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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 07636/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26988/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N . 110 ( P . 5 SC .

A ) , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]'AQUILA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2018n. 26988 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 1257/2018 depositata il 20/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ex sezione distaccata di Tropea, [OSCURATO:PERSONA] per accertare e dichiarare che egli era proprietario deg li appartamenti sottotetto postial piano quarto (terzo catastale) del fabbricato sitonel Comune di Tropea, largo Vulcano, riportata nel nuovo catasto del Comune al foglio 5 particella 140 , sub 11 e su b 12 e, conseguentemente, condannare il convenuto a restituire nella piena e libera disponibilità dell’attore le porzioni di sottotetto sovrastanti gli appartamenti posti al terzo ( catastalmente secondo)piano del fabbricato e alla demolizione dei due manufatti realizzati sul sottotetto sovrastanti i predetti appartamenti con condanna per i danni subiti nella misura di euro

25.000. L’attore precisava di aver acquistato con rogito del notaio Scardamaglia in data 14 novembre 2002 da [OSCURATO:PERSONA] l’appartamento sito al terzo piano dello stabile di largo Vulcano con annessa area del pertinente sottotetto individuata al nuovo catasto al foglio 2 particella 134 sub 7 e di aver reso abitabile la parte non occupata dal Toraldo, realizzando i due appartamenti sopraindicati (oggi al nuovo catasto di Tropea foglio 5 particella 140 sub 11 e 12 ). [OSCURATO:PERSONA] p recisava che il convenuto Toraldo eraproprietario in forza del rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 13 luglio 1994 di un appartamento riportato al catasto foglio 2 Ric. 2018n. 26988 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 particella 134 sub 8 e oggi foglio 5 particella 140 sub 8 , composto da due piani. [OSCURATO:PERSONA] do pretendeva anche la prop rietà del sottotetto sovrastante l’appartamento d ell’attore e deteneva senza titolo due porzioni del sottotetto sui quali insistevano due manufatti abusivi impedendoglienel’utilizzo.

2. Si costituiva il Toraldo che rivendicava l ’intera proprietà del sottotetto e, dunque , chiedeva il rigetto della domanda dell’attore con domanda riconvenzionale alla restituzione della parte del sottotetto occupata abusivamente e con ordine di procedere alla chiusura degli accessi realizzati.

3. Il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda dell’attore e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], condannava [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione e al ripristino della porzione del sottotetto dell’immobile di cui è causa.

4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. La Corte d’Appello di Catanzaro rigettava tutti i motivi di impugnazione del Fraone salvo quello di ultrapetizione in relazione alla domanda di ripristino mai proposta dal Toraldo e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del sottotetto in favore di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la sua domanda ex articolo 1150 c.p.c.

In particolare, la C o rte d’ A ppello evidenziava che la proprietà del sottotetto doveva determinarsi principalmente in base ai titoli e solo in subordinein applicazione della presunzione di comunione ex articolo 1117 c.c. qualora risultasse destinato all’uso comune.

Nel caso di specie , dall’esame dei rispettivi titoli di proprietà , il sottotetto risultava essere di esclusiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo non poteva sottacersi che il vano sottotetto risultava Ric. 2018n. 26988 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 menzionato sia nell’atto di acquisto della dante causa di Toraldo che nelsuo atto di acquisto mentre lo stesso non poteva dirsi per la controparte nelcui atto di acquisto non era indicato.

La Corte d’Appello riteneva corretta la qualificazione della domanda come azione di rivendicazione sussistendo un conflitto tra titoli.

Quanto alla domanda ex articolo 1150 c.c. riteneva che la stessa dovesse essere rigettata, essendo rimasta sfornita di prova e non potendosi accertare i miglioramenti e la relativa indennità mediante c.t.u. .

Infine , riteneva fondato il motivo relativo alla ultra petizione rispetto alla riduzione in pristino non richiesta dal Toraldo.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la s uddetta sentenza sulla base di quattromotivi di ricorso.

7. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso.

8. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 342 e 161 c.p.c.

Il ricorrente con l’appello aveva richiesto l’accertamento della proprietà del sottotetto e la restituzione di due porzioni dello stesso.

La s entenza avrebbe omesso ogni indagine in ordine alla natura del sottotetto come vano autonomo ovvero pertinenziale nonché in ordine alla consequenziale applicabilità dell’articolo 818 c.c. limitandosi al mero esame dei titoli.

In particolare, secondo il ricorrente, nei propri atti risulterebbe l’acquisto anche del sottotetto come bene pertinenziale derivante dall’acquisto effettuato dalla sua dante causa [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza dai Ric. 2018n. 26988 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 titoli in atti risulterebbe che il Toraldo aveva acquistato il sottotetto da [OSCURATO:PERSONA] che a sua volta lo aveva dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] che non era il proprietario e, dunque si tratterebbe di un acquisto a non domino.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente aveva dedotto che il sottotetto era inabitabile e, dunque, costituiva una mera camera d’aria con funzione di pertinenza e di isolamento del suo appartamento sottostante , sicché il motivo richiedeva una ricostruzione fattuale diversa da quella del giudice di primo grado dovendosi considerare il sottotetto come accessorio del l’appartamento ceduto essendo appunto una camera d’aria dello stesso.

La Corte d'Appello aveva anche omessodi esaminare un fatto storico decisivo rappresentato dall’inabitabilità o impraticabilità del sottotetto in data anteriore all’acquisto del ricorrente, fatto pacifico nel giudizio di primo grado e risultante da i documenti allegati, quali la relazione del geometra De M onte , la relazione tecnica dell’11 novembre 2002 e l’esposto del 4 novembre 2002.

La sentenza di primo grado aveva erroneamente affermato che il sottotetto era un vano autonomo e quella di secondo grado avrebbe omesso di valutare la dedotta im praticabilità quale fatto storico decisivo senza prendere posizione sulla natura del sottotetto,passando direttamente all’esame di titoli.

L’omissione del fatto storico del sottotetto che fino alla trasformazione in mansarda abitabile era una mera camera d’aria a servizio di protezione del sottostante appartamento d agli eventi Ric. 2018n. 26988 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 atmosferici è assolutamente decisiva ai fini dell’interpretazione del rogito del notaio Corso nell’atto di tr asferimento da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] sua dante causa.

Nell’ipotesi in cui il giudice avesse accettato tale fatto storico avrebbe dovuto riconoscere lo stesso non essendo espressamente emozionato in forza del principio sancito dall’articolo 818 c.c. seguiva come pertinenza il bene principale. 2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondato il primoe inammissibile il secondo.

In primo luogo, deve osservarsi che non è oggetto di contestazione il fatto che nei titoli di acquisto del ricorrente il sottotetto non sia indicato mentre lo stesso risulti presente in quelli dei danti causa del Toraldo.

Il ricorrente invoca l’art. 818 c.c. che prevede che gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze se non è diversamente disposto.

Nella specie il Tribunale nel giudizio di primo grado ha escluso che il sottotetto costituisse una pertinenza essendo un vano autonomo che l’originario proprietario [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto per sé al momento di cedere una parte dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA], dante causa del ricorrente.

La Corte d’Appello sulla scorta di tale natura non pertinenziale ha ritenuto di esaminare i titoli di proprietà , verificando che dagli stessi la proprietà del bene in contestazione risultava in capo al Toraldo.Infatti, nei titoli prodotti dal Fraone il riferimento al sottotetto non risulta così come in quelli della sua dante causa che ha acquistato l’appartamento privo del Ric. 2018n. 26988 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 sottotetto.

Di conseguenza, secondo la Corte d'Appello, il Fraone ha acquistato solo l’appartamento mentre, sempre come risulta dall’esame dei titoli, l’intero sottotetto è di proprietà del Toraldo, essendo menzionato nel suo atto di acquisto e in quello della sua dante causa [OSCURATO:PERSONA] erede di [OSCURATO:PERSONA] originario unico proprietario.

Ritiene il collegio che l a motivazione della Corte d’Appello implichi necessar iamente la condivisione della valutazione di non pertinenzialità del sottotetto operata dal giudice di primo grado , sicchéla censura del ricorrente secondo cui il giudice di secondo grado ha omesso di indagare la natura del sottotetto è infondata.

Infatti, la Corte d’Appello ha confermato l’interpretazione dei titoli effettuata dal Tribunale secondo cui l’atto del 1957 di acquisto di [OSCURATO:PERSONA] non ricomprendeva il bene in contestazione che era escluso dalla vendita.

Dunque, la natura non pertinenzialedel sottotetto è stata affermata unitamente all’interpretazione del titolo di acquisto di [OSCURATO:PERSONA], dante causa del Fraone.

Quest’ultimo, dunque, non lo ha mai acquistato e, per di più, il medesimo sottotetto alla data del suo acquisto dalla Rotolo , nel 2002, era già in proprietà di [OSCURATO:PERSONA] che sin dal 13 luglio 1994 aveva regolarmente trascritto il suo acquisto, con atto a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA],da [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta , aveva regolarmente trascritto il suo acquisto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], atti opponibilial Fraone.

Dunque, la pronuncia della Corte d’Appello ha tenuto conto del rilievo di non pertinenzialità del bene e lo ha ritenuto non provato alla stregua della motivazione del giudice di primo grado e dei titoli di acquisto.

In ogni caso, secondo consolidata Ric. 2018n. 26988 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 giurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 - 01; Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 - 01; Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 - 01); analogamente non si configura il vizio di omessa pronuncia, pur in difetto di un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, quando la decisione adottata comporta necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Sez. 6 - 1, n. 15255 del 04/06/2019,Rv. 654304 -01).

Peraltro, la presunta e non dimostrata natura pertinenziale del sottotetto è smentita anche dal fatto che lo stesso è stato trasformato in appartamento e che presenta caratteristiche tali da non potersi considerare avente la funzione di mera camera d’aria.

In ogni caso, come si è detto, al di là delle caratteristiche strutturali che escludono la pertinenzialità, la Corte d’Appello ha confermato l’interpretazione del titolo data dal giudice di primo grado che ha escluso che l’acquisto di [OSCURATO:PERSONA], dante causa del Fraone, comprendesse il trasferimento del sottotetto, tanto che era restato il legame strutturale del medesimo sottotetto con l’appartamento di proprietà del venditore ([OSCURATO:PERSONA]) nel Ric. 2018n. 26988 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 quale esisteva l’unica scala di accesso al medesimo sottotetto e della continuità del medesimo sottotetto con l’appartamento del suddetto [OSCURATO:PERSONA].

Dunque, la Corte d’Appello ha confermato l’interpretazione dei titoli effettuata dal Tribunale, ritenendo che l’atto del 1957 non ricomprendeva il bene in contestazione che era escluso dalla vendita.

A questo proposito il ricorrente omette di considerare che, ai sensi del secondo comma dell’art. 818 c.c.: Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.

In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: In ipotesi di alienazione di un bene immobile unitamente ad una sua pertinenza senza alcuna menzione di quest'ultima nella nota di trascrizione, ove l'autore provveda ad una successiva alienazione del solo bene pertinenziale con tempestiva trascrizione, il secondo avente causa che non trovi trascritto l'acquisto dell'immobile pertinenziale contro l'alienante, ma trovi solo la trascrizione del bene principale, può avvalersi di questo difetto per fare prevalere il proprio acquisto limitatamente alla pertinenza, indipendentemente da ogni indagine sulla buona o malafede (Sez. 2, Sent.n. 1471 del 2022).

In conclusione, sulla base dell’interpretazione data dal Tribunale e confermata dalla Corte d'Appello, il sottotetto non è mai stato ceduto da [OSCURATO:PERSONA] alla dante causa del Fraone sia perché non era una pertinenza sia perché tale era la volontà risultante dal titolo. [OSCURATO:PERSONA], dunque, non ha mai acquistato il sottotetto per effetto dell’automatismo di cui all’art. 818 c.c. e per di più,alla data del suo acquisto, nel 2002, il medesimo sottotetto sin dal 1981 era stato ceduto a [OSCURATO:PERSONA] , dante causa di Ric. 2018n. 26988 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 [OSCURATO:PERSONA], con atto regolarmente trascritto e opponibile al Fraone.

Con riferimento alla censura di omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dall’impraticabilità del sottotetto che ne dimostrerebbe la sua natura pertinenziale, deve osservarsi che la stessa è inammissibileper plurime ragioni .

In primo luogo, si verte in ipotesi di c.d.

“doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, sicché il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile.

Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012).

Non può sottacersi, peraltro, una seconda ragione di inammissibilità in quanto la dedotta impraticabilità del sottotetto risultante dalla documentazione indicata dal ricorrente e in particolare dallaplanimetria allegata al titolo di acquisto del 1981 non implica in alcun modo la sussistenza di un vincolo pertinenziale all’atto di cessione del 1957.

Dunque , la non praticabilità del sottotetto, così genericamente dedotta, non è un elemento decisivo.

Infine, come si è detto, anche ammessa la natura pertinenziale del sottotetto, l’acquisto del Toraldo regolarmente trascritto e comprendente il sottotetto sarebbe comunque opponibile al Fraone (Sez. 2, Sent.n. 1471 del 2022).

Ric. 2018n. 26988 sez.

S2 - ud. 10/02/2023

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 948, 949 e 2697c.c..

La censura attiene alla qualificazione della domanda come azione di rivendicazione mentre quella proposta in relazione al sottotetto sovrastante l’appartamento del Fraone e in suo possesso era un’azione negatoria volta ad accertare l’inesistenza del diritto di proprietà della controparte.

V iceversa , la domanda del Toraldo era di rivendica.

Di conseguenza la C orte d’ A ppello avrebbe dovuto rigettare la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] perché il suo titolo di acquisto, a differenza di quello della sua dante causa, non contempla va espressamente il sottotetto.

Peraltro, il T ora l do non avrebbe mai fornito la prov a gravante sullo stesso ex articolo 2697 c.c. di essere proprietario del sottotetto inteso come vano autonomo. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

La qualificazione della domanda è attività propria del giudice di merito che , al di là delle formule e dalle parole utilizzate dalla parte, deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (Sez.

L- , Ordinanza n. 19435 del 20/07/2018, Rv. 649970 -01).

Nella specie la Corte d'Appello ha correttamente qualificato la domanda del Fraone come di rivendica affermando che la stessa presuppone un confl itto tra titoli.

Peraltro, nella specie il ricorrente deduce l’erronea qualificazione della sua originaria domanda al solo fine di porre a carico del Toraldo , l’onere probatorio in ordine alla proprietà della parte di sottotetto in suo Ric. 2018n. 26988 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 possesso e sovrastante i l suo appartamento che il convenuto Toraldo con la domanda riconvenzionale ha rivendicato come proprio.

Sul punto, tuttavia, nessuna violazione dell’art. 2697 c.c. è dato riscontrare, posto che la decisione della Corte d’Appello si è fondata proprio sulla prova da parte del Toraldo della proprietà dell’intero sottotettocome risultante sia dal suo titolo di acquisto che da quello della sua dante causa.

Infatti, s i legge nella sentenza che il vano sottotetto risulta menzionato sia nell’atto di acquisto della dante causa di Toraldo che nelsuo atto di acquisto .

In tale ultimo atto - riportato integralmente nel ricorso - risulta pacificamente che il bene comprato dal Toraldo e venduto da [OSCURATO:PERSONA] era pervenuto a quest’ultima per acquisto a tiolo oneroso dai fratelli Tommaso, Caterina, Maria, Concetta e [OSCURATO:PERSONA] con atto ricevuto dal notaio Larovere il 1° settembre 1981 e tale atto per ammissione dello stesso ricorrente menzionava espressamente il sottotetto.

I l ricorrente con la censura in esame si limita ad asserire che il bene non è espressamente indicato nell’atto del Toraldo ma non si confronta con la descrizione contenuta nell’atto che , invece , secondo il Tribunale e la Corte d'Appello ricomprendeva anche il sottotetto.

Sotto questo profilo, dunque, la censura è inammissibile.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato violazione degli articoli 112 e 161 c.p.c.

La censura attiene alla trasformazione del sottotetto ad opera del ricorrente che lo aveva trasformato in una mansarda abitabile di più ampia consistenza di superficie e volume rispetto all’originario sottotetto inabitabile e dunque l’impossibilità di Ric. 2018n. 26988 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 restituzione di un sottotetto oramai trasformato.

Il vizio dell’impugnata sentenza consisterebbe nel fatto di aver totalmente omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inesistenza dell’oggetto della domanda riconvenzionale. 4.1Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

La questione posta con il motivo in esame oltre ad essere del tutto generica non risulta proposta in appello.

Infatti , nell’elencazione dei quattro motivi di appello formulati dal ricorrente non vi è alcun riferimento all’omessa pronuncia del giudice di primo grado sull’inesistenza dell’oggetto della domanda riconvenzionale del Toraldo e lo stesso ricorrente afferma di av er sollevato la suddetta eccezione solo in primo grado (pag. 19 del ricorso).

Infatti , l’appello del Fraone si è fondato sul rigetto della sua domanda ex art. 1150 c.c. di condanna del Toraldo al pagamento dell’indennità corrispondente all’aumento di valore del sottotetto per effetto dei miglioramenti apportati e il fatto che il possessore ha effettuato delle migliorie non fa venir meno il diritto delproprietario alla restituzione del bene.

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2018n. 26988 sez.

S2 - ud. 10/02/2023 La Corte rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 4500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26988/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N . 110 ( P . 5 SC . A ) , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]'AQUILA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2018n. 26988 sez. S2 - ud. 10/02/2023 -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 1257/2018 depositata il 20/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ex sezione distaccata di Tropea, [OSCURATO:PERSONA] per accertare e dichiarare che egli era proprietario deg li appartamenti sottotetto postial piano quarto (terzo catastale) del fabbricato sitonel Comune di Tropea, largo Vulcano, riportata nel nuovo catasto del Comune al foglio 5 particella 140 , sub 11 e su b 12 e, conseguentemente, condannare il convenuto a restituire nella piena e libera disponibilità dell’attore le porzioni di sottotetto sovrastanti gli appartamenti posti al terzo ( catastalmente secondo)piano del fabbricato e alla demolizione dei due manufatti realizzati sul sottotetto sovrastanti i predetti appartamenti con condanna per i danni subiti nella misura di euro 25.000. L’attore precisava di aver acquistato con rogito del notaio Scardamaglia in data 14 novembre 2002 da [OSCURATO:PERSONA] l’appartamento sito al terzo piano dello stabile di largo Vulcano con annessa area del pertinente sottotetto individuata al nuovo catasto al foglio 2 particella 134 sub 7 e di aver reso abitabile la parte non occupata dal Toraldo, realizzando i due appartamenti sopraindicati (oggi al nuovo catasto di Tropea foglio 5 particella 140 sub 11 e 12 ). [OSCURATO:PERSONA] p recisava che il convenuto Toraldo eraproprietario in forza del rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 13 luglio 1994 di un appartamento riportato al catasto foglio 2 Ric. 2018n. 26988 sez. S2 - ud. 10/02/2023 particella 134 sub 8 e oggi foglio 5 particella 140 sub 8 , composto da due piani. [OSCURATO:PERSONA] do pretendeva anche la prop rietà del sottotetto sovrastante l’appartamento d ell’attore e deteneva senza titolo due porzioni del sottotetto sui quali insistevano due manufatti abusivi impedendoglienel’utilizzo. 2. Si costituiva il Toraldo che rivendicava l ’intera proprietà del sottotetto e, dunque , chiedeva il rigetto della domanda dell’attore con domanda riconvenzionale alla restituzione della parte del sottotetto occupata abusivamente e con ordine di procedere alla chiusura degli accessi realizzati. 3. Il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la domanda dell’attore e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], condannava [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione e al ripristino della porzione del sottotetto dell’immobile di cui è causa. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. La Corte d’Appello di Catanzaro rigettava tutti i motivi di impugnazione del Fraone salvo quello di ultrapetizione in relazione alla domanda di ripristino mai proposta dal Toraldo e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del sottotetto in favore di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la sua domanda ex articolo 1150 c.p.c. In particolare, la C o rte d’ A ppello evidenziava che la proprietà del sottotetto doveva determinarsi principalmente in base ai titoli e solo in subordinein applicazione della presunzione di comunione ex articolo 1117 c.c. qualora risultasse destinato all’uso comune. Nel caso di specie , dall’esame dei rispettivi titoli di proprietà , il sottotetto risultava essere di esclusiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo non poteva sottacersi che il vano sottotetto risultava Ric. 2018n. 26988 sez. S2 - ud. 10/02/2023 menzionato sia nell’atto di acquisto della dante causa di Toraldo che nelsuo atto di acquisto mentre lo stesso non poteva dirsi per la controparte nelcui atto di acquisto non era indicato. La Corte d’Appello riteneva corretta la qualificazione della domanda come azione di rivendicazione sussistendo un conflitto tra titoli. Quanto alla domanda ex articolo 1150 c.c. riteneva che la stessa dovesse essere rigettata, essendo rimasta sfornita di prova e non potendosi accertare i miglioramenti e la relativa indennità mediante c.t.u. . Infine , riteneva fondato il motivo relativo alla ultra petizione rispetto alla riduzione in pristino non richiesta dal Toraldo. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la s uddetta sentenza sulla base di quattromotivi di ricorso. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. 8. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 342 e 161 c.p.c. Il ricorrente con l’appello aveva richiesto l’accertamento della proprietà del sottotetto e la restituzione di due porzioni dello stesso. La s entenza avrebbe omesso ogni indagine in ordine alla natura del sottotetto come vano autonomo ovvero pertinenziale nonché in ordine alla consequenziale applicabilità dell’articolo 818 c.c. limitandosi al mero esame dei titoli. In particolare, secondo il ricorrente, nei propri atti risulterebbe l’acquisto anche del sottotetto come bene pertinenziale derivante dall’acquisto effettuato dalla sua dante causa [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza dai Ric. 2018n. 26988 sez. S2 - ud. 10/02/2023 titoli in atti risulterebbe che il Toraldo aveva acquistato il sottotetto da [OSCURATO:PERSONA] che a sua volta lo aveva dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] che non era il proprietario e, dunque si tratterebbe di un acquisto a non domino. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente aveva dedotto che il sottotetto era inabitabile e, dunque, costituiva una mera camera d’aria con funzione di pertinenza e di isolamento del suo appartamento sottostante , sicché il motivo richiedeva una ricostruzione fattuale diversa da quella del giudice di primo grado dovendosi considerare il sottotetto come accessorio del l’appartamento ceduto essendo appunto una camera d’aria dello stesso. La Corte d'Appello aveva anche omessodi esaminare un fatto storico decisivo rappresentato dall’inabitabilità o impraticabilità del sottotetto in data anteriore all’acquisto del ricorrente, fatto pacifico nel giudizio di primo grado e risultante da i documenti allegati, quali la relazione del geometra De M onte , la relazione tecnica dell’11 novembre 2002 e l’esposto del 4 novembre 2002. La sentenza di primo grado aveva erroneamente affermato che il sottotetto era un vano autonomo e quella di secondo grado avrebbe omesso di valutare la dedotta im praticabilità quale fatto storico decisivo senza prendere posizione sulla natura del sottotetto,passando direttamente all’esame di titoli. L’omissione del fatto storico del sottotetto che fino alla trasformazione in mansarda abitabile era una mera camera d’aria a servizio di protezione del sottostante appartamento d agli eventi Ric. 2018n. 26988 sez. S2 - ud. 10/02/2023 atmosferici è assolutamente decisiva ai fini dell’interpretazione del rogito del notaio Corso nell’atto di tr asferimento da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] sua dante causa. Nell’ipotesi in cui il giudice avesse accettato tale fatto storico avrebbe dovuto riconoscere lo stesso non essendo espressamente emozionato in forza del principio sancito dall’articolo 818 c.c. seguiva come pertinenza il bene principale. 2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondato il primoe inammissibile il secondo. In primo luogo, deve osservarsi che non è oggetto di contestazione il fatto che nei titoli di acquisto del ricorrente il sottotetto non sia indicato mentre lo stesso risulti presente in quelli dei danti causa del Toraldo. Il ricorrente invoca l’art. 818 c.c. che prevede che gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze se non è diversamente disposto. Nella specie il Tribunale nel giudizio di primo grado ha escluso che il sottotetto costituisse una pertinenza essendo un vano autonomo che l’originario proprietario [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto per sé al momento di cedere una parte dell’immobile a [OSCURATO:PERSONA], dante causa del ricorrente. La Corte d’Appello sulla scorta di tale natura non pertinenziale ha ritenuto di esaminare i titoli di proprietà , verificando che dagli stessi la proprietà del bene in contestazione risultava in capo al Toraldo.Infatti, nei titoli prodotti dal Fraone il riferimento al sottotetto non risulta così come in quelli della sua dante causa che ha acquistato l’appartamento privo del Ric. 2018n. 26988 sez. S2 - ud. 10/02/2023 sottotetto. Di conseguenza, secondo la Corte d'Appello, il Fraone ha acquistato solo l’appartamento mentre, sempre come risulta dall’esame dei titoli, l’intero sottotetto è di proprietà del Toraldo, essendo menzionato nel suo atto di acquisto e in quello della sua dante causa [OSCURATO:PERSONA] erede di [OSCURATO:PERSONA] originario unico proprietario. Ritiene il collegio che l a motivazione della Corte d’Appello implichi necessar iamente la condivisione della valutazione di non pertinenzialità del sottotetto operata dal giudice di primo grado , sicchéla censura del ricorrente secondo cui il giudice di secondo grado ha omesso di indagare la natura del sottotetto è infondata. Infatti, la Corte d’Appello ha confermato l’interpretazione dei titoli effettuata dal Tribunale secondo cui l’atto del 1957 di acquisto di [OSCURATO:PERSONA] non ricomprendeva il bene in contestazione che era escluso dalla vendita. Dunque, la natura non pertinenzialedel sottotetto è stata affermata unitamente all’interpretazione del titolo di acquisto di [OSCURATO:PERSONA], dante causa del Fraone. Quest’ultimo, dunque, non lo ha mai acquistato e, per di più, il medesimo sottotetto alla data del suo acquisto dalla Rotolo , nel 2002, era già in proprietà di [OSCURATO:PERSONA] che sin dal 13 luglio 1994 aveva regolarmente trascritto il suo acquisto, con atto a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA],da [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta , aveva regolarmente trascritto il suo acquisto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], atti opponibilial Fraone. Dunque, la pronuncia della Corte d’Appello ha tenuto conto del rilievo di non pertinenzialità del bene e lo ha ritenuto non provato alla stregua della motivazione del giudice di primo grado e dei titoli di acquisto. In ogni caso, secondo consolidata Ric. 2018n. 26988 sez. S2 - ud. 10/02/2023 giurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 - 01; Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 - 01; Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 - 01); analogamente non si configura il vizio di omessa pronuncia, pur in difetto di un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, quando la decisione adottata comporta necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Sez. 6 - 1, n. 15255 del 04/06/2019,Rv. 654304 -01). Peraltro, la presunta e non dimostrata natura pertinenziale del sottotetto è smentita anche dal fatto che lo stesso è stato trasformato in appartamento e che presenta caratteristiche tali da non potersi considerare avente la funzione di mera camera d’aria. In ogni caso, come si è detto, al di là delle caratteristiche strutturali che escludono la pertinenzialità, la Corte d’Appello ha confermato l’interpretazione del titolo data dal giudice di primo grado che ha escluso che l’acquisto di [OSCURATO:PERSONA], dante causa del Fraone, comprendesse il trasferimento del sottotetto, tanto che era restato il legame strutturale del medesimo sottotetto con l’appartamento di proprietà del venditore ([OSCURATO:PERSONA]) nel Ric. 2018n. 26988 sez. S2 - ud. 10/02/2023 quale esisteva l’unica scala di accesso al medesimo sottotetto e della continuità del medesimo sottotetto con l’appartamento del suddetto [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, la Corte d’Appello ha confermato l’interpretazione dei titoli effettuata dal Tribunale, ritenendo che l’atto del 1957 non ricomprendeva il bene in contestazione che era escluso dalla vendita. A questo proposito il ricorrente omette di considerare che, ai sensi del secondo comma dell’art. 818 c.c.: Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici. In proposito deve richiamarsi il seguente principio di diritto: In ipotesi di alienazione di un bene immobile unitamente ad una sua pertinenza senza alcuna menzione di quest'ultima nella nota di trascrizione, ove l'autore provveda ad una successiva alienazione del solo bene pertinenziale con tempestiva trascrizione, il secondo avente causa che non trovi trascritto l'acquisto dell'immobile pertinenziale contro l'alienante, ma trovi solo la trascrizione del bene principale, può avvalersi di questo difetto per fare prevalere il proprio acquisto limitatamente alla pertinenza, indipendentemente da ogni indagine sulla buona o malafede (Sez. 2, Sent.n. 1471 del 2022). In conclusione, sulla base dell’interpretazione data dal Tribunale e confermata dalla Corte d'Appello, il sottotetto non è mai stato ceduto da [OSCURATO:PERSONA] alla dante causa del Fraone sia perché non era una pertinenza sia perché tale era la volontà risultante dal titolo. [OSCURATO:PERSONA], dunque, non ha mai acquistato il sottotetto per effetto dell’automatismo di cui all’art. 818 c.c. e per di più,alla data del suo acquisto, nel 2002, il medesimo sottotetto sin dal 1981 era stato ceduto a [OSCURATO:PERSONA] , dante causa di Ric. 2018n. 26988 sez. S2 - ud. 10/02/2023 [OSCURATO:PERSONA], con atto regolarmente trascritto e opponibile al Fraone. Con riferimento alla censura di omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dall’impraticabilità del sottotetto che ne dimostrerebbe la sua natura pertinenziale, deve osservarsi che la stessa è inammissibileper plurime ragioni . In primo luogo, si verte in ipotesi di c.d. “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, sicché il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Non può sottacersi, peraltro, una seconda ragione di inammissibilità in quanto la dedotta impraticabilità del sottotetto risultante dalla documentazione indicata dal ricorrente e in particolare dallaplanimetria allegata al titolo di acquisto del 1981 non implica in alcun modo la sussistenza di un vincolo pertinenziale all’atto di cessione del 1957. Dunque , la non praticabilità del sottotetto, così genericamente dedotta, non è un elemento decisivo. Infine, come si è detto, anche ammessa la natura pertinenziale del sottotetto, l’acquisto del Toraldo regolarmente trascritto e comprendente il sottotetto