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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34110/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 16437/25- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, riguardante la sussistenza della aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., investendo la censura una rivalutazione del fatto e, in ogni caso, rilevando la mancanza di interesse rispetto al giudizio di prevalenza nella massima estensione delle attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con• la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26.09.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 16437/25- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, riguardante la sussistenza della aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., investendo la censura una rivalutazione del fatto e, in ogni caso, rilevando la mancanza di interesse rispetto al giudizio di prevalenza nella massima estensione delle attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con• la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.
Sentenza Cassazione n. 34110/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris