CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 02946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6237-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] CVLGLM6OTO1A794M, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] CLMGCR54H261919I, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. AVEZZANA N. 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositato il 19/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] vicenda qui al vaglio è stata riassunta dal relatore nei termini seguenti: « - La Corte d'appello di Brescia in composi.ione collegiale, per quel che qui rileva, rigettò la domanda d'equo indennizzo, per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare, proposta da [OSCURATO:PERSONA],i5ari, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali propongono ricorso sulla base di due motivi; - il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. osserva Con i due correlati motivi i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 4, 1. n. 89 / 2001, in relazione all'art. 6, § 1, CEDU, 1 primo protocollo addizionale e agli arti. 111 e 117 Cos t.; violazione degli arti. 327 od. proc. civ., 119 legge fall, e degli arti'. 58, l. n. 69 / 2009, 150, CO. 1, d. lgs. n. 5 / 2006, nonché 150, co. 1, d. 1gs. n. 5 / 2006. In sintesi, espongono i ricorrenti di essere stati ammessi, quali creditori al passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] (dichiarato il 13 / 6/ 2002) in data 5 / 3/ 2003; P8/ 3/ 2019 veniva reso esecutivo per la prima volta il rz:parto finale, con il quale i ricorrenti, tutti lavoratori dipendenti, venivano soddisfatti per l'ammesso credito; il 18/ 4/ 2019, a cagione di mutamento fiscale, il curatore Ric. 2022 n. 06237 sez. M2 - ud. 28-10-2022 -2- dichiarava nuovamente esecutivo il piano; fallimento veniva chiuso il 31 /12/ 2019. Con ricorso del 18 /11 / 2019 gli oonenti avevano chiesto l'equo indennizzo per la non ragionevole durata della procedura. La Corte d'appello di Brescia, assumono i ricorrenti, 'aveva confuso il momento in cui è cessata la'sofferenza' per l'irragionevole durata del fallimento (coincidente con la data di pagamento del credito ammesso), con il momento di inizio del decorso del termine semestrale", che non si era consumato, avendo i medesimi proposto la domanda il 18 /11 / 2019, prima della chiusura del fallimento del 31 /12/ 2019. Il ricorso risulta manifestamente fondato alla luce di quanto statuito di recente da questa Corte, la quale ha chiarito che: "A seguito della riforma della legge fallimentare operata con il d. lgs. n. 5, 9 /1 / 2006, entrata in vigore il 16 / 7 / 2006, l'art. 114, co. 1, legge fallimentare dispone che pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione'. Il testo del medesimo articolo precedentemente in vigore, che si limitava ad affermare l'obbligo di restituzione del pagamento nel caso di rwocnione positivamente esperita contro i creditori ammessi (art. 102), non statuiva, per il resto, il generale divieto di npetibilità dei predetti pagamenti. Pare che l'introduzione "expressis verbis" del principio dimpetibilità debba essere tenuto in conto. Risulta, pertanto, certo che solo 17on la riforma si è assegnato al riparto il carattere della defìnitività. Di conseguenza, senza che occorra esercitarsi nelle più varie ipotesi astrattamente configurabili, una tale stabilità non potrebbe riconoscersi al testo previgente. Non assume rilievo di segno contrario la circostana che anche il nuovo testo normativo fa salvo il caso della restituzione in conseguenza dell'accoglimento di domande di revocazione; trattasi, per vero, di evenienza ecceionale, che non mina l'ordinaria definitività della statuizione, dal quale far decorrere il termine semestrale ex Pinto. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che il termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, previsto dall'ad. 4 della 1. n. Ric. 2022 n. 06237 sez. M2 - ud. 28-10-2022 -3- 89 del 2001, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo presupposto e, una volta llirato, non può essere riaperto, peraltro a tempo indeterminato, per effetto del ricorso per revocnione della sentenza conclusiva del processo presupposto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 e 5 cod. proc. civ., trattandosi di un meo di impugnckione straordinario, non legato da "rapporto di unicità" con il giudkio di cognkione concluso con sentenza passata in giudicato (Se 6, n. 552,11 /1 / 2017, Rv. 642555). L'e.q)ressa previsione dell'irripetibilità e, per altro verso, l'inilevatka del mantenimento dell'obbligo di restittkione, anche nella nuova disciplina, in caso di positivo eserckio delfckione di revoca ione, impongono discostarsi dal diverso orientamento che trapela dall'ordinarka di questa Sqione n. 6081 del 4/ 3 / 2020. Da ciò deriva che, sotto la vigena del vecchio testo normativo, i creditori, pur soddisfatti, solo dal provvedimento di chiusura de/fallimento vedono stabilivarsi definitivamente la loro posione e, quindi, dall'irrevocabilità di quest'ultimo provvedimento decorrerà il semestre di cui all'art. 4, L n. 89/2001 (per l'individuckione del preciso dies a quo si veda, da ultimo, Cass. n. 8088 / 2019)" 2, n. 9590, 24/ 3 / 2022; la massima Rv. 664322, nel n'assumere il principio appare, per vero, non agevolmente comprensibile -. Or poiché la procedura risulta essere stata avviata in epoca ben anteriore alla riforma del 2006 la proposkione della domanda appare tempestiva>>. [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria del controricorrente, reputando non sussistere evidenza decisoria, rimette la trattazione alla pubblica udienza. P.Q.M. rimette il r