sarebbe comunque opponibile al Fraone (Sez. 2, Sent.n. 1471 del 2022). Ric. 2018n. 26988 sez. S2 - ud. 10/02/2023 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 948, 949 e 2697c.c.. La censura attiene alla qualificazione della domanda come azione di rivendicazione mentre quella proposta in relazione al sottotetto sovrastante l’appartamento del Fraone e in suo possesso era un’azione negatoria volta ad accertare l’inesistenza del diritto di proprietà della controparte. V iceversa , la domanda del Toraldo era di rivendica. Di conseguenza la C orte d’ A ppello avrebbe dovuto rigettare la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] perché il suo titolo di acquisto, a differenza di quello della sua dante causa, non contempla va espressamente il sottotetto. Peraltro, il T ora l do non avrebbe mai fornito la prov a gravante sullo stesso ex articolo 2697 c.c. di essere proprietario del sottotetto inteso come vano autonomo. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La qualificazione della domanda è attività propria del giudice di merito che , al di là delle formule e dalle parole utilizzate dalla parte, deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (Sez. L- , Ordinanza n. 19435 del 20/07/2018, Rv. 649970 -01). Nella specie la Corte d'Appello ha correttamente qualificato la domanda del Fraone come di rivendica affermando che la stessa presuppone un confl itto tra titoli. Peraltro, nella specie il ricorrente deduce l’erronea qualificazione della sua originaria domanda al solo fine di porre a carico del Toraldo , l’onere probatorio in ordine alla proprietà della parte di sottotetto in suo Ric. 2018n. 26988 sez. S2 - ud. 10/02/2023 possesso e sovrastante i l suo appartamento che il convenuto Toraldo con la domanda riconvenzionale ha rivendicato come proprio. Sul punto, tuttavia, nessuna violazione dell’art. 2697 c.c. è dato riscontrare, posto che la decisione della Corte d’Appello si è fondata proprio sulla prova da parte del Toraldo della proprietà dell’intero sottotettocome risultante sia dal suo titolo di acquisto che da quello della sua dante causa. Infatti, s i legge nella sentenza che il vano sottotetto risulta menzionato sia nell’atto di acquisto della dante causa di Toraldo che nelsuo atto di acquisto . In tale ultimo atto - riportato integralmente nel ricorso - risulta pacificamente che il bene comprato dal Toraldo e venduto da [OSCURATO:PERSONA] era pervenuto a quest’ultima per acquisto a tiolo oneroso dai fratelli Tommaso, Caterina, Maria, Concetta e [OSCURATO:PERSONA] con atto ricevuto dal notaio Larovere il 1° settembre 1981 e tale atto per ammissione dello stesso ricorrente menzionava espressamente il sottotetto. I l ricorrente con la censura in esame si limita ad asserire che il bene non è espressamente indicato nell’atto del Toraldo ma non si confronta con la descrizione contenuta nell’atto che , invece , secondo il Tribunale e la Corte d'Appello ricomprendeva anche il sottotetto. Sotto questo profilo, dunque, la censura è inammissibile. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato violazione degli articoli 112 e 161 c.p.c. La censura attiene alla trasformazione del sottotetto ad opera del ricorrente che lo aveva trasformato in una mansarda abitabile di più ampia consistenza di superficie e volume rispetto all’originario sottotetto inabitabile e dunque l’impossibilità di Ric. 2018n. 26988 sez. S2 - ud. 10/02/2023 restituzione di un sottotetto oramai trasformato. Il vizio dell’impugnata sentenza consisterebbe nel fatto di aver totalmente omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inesistenza dell’oggetto della domanda riconvenzionale. 4.1Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. La questione posta con il motivo in esame oltre ad essere del tutto generica non risulta proposta in appello. Infatti , nell’elencazione dei quattro motivi di appello formulati dal ricorrente non vi è alcun riferimento all’omessa pronuncia del giudice di primo grado sull’inesistenza dell’oggetto della domanda riconvenzionale del Toraldo e lo stesso ricorrente afferma di av er sollevato la suddetta eccezione solo in primo grado (pag. 19 del ricorso). Infatti , l’appello del Fraone si è fondato sul rigetto della sua domanda ex art. 1150 c.c. di condanna del Toraldo al pagamento dell’indennità corrispondente all’aumento di valore del sottotetto per effetto dei miglioramenti apportati e il fatto che il possessore ha effettuato delle migliorie non fa venir meno il diritto delproprietario alla restituzione del bene. 5. Il ricorso è rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2018n. 26988 sez. S2 - ud. 10/02/2023 La Corte rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 4500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamen
Sentenza Cassazione n. 07636/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris