CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 32685/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Monza il 22 dicembre 2022 ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. la pena concordata tra il P.M. e [OSCURATO:PERSONA], imputato di detenzione a fine di cessione di cocaina, fatto, qualificato come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 29 settembre 2022; ha anche ordinato la confisca del denaro in sequestro. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 240 cod. pen.) in ragione della illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro, che, essendosi in presenza di una violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del :1990, può essere disposto soltanto ove sia concretamente provata la provenienza illecita del bene in sequestro. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata richiamando i precedenti di Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 (secondo cui «In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato») e di Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900 (secondo cui «In relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella I. n. 356 del 1992. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento in assenza di un collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato)»). 3. Il P.G. di legittimità nella requisitoria scritta del 7 marzo 2023, ritenendo sufficientemente motivata la confisca del denaro, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.Alla p. 3 della sentenza impugnata si legge, testualmente, che «Deve, infatti, ritenersi che le somme sequestrate siano il prezzo della cessione dello stupefacente e, come tali, a' sensi del combinato disposto degli artt. 445 c.p.p. e 240, comma 2, c.p., oggetto di confisca obbligatoria, non potendosi ritenere che dette somme provenissero da attività lecite alla luce della specifiche dichiarazioni rese dagli stessi, entrambi privi di ogni attività lavorativa, della qualità e quantità della sostanza posta in sequestro». Considerato che l'editto - convalidato dalla sentenza di applicazione di pena - contiene non solo l'accusa di detenzione illecita ma anche quella di avere ceduto stupefacente, la motivazione del provvedimento ablativo (incentrata, come si è visto, sulle dichiarazioni dell'imputato, sulla mancanza da parte dello stesso di attività lavorativa e, quindi, di ogni fonte di reddito, sulla qualità e quantità della sostanza posta in sequestro) risulta, seppure non diffusa, sufficiente ed idonea. Del resto, «In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art.240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità)» (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283248). Discende, pertanto, la statuizione in dispositivo. 5. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell