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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40363/2023

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 novembre 1966 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 9 maggio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTITE le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e come parte civile costituita deposita conclusioni e nota spese . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che avEva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del fatto e aveva affermato la responsabilità di quest'ultimo per i reati di truffa e appropriazione indebita nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA], contestati ai capi A e B della rubrica; la corte ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa e rideterminato la pena inflitta per il delitto di appropriazione indebita in danno di [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo civilistico a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] il danno derivante dalla condotta contestata al capo C, dalla quale questi era stato assolto.

Avverso la detta sentenza propongono distinti ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.[OSCURATO:PERSONA], condannato in ordine al delitto di appropriazione indebita per avere trattenuto somme di denaro liquidate in favore del suo cliente [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo B, deduce, con unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 646 commi 1 e 3 cod.pen. e il travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva in quanto la corte di appello ha omesso di valutare un documento scritto acquisito in dibattimento e comprovante l'autorizzazione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente per l'incasso delle spese legali e della percentuale sulle somme accreditate al [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha affermato che il rapporto tra difensore e cliente si basa su un mandato professionale in virtù del quale il professionista ha diritto a pretendere il pagamento della prestazione eseguita e ha sostenuto che l'avvocato non disponeva di alcun documento volto a far valere un eventuale diverso accordo sulla definizione del compenso, che doveva essere stipulato in forma scritta ad substantiam.

La Corte tuttavia non ha considerato che agli atti vi è un documento denominato "autorizzazione all'incasso delle spese legali e della percentuale sul recupero e disposizioni di accreditamento" sottoscritto dal signor [OSCURATO:PERSONA], come stabilito dalla perizia grafica.

Tale documento, unitamente all'emissione di regolare fattura di 10.000 C da parte del [OSCURATO:PERSONA], dimostra che l'imputato ha agito senza dolo e sulla base di un accordo scritto tra le parti sull'importo delle spese legali da versare al difensore, che non riteneva di appropriarsi di denaro altrui.

3. [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile civile in ordine alle condotte di cui al capo C, propone ricorso, deducendo: 3.1 vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ai soli effetti civili del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai fatti contestati al capo C come esercizio arbitrario, laddove le condotte minacciose del [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute idonee a coartare la volontà del [OSCURATO:PERSONA], mentre questi non è mai stato condizionato dai comportamenti del [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Con separato ricorso, depositato nella veste di parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA] lamenta che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto dal reato di trufra contestato al capo A, in quanto la condotta del predetto non può essere scissa in due fasi e i comportamenti truffaldini dell'imputato sono strettamente connessi all'appropriazione indebita.

La compagnia assicurativa aveva erogato la somma di oltre 17.000 C e al [OSCURATO:PERSONA] è stata versata soltanto la somma di 7000 euro, in quanto [OSCURATO:PERSONA] ha occultato al cliente la vera entità dell'importo ricevuto.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili per le ragioni che verranno esposte. 2.L'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e generico.

Il fatto che ha dato origine al presente procedimento penale è pacifico: all'esito di un giudizio civile, conclusosi con un accordo extragiudiziale e transattivo, la compagnia assicurativa accreditava in favore del [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], la somma complessiva di oltre 17.000 C, di cui 2700 a titolo di onorari per l'attività professionale svolta; il difensore tratteneva la somma di 10.000 euro e consegnava al [OSCURATO:PERSONA] solo circa 7000 euro.

Questa Corte di legittimità si è in più occasioni occupata di stabilire i criteri per individuare la condotta appropriativa nell'ipotesi in cui il cliente trattenga le somme liquidate nel giudizio civile da controparte e comprensive and 'e delle competenze professionali del difensore, con il precipuo incarico di versarle allo stesso.

E' appena il caso di rammentare che i requisiti giuridici perché possa ritenersi configurabile il reato di cui all'art. 646 c.p., sono i seguenti: a) l'appartenenza dei beni oggetto di appropriazione, ad un terzo in virtù di un titolo giuridico; b) il possesso legittimo dei suddetti beni da parte del terzo; c) la volontà di interversione del possesso, la qual cosa si verifica quando il possessore effettua e rende esplic to al proprietario del bene, l'interversione del possesso ossia la sua volontà di non restituire più il bene del quale ha il possesso; d) l'ingiusto profitto.

Infatti, la ratio dell'art. 646 c.p., "deve essere individuata nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della res, dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso della stessa"( Cass. 11628/1989, RV 182001) Nel caso di specie, il legale ricevendo da parte della compagnia assicurativa la liquidazione delle somme spettanti al proprio cliente, comprensive di quelle per il suo onorario, in forza di un mandato ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA], ha trattenuto per sé un importo di gran lunga superiore a quanto indicato dalla compagnia assicurativa in quietanza.

Il ricorrente non contesta detta ricostruzione in punto di fatto, ma lamenta che la corte di merito avrebbe trascurato l'esistenza di un documento scritto, denominato "Autorizzazione all'incasso delle spese legali e della percentuale sul recupero e disposizioni di accreditamento", sottoscritto dal C:oco, da cui emergerebbe la prova che era stata concordata per iscritto una diversa distribuzione degli importi liquidati dalla controparte e che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna volontà di appropriarsi del denaro del proprio cliente, ma aveva operato nell'ambito degli accordi intercorsi con il cliente.

Tale censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

La corte d'appello ha infatti osservato che l'imputato non ha esibito alcuna scrittura da cui emerga il diverso accordo sulla distribuzione degli importi intercorso con il suo cliente e il documento indicato dal ricorrente si risolve in una mera delega alla riscossione e non supporta la prospettazione difensiva.

In ogni caso la corte ha sottolineato che l'imputato non poteva ignorare l'illiceità di un accordo non scritto, secondo cui gli sarebbe spettato come compenso quanto liquidato in misura superiore ai 5.000 C, qualunque fossero gli importi liquidati.

La corte ha poi osservato che gli eventuali diversi accordi intercorsi tra avvocato e cliente sarebbero comunque stati espressamente vietati dal quarto comma dell'art. 13 della legge n. 247 del 2012, che ha stabilito il divieto di quelle pattuizioni in forza delle quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione e non una somma predeterminata, mentre [OSCURATO:PERSONA] con un simile patto si sarebbe appropriato di una somma indeterminata che, nel caso di specie, risultava superiore a quanto consegnato al cliente.

Il collegio di secondo grado ha pertanto concluso che, anche a volere ritenere provata l'esistenza di uno specifico accordo intercorso tra il legale e il cliente, lo stesso non inciderebbe sul giudizio di colpevolezza, trattandosi comunque di un patto nullo e inidoneo a scriminare la condotta del difensore; né l'eventuale esistenza di detta clausola scritta escluderebbe il dolo dell'imputato in quanto, nella sua veste professionale, non poteva ignorarne la nullità e , di conseguenza, il carattere illecito della sua condotta.

La fattura prodotta in giudizio dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], da cui risulta l'importo di 10.000 C a titolo di onorari, anziché supportare l'assunto difensivo, palesa che il ricorrente ha trattenuto una somma di gran lunga superiore a quella liquidata in suo favore da parte della compagnia assicurativa.

Non ricorre il supposto travisamento della prova per omissione e deve ritenersi incensurabile la motivazione resa dalla corte in quanto ha preso in considerazione la prospettazione difensiva e l'ha ritenuta inidonea a scagionare l'imputato; deve, di contro, osservarsi che il ricorrente non si confronta con la motivazione della corte, sicchè la doglianza formulata con il ricorso non supera ill vaglio di ammissibilità.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nella veste di responsabile civile è manifestamente infondato poiché lamenta la inidoneità delle minacce pronunziate da esso ricorrente all'indirizzo del [OSCURATO:PERSONA] e finalizzate a coartare la volontà di quest'ultimo e a condizionarne la libertà morale.

La corte ha motivatamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia formulato esplicite minacce nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] con l'intento di ottenere la restituzione delle somme da questi trattenute, e ha richiamato al riguardo non soltanto le dichiarazioni della persona offesa ma anche quelle della teste Dauccia e le trascrizioni delle conversazioni tra presenti prodotte dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge il tenore inequivoco delle minacce che appaiono idonee ad intimidire il loro destinatario, il quale infatti aveva sporto querela per essere tutelato rispetto al male prospettatoglli.4.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella veste di parte civile è inammissibile poiché censura la pronunzia assolutoria a favore di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa contestato al capo A dell'epigrafe, ma non invoca alcuna statuizione ai fini civili, né nell'esposizione dei motivi vi è un implicito riferimento alla conseguente condanna al risarcimento del danno cagionato al [OSCURATO:PERSONA].

Giova ricordare che l'impugnazione della parte civile non può essere diretta ad ottenere una modifica delle statuizioni penali, limitando l'art. 576 cod. proc. pen. il potere di impugnazione della stessa ai capi della sentenza di condanna riguardanti l'azione civile nonché alle sentenze di proscioglimento (Sez. 3, Sentenza n. 5860 del 12/10/2011 Ud. (dep. 15/02/2012 ) Rv. 252120 - 01)

5. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

In ragione della reciproca soccombenza, il collegio ritiene di compensare tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Compensa fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

Roma 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 novembre 1966 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 9 maggio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTITE le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e come parte civile costituita deposita conclusioni e nota spese . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che avEva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del fatto e aveva affermato la responsabilità di quest'ultimo per i reati di truffa e appropriazione indebita nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA], contestati ai capi A e B della rubrica; la corte ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa e rideterminato la pena inflitta per il delitto di appropriazione indebita in danno di [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo civilistico a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] il danno derivante dalla condotta contestata al capo C, dalla quale questi era stato assolto. Avverso la detta sentenza propongono distinti ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.[OSCURATO:PERSONA], condannato in ordine al delitto di appropriazione indebita per avere trattenuto somme di denaro liquidate in favore del suo cliente [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo B, deduce, con unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 646 commi 1 e 3 cod.pen. e il travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva in quanto la corte di appello ha omesso di valutare un documento scritto acquisito in dibattimento e comprovante l'autorizzazione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente per l'incasso delle spese legali e della percentuale sulle somme accreditate al [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha affermato che il rapporto tra difensore e cliente si basa su un mandato professionale in virtù del quale il professionista ha diritto a pretendere il pagamento della prestazione eseguita e ha sostenuto che l'avvocato non disponeva di alcun documento volto a far valere un eventuale diverso accordo sulla definizione del compenso, che doveva essere stipulato in forma scritta ad substantiam. La Corte tuttavia non ha considerato che agli atti vi è un documento denominato "autorizzazione all'incasso delle spese legali e della percentuale sul recupero e disposizioni di accreditamento" sottoscritto dal signor [OSCURATO:PERSONA], come stabilito dalla perizia grafica. Tale documento, unitamente all'emissione di regolare fattura di 10.000 C da parte del [OSCURATO:PERSONA], dimostra che l'imputato ha agito senza dolo e sulla base di un accordo scritto tra le parti sull'importo delle spese legali da versare al difensore, che non riteneva di appropriarsi di denaro altrui. 3. [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile civile in ordine alle condotte di cui al capo C, propone ricorso, deducendo: 3.1 vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ai soli effetti civili del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai fatti contestati al capo C come esercizio arbitrario, laddove le condotte minacciose del [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute idonee a coartare la volontà del [OSCURATO:PERSONA], mentre questi non è mai stato condizionato dai comportamenti del [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Con separato ricorso, depositato nella veste di parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA] lamenta che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto dal reato di trufra contestato al capo A, in quanto la condotta del predetto non può essere scissa in due fasi e i comportamenti truffaldini dell'imputato sono strettamente connessi all'appropriazione indebita. La compagnia assicurativa aveva erogato la somma di oltre 17.000 C e al [OSCURATO:PERSONA] è stata versata soltanto la somma di 7000 euro, in quanto [OSCURATO:PERSONA] ha occultato al cliente la vera entità dell'importo ricevuto.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili per le ragioni che verranno esposte. 2.L'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e generico. Il fatto che ha dato origine al presente procedimento penale è pacifico: all'esito di un giudizio civile, conclusosi con un accordo extragiudiziale e transattivo, la compagnia assicurativa accreditava in favore del [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], la somma complessiva di oltre 17.000 C, di cui 2700 a titolo di onorari per l'attività professionale svolta; il difensore tratteneva la somma di 10.000 euro e consegnava al [OSCURATO:PERSONA] solo circa 7000 euro. Questa Corte di legittimità si è in più occasioni occupata di stabilire i criteri per individuare la condotta appropriativa nell'ipotesi in cui il cliente trattenga le somme liquidate nel giudizio civile da controparte e comprensive and 'e delle competenze professionali del difensore, con il precipuo incarico di versarle allo stesso. E' appena il caso di rammentare che i requisiti giuridici perché possa ritenersi configurabile il reato di cui all'art. 646 c.p., sono i seguenti: a) l'appartenenza dei beni oggetto di appropriazione, ad un terzo in virtù di un titolo giuridico; b) il possesso legittimo dei suddetti beni da parte del terzo; c) la volontà di interversione del possesso, la qual cosa si verifica quando il possessore effettua e rende esplic to al proprietario del bene, l'interversione del possesso ossia la sua volontà di non restituire più il bene del quale ha il possesso; d) l'ingiusto profitto. Infatti, la ratio dell'art. 646 c.p., "deve essere individuata nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della res, dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso della stessa"( Cass. 11628/1989, RV 182001) Nel caso di specie, il legale ricevendo da parte della compagnia assicurativa la liquidazione delle somme spettanti al proprio cliente, comprensive di quelle per il suo onorario, in forza di un mandato ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA], ha trattenuto per sé un importo di gran lunga superiore a quanto indicato dalla compagnia assicurativa in quietanza. Il ricorrente non contesta detta ricostruzione in punto di fatto, ma lamenta che la corte di merito avrebbe trascurato l'esistenza di un documento scritto, denominato "Autorizzazione all'incasso delle spese legali e della percentuale sul recupero e disposizioni di accreditamento", sottoscritto dal C:oco, da cui emergerebbe la prova che era stata concordata per iscritto una diversa distribuzione degli importi liquidati dalla controparte e che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna volontà di appropriarsi del denaro del proprio cliente, ma aveva operato nell'ambito degli accordi intercorsi con il cliente. Tale censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. La corte d'appello ha infatti osservato che l'imputato non ha esibito alcuna scrittura da cui emerga il diverso accordo sulla distribuzione degli importi intercorso con il suo cliente e il documento indicato dal ricorrente si risolve in una mera delega alla riscossione e non supporta la prospettazione difensiva. In ogni caso la corte ha sottolineato che l'imputato non poteva ignorare l'illiceità di un accordo non scritto, secondo cui gli sarebbe spettato come compenso quanto liquidato in misura superiore ai 5.000 C, qualunque fossero gli importi liquidati. La corte ha poi osservato che gli eventuali diversi accordi intercorsi tra avvocato e cliente sarebbero comunque stati espressamente vietati dal quarto comma dell'art. 13 della legge n. 247 del 2012, che ha stabilito il divieto di quelle pattuizioni in forza delle quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione e non una somma predeterminata, mentre [OSCURATO:PERSONA] con un simile patto si sarebbe appropriato di una somma indeterminata che, nel caso di specie, risultava superiore a quanto consegnato al cliente. Il collegio di secondo grado ha pertanto concluso che, anche a volere ritenere provata l'esistenza di uno specifico accordo intercorso tra il legale e il cliente, lo stesso non inciderebbe sul giudizio di colpevolezza, trattandosi comunque di un patto nullo e inidoneo a scriminare la condotta del difensore; né l'eventuale esistenza di detta clausola scritta escluderebbe il dolo dell'imputato in quanto, nella sua veste professionale, non poteva ignorarne la nullità e , di conseguenza, il carattere illecito della sua condotta. La fattura prodotta in giudizio dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], da cui risulta l'importo di 10.000 C a titolo di onorari, anziché supportare l'assunto difensivo, palesa che il ricorrente ha trattenuto una somma di gran lunga superiore a quella liquidata in suo favore da parte della compagnia assicurativa. Non ricorre il supposto travisamento della prova per omissione e deve ritenersi incensurabile la motivazione resa dalla corte in quanto ha preso in considerazione la prospettazione difensiva e l'ha ritenuta inidonea a scagionare l'imputato; deve, di contro, osservarsi che il ricorrente non si confronta con la motivazione della corte, sicchè la doglianza formulata con il ricorso non supera ill vaglio di ammissibilità. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nella veste di responsabile civile è manifestamente infondato poiché lamenta la inidoneità delle minacce pronunziate da esso ricorrente all'indirizzo del [OSCURATO:PERSONA] e finalizzate a coartare la volontà di quest'ultimo e a condizionarne la libertà morale. La corte ha motivatamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia formulato esplicite minacce nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] con l'intento di ottenere la restituzione delle somme da questi trattenute, e ha richiamato al riguardo non soltanto le dichiarazioni della persona offesa ma anche quelle della teste Dauccia e le trascrizioni delle conversazioni tra presenti prodotte dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge il tenore inequivoco delle minacce che appaiono idonee ad intimidire il loro destinatario, il quale infatti aveva sporto querela per essere tutelato rispetto al male prospettatoglli.4.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella veste di parte civile è inammissibile poiché censura la pronunzia assolutoria a favore di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa contestato al capo A dell'epigrafe, ma non invoca alcuna statuizione ai fini civili, né nell'esposizione dei motivi vi è un implicito riferimento alla conseguente condanna al risarcimento del danno cagionato al [OSCURATO:PERSONA]. Giova ricordare che l'impugnazione della parte civile non può essere diretta ad ottenere una modifica delle statuizioni penali, limitando l'art. 576 cod. proc. pen. il potere di impugnazione della stessa ai capi della sentenza di condanna riguardanti l'azione civile nonché alle sentenze di proscioglimento (Sez. 3, Sentenza n. 5860 del 12/10/2011 Ud. (dep. 15/02/2012 ) Rv. 252120 - 01) 5. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. In ragione della reciproca soccombenza, il collegio ritiene di compensare tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Compensa fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. Roma 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore
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