CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 25451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12477-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 12477 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 2 - REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Regione pro tempore, REGIONE ABRUZZO - AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA]'ABRUZZO E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore,domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 295/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude per il rigetto del ricorso. Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 21 dicembre 2016 la Rete d’impresa [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità, Rete S. Fina) – costituita dalle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico da costruirsi in località S. Fina di Quadri - convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di L’Aquila la Regione Abruzzo e l'Autorità dei Bacini di [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo e del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Autorità), chiedendo sentirne accertare la responsabilità extracontrattuale in relazione alla mancata realizzazione dell’impianto dovuta all’impossibilità di ottenere i benefici incentivanti previsti dal GSE nel V conto energia, la cui scadenza era stabilita per il primo semestre 2013, ciò che era stato determinato dall’inadempimento dell’Autorità che aveva omesso di rilasciare il provvedimento di nulla osta necessario all’esecuzione dei lavori, essendosi l’Autorità pronunciata in data 30 luglio 2014 sulla Ric. 2021 n. 12477 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 3 - richiesta di parere presentata il 22 novembre 2012 e solo a seguito della sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo –sezione di Pescara – n. 274 del 12 giugno 2014, per il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione. [OSCURATO:PERSONA], anche quale ente subentrato nelle funzioni dell’Autorità, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che dovesse radicarsi in materia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 30, comma 4, e 133 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (cod. proc. amm.), chiedendo, in ogni caso, nel merito, il rigetto dell’avversa domanda. Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza n. 532/2018, depositata l’11 giugno 2018, declinò la propria giurisdizione, in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rilevando che «[n]el caso di specie … non ci si trova sicuramente di fronte ad un comportamento materiale della P.A., bensì all’omissione di un atto del procedimento amministrativo, alla quale è imputato il danno lamentato dall’attrice». Avverso detta pronuncia propose appello Rete S. Fina, affinché la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento del gravame, dichiarasse viceversa spettare la giurisdizione al giudice ordinario, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 353, cod. proc. civ. La Corte d’appello, con sentenza n. 295/2021, depositata il 26 febbraio 2021, respinse il gravame, confermando la decisione resa dal Tribunale. Avverso la sentenza della Corte d’appello n. 295/2021 Rete S. Fina ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui resistono con controricorso la Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro-tempore, e la Regione Abruzzo– Autorità dei Bacini di [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo e del [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 12477 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 4 - del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore. Il Procuratore Generale ha reso le conclusioni scritte di cui in epigrafe. Parte ricorrente ha altresì depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis 1., cod. proc.civ. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., per l’errato riparto di giurisdizione assunto sulla domanda risarcitoria del danno, che nella prospettazione della stessa ricorrente era stato causato dal mero comportamento di omissione tenu to dall’Amministrazione in violazione del principio del neminem laedere e del legittimo affidamento di S. Fina. Assume la ricorrente che la Corte d’appello, reiterando l’erronea valutazione della decisione di primo grado, non avrebbe inteso che la causa petendi della domanda di S. Fina non era costituita dal semplice ritardo della P.A. nel provvedere (positivamente o negativamente) sull’istanza della società, essendo piuttosto fondata sulla violazione dell’affidamento legittimamente maturato a fronte dell’elaborazione dello studio suppletivo a risposta e chiarimento delle criticità inizialmente evidenziate dall’Autorità. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Diversamente da quanto addotto dalla ricorrente in ricorso ed ulteriormente esposto in memoria, pur facendo riferimento, in relazione all’art. 386 cod. proc. civ., al criterio del petitum sostanziale, identificato non in funzione della pronuncia richiesta, bensì della causa petendi, cioè in relazione all’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio edindividuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati, come da costante giurisprudenza della Corte in tema di Ric. 2021 n. 12477 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 5 - giurisdizione (cfr., tra le molte, più di recente, Cass. SU, 30 giugno 2022, n. 20852; Cass. SU 20 novembre 2020, n. 26500; Cass. SU 28 febbraio 2019, n. 6040), la disamina della domanda così come proposta con l’atto di citazione con il quale l’attrice ha chiesto al giudice ordinario (Tribunale di L’Aquila), quantunque qualificandola in relazione all’art. 2043 cod. c.c., la condanna al risarcimento dei danni subiti, consente di imputare, sul piano causale, nella formulazione della domanda di parte attrice, sostanzialmente ribadita nella memoria ex art. 183, sesto comma cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, la mancata realizzazione dell’impianto, al «silenzio inadempimento accertato dal giudice amministrativo», con la citata sentenza del TAR Abruzzo – Pescara n. 274 del 12 giugno 2014. 2.2. Il danno ingiusto richiesto, per la lesione subita dei diritti soggettivi ed interessi legittimi, anche in relazione alla «grave perdita di chance nei confronti della rete che è stata ingiustificatamente impossibilitata a realizzare l’opera e a percepirne gli utili, stante «il riscontro di colpevolezza della pubblica amministrazione accertato e dichiarato dal giudice amministrativo in via definitiva, su cui è fondata l’azione risarcitoria [..]» (il sottolineato è nell’atto di citazione), è posto direttamente come conseguenza del silenzio inadempimento dell’Amministrazione sul piano procedimentale nel mancato esercizio di un potere autoritativo discrezionale (cfr. Cass. SU, ord. 23 novembre 2022, n. 34555; Cass. SU, ord. 12 novembre 2021, n. 33851; Cass. SU, ord. 29 luglio 2021, n. 21768), restando perciò devoluta la controversia, pur autonomamente proposta, per il risarcimento del danno conseguito all’omissione, al giudice amministrativo,ai sensi dell’art. 7, comma 4, del cod. proc. amm. Il TAR Abruzzo – Pescara, necessariamente, dunque, benché implicitamente, onde addivenire in quella sede alla pronuncia di condanna dell’Amministrazione in ragione dell’accertato silenzio Ric. 2021 n. 12477 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 6 - inadempimento, ha dovuto qualificare l’inerzia sull’istanza di rilascio del nulla osta non come comportamento mero, ma sul piano della procedimentalizzazione degli atti che conducono al provvedimento di esercizio del potere amministrativo. 2.3. Osta, quindi, detta valutazione, alla possibilità di riqualificare, dinanzi al giudice ordinario successivamente adito, il medesimo inadempimento in termini di mero comportamento assunto in violazione del legittimo affidamento del privato in ragione di una responsabilità da contatto sociale (su cui, invece, si vedano, tra le altre, più di recente, Cass. SU, ord. 6 febbraio 2023, n. 3496; Cass. SU, ord. 15 gennaio 2021, n. 615; Cass. SU, ord. 28 aprile 2020, n. 8236). L’esame, infatti, dell’atto di citazione, cui la Corte, quale giudice del fatto processuale nel motivo inerente alla giurisdizione è tenuta, non consente in alcun modo di rilevare quanto esposto nella memoria depositata dalla ricorrente, da ultimo, in questo giudizio di legittimità, memoria secondo la quale, nella domanda proposta dinanzi al giudice ordinario, il comportamento mero sul quale S. Fina avrebbe maturato un legittimo affidamento sul tempestivo e positivo rilascio del nulla osta sarebbe consistito nell’aver indicato l’Amministrazione a S. Fina, con il primo parere negativo del 23 ottobre 2013, aspetti problematici a fronte della cui soluzione, in forza della presentazione di studio integrativo del 22 novembre 2012 (fatti, invero, neppure menzionati nell’atto di citazione), la parte avrebbe potuto legittimamente attendere il nulla osta richiesto. 3.In conclusione il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, si deve dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Ric. 2021 n. 12477 sez. SU -ud. 11-07-2023 - 7 - contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, a Sezioni unite, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un