CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 agosto 2021
Cassazione n. 40809/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 17/01/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Kate TASSONE, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Potenza ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 03 agosto 2021 dal Tribunale di Potenza, avente a oggetto una sbarra e il relativo lucchetto di chiusura apposti sul un'area di sua proprietà gravata da servitù di passaggio, in relazione al delitto di cui agli artt. 610 e 81 cod. pen., per avere reiteratamente impedito e ostacolato il passaggio della persona offesa. 2.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a un unico motivo, denunciando il difetto assoluto di motivazione in ordine ai criteri di scelta della misura, mancando totalmente lo scrutinio dei profili della proporzionalità, adeguatezza e gradualità declinati dall'art. 275 cod. proc. pen., e pacificamente ritenuti estensibili anche alle misure cautelari reali. Si contesta, in primis, la sussistenza del diritto di servitù, e, per altro verso, si evoca la compromissione del diritto di proprietà del ricorrente, il cui fondo, mediante la eliminazione della interclusione da lui stesso realizzata, risulta così esposto al passaggio di chicchessia e ad azioni furtive, peraltro, già verificatesi. Inoltre, si sostiene che l'accesso al fondo della persona offesa sarebbe possibile anche attraverso suolo pubblico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato e non meritano accoglimento le doglianze con esso prospettate. 1.Preliminarmente, si osserva che la questione relativa alla sussistenza o meno della servitù di passaggio in favore di ALAMPRESE Filomena, sul fondo del ricorrente, e quella relativa alla stessa possibilità di accedevi anche mediante una strada vicinale a uso pubblico ( possibilità di cui dà atto l'ordinanza impugnata, laddove il Collegio afferma che il fondo rustico della persona offesa non è affatto intercluso, bensì raggiungibile anche attraverso un percorso diverso da quello praticabile sull'area di proprietà SUOZZO, anche da una strada Statale, ma, decisamente, negata dal Comune di Venosa, come risulta da attestazione rilasciata dal Responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), è riservata alla sede di merito oggetto del giudizio principale di cognizione, in cui grava sull'imputato l'onere della prova della inesistenza della servitù di passaggio. 2.Nella fase cautelare, come è noto, le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., della ipotesi criminosa individuata, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravità e, quanto al "periculum in mora", da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, anche laddove il sequestro sia finalizzato alla confisca facoltativa( sez. Un. 36959 del 24/06/2021 Cc. (dep. 11/10/2021 ) [OSCURATO:PERSONA]. 281848). In più di un'occasione, le Sezioni Unite (Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua; Sez. Un. n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc. Botticelli e altri), pronunciandosi sul tema dell'onere motivazionale del sequestro del corpo del reato, hanno riconosciuto l'importanza, nella valutazione dell'an e del quomodo della scelta ablativa, del cosiddetto test di proporzione. Detti principi valgono anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato, atteso che la stessa qualificazione della "cosa" come pertinente al reato, presuppone la indicazione del perimetro investigativo, della ipotesi di reato per cui si procede, della finalità perseguita con il sequestro (Sez. 6 n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949 - 02). Si è, in sintesi, affermato che la soluzione che riconosce la necessità di siffatto onere argomentativo è «l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo», tra cui certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In sostanza, la portata precettiva delle richiamate previsioni richiede che le ragioni del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endo-processuale perseguito (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.). La valorizzazione dell'onere motivazionale consente, come sottolineato dalla più attenta dottrina, di tenere "sotto controllo" l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali e i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art.1 del Primo rotocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla Corte Edu. Non è superfluo ricordare che, in ambito sovranazionale, il principio di proporzionalità è costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEDU (cfr. Corte EDU, Grande Camera, del 5/1/2000, Beyeler c. Italia; Corte EDU, Grande Camera, del 16/7/2014, Alisic c. Bosnia e Erzegovina, nonché, nella declinazione della residualità della misura, Corte EDU del 21/2/1986, James e altri c. [OSCURATO:PERSONA]), giacche il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio "eccessivo" nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Corte Edu 13 dicembre2016, S.C. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. c. Romania). Sul fronte del diritto interno, anche la Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni, e anche di recente, come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta, effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionalità. Con la sentenza sul "caso Ilva", si è affermato che nessun valore costituzionale può divenire "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche, che il bilanciamentc deve essere condotto dal legislatore e controllato dal Giudice delle leggi secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, fermo restando che non è consentito un «sacrificio del [ .1 nucleo essenziale» di alcuna delle istanze in conflitto (Corte cost., sentenza n. 85 del 2013). D'altro canto, da tempo, nella giurisprudenza di legittimità, si sono ritenuti applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art.275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 3 , n. 12500 del 15/12/2011 - dep. 2012, Sartori, Rv. 252223Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, Rv. 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509). Detti principi impongono al giudice di motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, modulando quello disposto - qualora ciò sia possibile - in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto a vincolo anche oltre le effettive necessità dettate dall'esigenza cautelare che si intende arginare, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 2 - , n. 29687 del 28/05/2019, Rv. 276979). Si richiede, certamente, una delicata operazione di bilanciamento in cui la valutazione attiene alla peculiarità del caso concreto, alla ragionevolezza della soluzione, al bilanciamento tra valori, all'equità, giustificata dalla natura degli interessi in gioco, che chiamano in causa il rapporto tra sicurezza e riservatezza, intesa come «diritto alla non intromissione da parte de/potere pubblico e di soggetti privati nella sfera individuale della persona», dal momento che ogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, richiede che l'interfe-enza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria). Il principio di proporzionalità segna, dunque, il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali risulta legittima, cosicchè, deve escludersi la possibilità di un'estensione ingiustificata e irragionevole del vincolo in difetto di un nesso diretto di causalità dall'illecito e, qualora ciò risulti impossibile, il giudice è tenuto a rendere adeguata motivazione circa l'impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari ovvero modulando quello disposto - ove possibile. 3. E, tuttavia, i predetti principi risultano evocati, nel caso in scrutinio, in maniera non pertinente, giacchè, se è vero che il provvedimento impugnato, una volta individuata, nella finalità impeditiva, la base giustificativa dell'intervento cautelare, ha omesso di esplicitare le ragioni della ritenuta coerenza del provvedimento ablativo con le istanze difensive a tutela del diritto di proprietà, è parimenti evidente come le deduzioni del ricorrente circa i gravi effetti compressivi e/o compromissivi del diritto di proprietà, che sarebbero conseguiti al sequestro della sbarra e del relativo lucchetto di chiusura - costituiti dal ripristino del libero accesso sul fondo da parte del proprietario del fondo dominante nonché di terzi - risultino prive di pregio. E, invero, in primo luogo, non si vede come la apposizione sul fondo di una sbarra possa risultare idonea a impedire il passaggio, quantomeno a piedi, soprattutto di malintenzionati, cosicchè, già solo sulla base di tale osservazione, è lecito dubitare dell'affermazione che detta misura fosse funzionale a tutelare il diritto di proprietà del Suozzo; per le stesse ragioni, essa certamente non costituisce un valido deterrente per chi avesse intenzioni preda Lode. Se questa è la situazione reale con la quale confrontarsi, risulta difficile anche operare quel bilanciamento tra le opposte esigenze, che è alla base del c.d. test di proporzionalità, proprio per la scarsa attitudine inibitoria della misura difensiva ab origine individuata dal Suozzo, rispetto alla quale poco o nulla può avere inciso il vincolo cautelare. E, invero, non può non evidenziarsi come - rispetto alla denunciata esigenza di tutela della proprietà - il ricorrente avrebbe la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative, come la allocazione di una telecamera, oppure affidandosi a un servizio di guardiania, o optando per altre misure analoghe che consentirebbero, con reale efficacia, di esercitare un pieno controllo sull'accesso al suo fondo. Ecco, allora, che il test di proporzionalità risulta inconferente, giacchè il sequestro della sbarra apposta sul fondo rustico, oltre a non comprimere effettivamente il diritto di proprietà, lascia al proprietario la libertà di ricorrere ad altre, più adeguate, rectius, proporzionate, misure volte alla tutela del diritto da lui vantato. 3. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e conda