decreto di trasferimento, allora si deve ritenereapplicabile il regime dell’accessione, sicché si estende alla proprietàdell’immobile tutto ciò che viene ad esso stabilmente incorporato equindi anche le costruzioni pertinenziali e comunque i manufatti chefossero stati stabilmente realizzati su di esso.Pertanto, in tal senso ‒ se del caso ‒ emendata la qui impugnatasentenza, essa si sottrarrebbe comunque alle censure mossele,poiché difetterebbe, per tale ragione, la sussidiarietà dell’azione diingiustificato arricchimento.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono: nullità ed illegittimità totaledella sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degliartt. 936 e 1150 cod. civ. e 99 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte territorialeritenuto ingiustamente inammissibile l’azione residuale ex artt. 2041e ss. cod. civ. sull’erroneo presupposto che i coniugi Tocci - Proiettigià disponessero sin dall’origine di azioni tipiche a loro tutela e, insubordine, comunque per non avere qualificato d’ufficio la lorodomanda riconducendola alle predette azioni tipiche ai sensi degliartt. 936 e 1150 cod. civ., se esperibili.Il secondo motivo è anch’esso infondato, ma con correzione, poiché,nel momento in cui i debitori hanno inopinatamente eseguito le opere,essi non erano più proprietari, ma neppure detentori non qualificati(essendo cessato per legge il peculiare rapporto con il bene pignorato,sussistente tra il pignoramento e il trasferimento, in forza del decretoche ha disposto quest’ultimo) e appunto terzi, quindi andava applicatol’art. 936 cod. civ. e non l’art. 1150 cod. civ..Vi è, tuttavia, carenza di specificità sugli elementi per valutare laconvertibilità o la riqualificabilità della domanda originaria per carenzadi specificazione in ordine alla proposizione originaria, ossia sin dallaprima fase del giudizio di merito, dell’una o dell’altra azione, ai sensi,quindi, dell’art. 936 cd. civ. o dell’art. 1150 cod. civ., con conseguenter.g. n. 17844/2023ad. 4/06/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 7Numero registro generale 17844/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 23897/2026Data pubblicazione 22/07/2026preclusione anche a un’eventuale riqualificazione della stessa e, amaggior ragione, nel presente giudizio di legittimità.Sulla base di quanto riportato in ricorso, segnatamente alla pag. 1,ove sono trascritte le conclusioni prese dai Tocci - Proietti dinanzi alTribunale di Roma non risulta che vi fosse una richiesta di condannasulla base dell’art. 936, o in alterativa, dell’art. 1150 cod. civ. e ciòcomporta che il ricorso risulta carente, laddove richiama detti duearticoli, in punto di specificità, ai sensi, quindi, dell’art. 366, commaprimo, nn. 4 e 6, cod. proc. civ.3. Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano: nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazioneall’art. 360 primo comma, n. 4 cod. proc. civ. e per omessa pronunciain ordine ai motivi di appello b) e c) poiché la Corte d’appello ha loroimpedito di provare l’an e il quantum debeatur delle loro domande.Il motivo è inammissibile, in quanto, ritenute correttamente preclusedalla Corte d’appello, secondo quanto fin qui scritto, l’azione diarricchimento (perché non residuale) e comunque non ammesse(perché non risultanti formulate) quelle di cui agli artt. 936 cod. civ.e 1150 cod. civ., non poteva passarsi all’istruttoria sui relativipresupposti e sul quanto dovuto poiché era mancata la stessaconfigurabilità di un impoverimento patrimoniale, privo di causa, incapo ai Tocci - Proietti e quindi uno dei presupposti necessari affinchépotesse passarsi all’operazione, se del caso mediante consulenzatecnica di ufficio, del dovuto a titolo di indennizzo.4. Con il quarto e ultimo motivo i ricorrenti pongono censura di: nullitàdella sentenza impugnata per grave violazione dell’art. 132, commasecondo, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ. per motivazione apparente in ordine al rigetto delquarto ed ultimo motivo di appello, finalizzato al rigetto delladomanda ex art. 96 cod. proc. civ. del [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrentiaffermano che la Corte territoriale non aveva reso alcuna motivazioner.g. n. 17844/2023ad. 4/06/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 7Numero registro generale 17844/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 23897/2026Data pubblicazione 22/07/2026sulla loro prospettazione circa l’infondatezza della richiesta dellacontroparte di applicazione nei loro confronti della sanzioneprocessuale di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., conconseguente conferma implicita dell’irrogazione della detta sanzione.Il motivo è fondato: la Corte d’appello si limita ad affermare che nonsussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, commaterzo, cod. proc. civ. nella fase d’impugnazione, ma nulla afferma sulmotivo di appello volto all’espunzione della condanna per litetemeraria in primo grado. Alla pag. 5 della motivazione i giudici diappello affermano testualmente: «Non ricorrono i presupposti per lacondanna per lite temeraria anche in questa sede.»; eppure, alla pag.2 la Corte d’appello riporta come segue la parte di rilevanza delleconclusioni in fase d’impugnazione di merito dei Tocci - Proietti: « d)illegittima condanna per lite temeraria stante l’omessa motivazione inriferimento alla medesima nonché violazione dell’art. 96 c.p.c.laddove il Tribunale è incorso in un gravissimo errore di applicazioneposto che va esclusa qualsiasi ipotesi di dolo e malafede processualeo colpa grave degli attori sicché è contra legem la condanna perresponsabilità aggravata la quale, oltretutto, risultava indimostratanel quantum».La Corte d’appello cade, pertanto, in assoluta carenza di motivazionecirca le ragioni per le quali andava mantenuta la sanzione di cui all’art96, comma terzo, cod. proc. civ. irrogata ai Tocci - Proietti dalTribunale di Roma. La motivazione non può nemmeno essereintegrata, in carenza di qualsivoglia elemento offerto dalla Corteterritoriale ai fini della conferma della statuizione sul punto dellasentenza del Tribunale di Roma.La sentenza impugnata è, pertanto, fallace sul punto e va cassata.Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, pertanto, la causapuò essere decisa nel merito: al riguardo, la stessa necessità dicorreggere o correttamente intendere la motivazione con la quale lar.g. n. 17844/2023ad. 4/06/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 7Numero registro generale 17844/2023Numero sezionale 1983/2026Numero di raccolta generale 23897/2026Data pubblicazione 22/07/2026domanda originaria è stata dispiegata rende evidente la nonsussistenza dei presupposti per la condanna per responsabilitàaggravata; ne consegue, in esito alla cassazione della sentenza diappello soltanto su questo specifico punto, la riforma di quella diprimo grado con l’espunzione della condanna ai sensi dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ..Tuttavia, pure all’esito di tale decisione nel merito sul motivo diappello ingiustamente pretermesso e benché la stessa sia favorevoleagli odierni ricorrenti ed allora appellanti, la regolazione delle spesedi lite operata dalla Corte territoriale va confermata, stante comunquela complessiva soccombenza del Tocci e della Proietti.5. Le spese di questo giudizio di legittimità, atteso l’esito della lite, possonoessere integralmente compensate, ricorrendone idonee ragioni, daindividuare non ultimo nella fondatezza dell’impugnazione conriferimento all’immotivata conferma dell’applicazione della sanzionedi cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e nella parzialecorrezione della sentenza d’appello operata in relazione al primo e alsecondo motivo. P.Q.MLa Corte rigetta il primo, dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo;accoglie il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivoaccolto e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente l’appello e, in riformadella sentenza di primo grado, ne espunge la condanna ai sensi dell’art. 96,terzo comma, cod. proc. civ.; conferma le statuizioni della Corte d’appellosulle spese.Compensa le spese del giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di Cassazione in data 4/06/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 17844/2023ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. VallePag. 7 di 7