Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19832/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ark [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale locale ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere detenuto presso la sua abitazione 1,5 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, grammi 30,3 di ketamina, 90 grammi di marijuana corrispondenti a 788 dosi medie singole e 87,33 grammi di hashish corrispondenti a 1.278 dosi singole.

Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: l'inosservanza di norme processuali di norme stabilite a pena di nullità, atteso che il "dispositivo della sentenza d'appello risulta carente della descrizione del processo di primo grado"; la contraddittorietà della motivazione atteso che la Corte territoriale, pur avendo operato la riduzione della pena rispetto al primo grado di giudizio, ha mantenuto la condanna senza fornire adeguata motivazione circa la persistenza delle esigenze cautelari che 2giustificherebbero il mantenimento della misura "degli arresti domiciliari"; l'inosservanza di norme processuali, avendo la sentenza impugnata violato l'art. 130 cod. proc. pen. applicando il rimedio della correzione dell'errore materiale per sanare l'omessa statuizione relativa alle pene accessorie e alle spese di mantenimento in carcere.

Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati a pag. 1 e ss. della sentenza impugnata), le censure, anche laddove prospettate come rivolte alla specifica motivazione di secondo grado, sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale.

Si tratta, dunque, di censure da considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

A parte la assoluta genericità del primo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello nel dispositivo della sentenza richiamata la sentenza del primo giudice, parzialmente riformata in punto di trattamento sanzionatorio, deve essere rilevato che la Corte territoriale, rigettando il motivo di censura afferente l'omessa statuizione in merito all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento in carcere, ha correttamente rilevato che detta omissione non costituisce causa di nullità richiamando espressamente l'art. 546 comma 3 cod. proc. pen. e in conformità al disposto di cui all'art. 535 comma 3 cod. proc. pen.

«qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130 cod. proc. pen.».

Il richiamo alla pronuncia di questa Corte di legittimità (Sez. 6, n. 9398 del 06/03/2023 è mal posto atteso che la vicenda riguardava la condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere di soggetto che si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

La stessa sentenza evocata, invero, in parte motiva argomenta che «le cosiddette spese di "mantenimento" dell'imputato durante il periodo di custodia cautelare (sono) le spese sostenute dallo Stato per il periodo di detenzione in carcere, non potendosi per converso ipotizzare la sussistenza di spese di "mantenimento" nel periodo in cui l'imputato è ristretto agli arresti domiciliari, durante il quale è già onerato di tutte le spese relative alle sue esigenze di vita» laddove dalla intestazione della sentenza di primo grado risulta che lo stesso si trovava "in custodia cautelare in carcere". 3Inconferente appare la doglianza che afferisce al giudizio di sopravvenuta sproporzione della misura cautelare cui il ricorrente è in atto sottoposto.

Si tratta di questione eccentrica rispetto alla valutazione del merito su cui la Corte territoriale era chiamata a pronunciarsi.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ark [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale locale ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere detenuto presso la sua abitazione 1,5 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, grammi 30,3 di ketamina, 90 grammi di marijuana corrispondenti a 788 dosi medie singole e 87,33 grammi di hashish corrispondenti a 1.278 dosi singole. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: l'inosservanza di norme processuali di norme stabilite a pena di nullità, atteso che il "dispositivo della sentenza d'appello risulta carente della descrizione del processo di primo grado"; la contraddittorietà della motivazione atteso che la Corte territoriale, pur avendo operato la riduzione della pena rispetto al primo grado di giudizio, ha mantenuto la condanna senza fornire adeguata motivazione circa la persistenza delle esigenze cautelari che 2giustificherebbero il mantenimento della misura "degli arresti domiciliari"; l'inosservanza di norme processuali, avendo la sentenza impugnata violato l'art. 130 cod. proc. pen. applicando il rimedio della correzione dell'errore materiale per sanare l'omessa statuizione relativa alle pene accessorie e alle spese di mantenimento in carcere. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati a pag. 1 e ss. della sentenza impugnata), le censure, anche laddove prospettate come rivolte alla specifica motivazione di secondo grado, sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. Si tratta, dunque, di censure da considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). A parte la assoluta genericità del primo motivo di ricorso, avendo la Corte di appello nel dispositivo della sentenza richiamata la sentenza del primo giudice, parzialmente riformata in punto di trattamento sanzionatorio, deve essere rilevato che la Corte territoriale, rigettando il motivo di censura afferente l'omessa statuizione in merito all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento in carcere, ha correttamente rilevato che detta omissione non costituisce causa di nullità richiamando espressamente l'art. 546 comma 3 cod. proc. pen. e in conformità al disposto di cui all'art. 535 comma 3 cod. proc. pen. «qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130 cod. proc. pen.». Il richiamo alla pronuncia di questa Corte di legittimità (Sez. 6, n. 9398 del 06/03/2023 è mal posto atteso che la vicenda riguardava la condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere di soggetto che si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. La stessa sentenza evocata, invero, in parte motiva argomenta che «le cosiddette spese di "mantenimento" dell'imputato durante il periodo di custodia cautelare (sono) le spese sostenute dallo Stato per il periodo di detenzione in carcere, non potendosi per converso ipotizzare la sussistenza di spese di "mantenimento" nel periodo in cui l'imputato è ristretto agli arresti domiciliari, durante il quale è già onerato di tutte le spese relative alle sue esigenze di vita» laddove dalla intestazione della sentenza di primo grado risulta che lo stesso si trovava "in custodia cautelare in carcere". 3Inconferente appare la doglianza che afferisce al giudizio di sopravvenuta sproporzione della misura cautelare cui il ricorrente è in atto sottoposto. Si tratta di questione eccentrica rispetto alla valutazione del merito su cui la Corte territoriale era chiamata a pronunciarsi. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19832/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris