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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 04106/2023

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9005/2018R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, viale Paioli n. 43, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],rappresentat i e difesi il primo in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., ed il secondo dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine delricorso, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , Via dei Portoghesi12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n. 5418/02/2017 , depositata il 21 settembre 2017; SILENZIO-[OSCURATO:PERSONA] R.G.

N.9005/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 ex art. 23, comma 8- bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; -Rilevato che:

1. D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] impugnavano, con separati ricorsi,il silenzio- rifiuto maturato sull’istanza di rimborso di una ritenuta IRPEF operata dal Comune di Gioia del Colle, ai sensi dell’art. 81, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,su una indennitàdi esproprio liquidata in data 18 giugno 2012 e relativa ad un decreto di esproprio del 17 dicembre 2012, emesso in relazione ad un terreno oggetto di precedente occupazione in data 20 maggio 1982.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma , ri uniti i ricorsi, con sentenza n. 25865/52/2015, depositata il 9 dicembre 2015, li accoglieva, annullando il silenzio - rifiuto in oggetto.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio , con sentenza n. 5418/02/2017 , pronunciata 9 maggio 2017 e depositata in segreteria il 21 settembre 2017, accoglieval’appello, compensando le spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], sulla base di ottomotivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

R.G.

N.9005/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. All’udienza pubblica del 26 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti ed il P.M. hanno rassegnato oralmente le proprie conclusioni, a seguito di apposita istanza di discussione orale. -Considerato che:

6. Preliminarmente va rilevato che i ricorrenti ha nno presentato istanza di rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, che merita accoglimento.

Infatti, il presente giudizio è connesso ad altro giudizio, di identico tenore e contenuto, proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], germano dei ricorrenti, iscritto al n. 2361/2022 R.G., e per il quale non è stata ancora fissata l’udienza di discussione.

Tale altro giudizio riguarda la medesima vicenda espropriativa (terreno sito in Gioia del Colle, in comproprietà tra ognuno dei fratelli D’[OSCURATO:PERSONA]), e la medesima vicenda tributaria (ritenuta d’acconto operata dal Comune espropriante, della quale si chiede la restituzione.

Alla luce della depositata istanza di riunione, appare quindi opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta e dell’eventuale riunione con il ricorso iscritto al n. 2361/2022 R.G.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso, ai fini della trattazione congiunta e dell’eventuale riunione del presente ricorso con il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9005/2018R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, viale Paioli n. 43, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],rappresentat i e difesi il primo in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., ed il secondo dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine delricorso, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , Via dei Portoghesi12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n. 5418/02/2017 , depositata il 21 settembre 2017; SILENZIO-[OSCURATO:PERSONA] R.G. N.9005/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 ex art. 23, comma 8- bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; -Rilevato che: 1. D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA] impugnavano, con separati ricorsi,il silenzio- rifiuto maturato sull’istanza di rimborso di una ritenuta IRPEF operata dal Comune di Gioia del Colle, ai sensi dell’art. 81, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,su una indennitàdi esproprio liquidata in data 18 giugno 2012 e relativa ad un decreto di esproprio del 17 dicembre 2012, emesso in relazione ad un terreno oggetto di precedente occupazione in data 20 maggio 1982. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma , ri uniti i ricorsi, con sentenza n. 25865/52/2015, depositata il 9 dicembre 2015, li accoglieva, annullando il silenzio - rifiuto in oggetto. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio , con sentenza n. 5418/02/2017 , pronunciata 9 maggio 2017 e depositata in segreteria il 21 settembre 2017, accoglieval’appello, compensando le spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], sulla base di ottomotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. R.G. N.9005/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. All’udienza pubblica del 26 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti ed il P.M. hanno rassegnato oralmente le proprie conclusioni, a seguito di apposita istanza di discussione orale. -Considerato che: 6. Preliminarmente va rilevato che i ricorrenti ha nno presentato istanza di rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, che merita accoglimento. Infatti, il presente giudizio è connesso ad altro giudizio, di identico tenore e contenuto, proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], germano dei ricorrenti, iscritto al n. 2361/2022 R.G., e per il quale non è stata ancora fissata l’udienza di discussione. Tale altro giudizio riguarda la medesima vicenda espropriativa (terreno sito in Gioia del Colle, in comproprietà tra ognuno dei fratelli D’[OSCURATO:PERSONA]), e la medesima vicenda tributaria (ritenuta d’acconto operata dal Comune espropriante, della quale si chiede la restituzione. Alla luce della depositata istanza di riunione, appare quindi opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta e dell’eventuale riunione con il ricorso iscritto al n. 2361/2022 R.G. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso, ai fini della trattazione congiunta e dell’eventuale riunione del presente ricorso con il ricor
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