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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 14705/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7551/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 228, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 116/2023 depositata il 17/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] di Sannazzaro proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sondrio in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per il pagamento della somma di euro 3.813.045,73, oltre interessi e spese, quale scoperto del conto corrente intrattenuto dalla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, di cui l’opponente era garante in forza di una fideiussione prestata il 23 marzo 2011, fino alla concorrenza dell’importo di euro

7.700.000. L’opponente deduceva la competenza esclusiva del Tribunale delle imprese di Milano, l’insufficienza degli elementi probatori, la nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, la violazione dell’articolo 108 TUB per illegittima applicazione dello ius variandi, l’errato conteggio dei giorni di valuta, l’addebito di interessi superiori a quelli pattuiti, l’applicazione di interessi composti e oltre la soglia di usura e nullità della fideiussione perché stipulata in violazione dei precetti di buona fede e correttezza.

Si costituiva l’istituto di credito contestando la fondatezza della opposizione.

Nelle more del giudizio interveniva la società AMCO- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale cessionaria del credito.

Il Tribunale di Sondrio, con sentenza del 27 aprile 2021, rigettava l’opposizione provvedendo sulle spese di lite.

Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] di Sannazzaro davanti alla Corte d’appello di Milano contestando la competenza funzionale del Tribunale di Sondrio, ribadendo la nullità della fideiussione quale contratto a valle di una intesa anticoncorrenziale, l’errata valutazione della eccezione di nullità ai sensi dell’articolo 1956 c.c. e la non corretta statuizione sulle spese.

Si costituiva AMCO chiedendo il rigetto dell’appello.

Rimaneva contumace il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Milano, con sentenza datata 10 novembre 2022, rigettava l’appello rilevando, in particolare, l’infondatezza della censura relativa alla mancanza di autorizzazione ai sensi dell’articolo 1956 c.c. attesa la mancata allegazione dei fatti costitutivi della liberazione del fideiussore.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] di Sannazzaro affidandosi ad un motivo.

Resiste con controricorso AMCO - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente deposita memoria ai sensi dell’articolo 380 bis-1 c.p.c.

Motivi della decisione Con l’unico motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c., la violazione dell’articolo 115 c.p.c. con riferimento al terzo motivo d’appello concernente il mancato accoglimento dell’eccezione di sopravvenuta inoperatività della fideiussione ai sensi dell’articolo 1956 c.c. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale non avrebbe preso in esame le prove documentali ritualmente acquisite riguardanti il rapporto tra il debitore principale e il creditore attestanti le progressive e sempre maggiori difficoltà economico-finanziarie della società, che non aveva contabilizzato più rimesse ripristinatorie.

Tali elementi avrebbero consentito di ritenere provati i presupposti della fattispecie invocata e cioè la continua erogazione da parte della banca di credito, anche oltre il limite degli affidamenti concessi, l’aggravamento delle condizioni economiche dell’affidato, giacché la movimentazione a partire dall’anno 2015 consisteva solo in addebiti e l’assenza di autorizzazione del garante.

Ricorrerebbe l’ipotesi di travisamento della prova, atteso che la motivazione della sentenza impugnata si fonda su dati contraddetti dalle risultanze processuali. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello ha rilevato che l’appellante “nel giudizio di primo grado si è limitato, in modo del tutto generico, ad affermare che nonostante il debitore principale versasse già in condizioni di estrema difficoltà finanziaria, la banca abbia comunque proseguito nella erogazione del credito, senza allegare alcuna circostanza, di tempo o di modo, né specificare i nuovi crediti eseguiti in un quadro mutato di condizioni patrimoniali, tali da non consentire il soddisfacimento del credito”.

Ha aggiunto che “nessuna specifica allegazione è stata tempestivamente compiuta nel giudizio di primo grado, neppure nel termine di cristallizzazione del thema decidendum e per la precisazione delle domande di cui all’articolo 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.”.

In sostanza, secondo la Corte d’appello, l’opponente non avrebbe dimostrato la erogazione da parte della banca di nuovo credito alla correntista, senza l’autorizzazione del garante e la consapevolezza da parte dell’istituto di credito delle condizioni di progressiva difficoltà economica della debitrice principale.

Tali aspetti non sarebbero stati né allegati, né provati.

Il motivo, ritualmente dedotto, è fondato.

Quanto al profilo della allegazione, il ricorrente ha correttamente trascritto i passaggi salienti dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo nei quali ha evidenziato che, come emerso dai documenti allegati da controparte ([OSCURATO:PERSONA]) “nonostante il debitore principale versasse già in condizioni di estrema difficoltà finanziaria, la banca abbia comunque proseguito nella erogazione del credito, non curante del fatto che, così operando, avrebbe necessariamente vanificando ogni possibilità per il fideiussore di eventualmente recuperare le somme”.

Nell’atto di appello ha allegato che il fideiussore è liberato se il creditore “senza speciale autorizzazione del garante, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questi erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

Nel caso di specie il peggioramento delle condizioni del debitore emergeva per tabulas dalla produzione documentale offerta dalla medesima opposta.

Si abbia riguardo, in particolare, agli estratti conto depositati…”.

Sotto il profilo probatorio parte ricorrente ha fatto riferimento agli estratti conto depositati dal [OSCURATO:PERSONA], ben individuati e localizzati a pagina 10 del ricorso, che dimostrerebbero una progressione del debito e dell’esposizione della società garantita e la quasi totale mancanza di rimesse ripristinatorie, con un aumento dell’esposizione debitoria, in un solo anno pari quasi al 300%.

Sulla base di tali elementi deve prendersi atto che l’argomentazione posta a sostegno del rigetto del terzo motivo di appello si fonda su dati probatori che risultano contraddetti dalla documentazione menzionata nel ricorso e ritualmente depositata nel giudizio di primo grado.

Si tratta di una prova che ha formato oggetto di discussione nel giudizio e che riguarda profili decisivi ai fini della valutazione dell’eventuale fondatezza del terzo motivo di appello, costituente l’unico motivo di ricorso per cassazione.

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo rimedio nell'impugnazio ne per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti -il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez.

U -, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391 - 01).

Nel caso di specie il fatto probatorio è rappresentato da un punto controverso sul quale il giudice di merito, di primo e di secondo grado, ha pronunziato e il travisamento riflette il fatto probatorio prospettato dall’opponente, odierno ricorrente in cassazione.

Il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023, Rv. 667489 - 01).

Nel caso di specie ricorrono i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ricorrente, infatti, non discute sulla idoneità o sufficienza della documentazione, ma deduce che la prova documentale, proveniente dalla stessa banca creditrice nonsarebbe stata presa in esame.

Ciò in quanto nella motivazione della sentenza impugnata si fa presente che l’appellante non avrebbe, né allegato, né fornito la prova della continua erogazione di credito in favore del correntista, anche oltre il limite degli affidamenti concessi, l’aggravamento delle condizioni economiche dell’affidato e l’assenza di autorizzazione del garante in ordine a tali ulteriori affidamenti.

Si tratta di profili che sono stati oggetto di discussione in giudizio e che risultano decisivi e rilevanti in termini di certezza.

Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con alla Corte d ’A ppello di Milano , che in diversa composizione procederà a nuovo esame, con rivaluta zione in particolare dell’acquisito compendio probatorio ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti dell’eccezione di sopravvenuta inoperatività della fideiussione per violazione l’articolo 1956 c.c.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M [OSCURATO:SOCIETA] accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7551/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 228, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 116/2023 depositata il 17/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] di Sannazzaro proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sondrio in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per il pagamento della somma di euro 3.813.045,73, oltre interessi e spese, quale scoperto del conto corrente intrattenuto dalla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, di cui l’opponente era garante in forza di una fideiussione prestata il 23 marzo 2011, fino alla concorrenza dell’importo di euro 7.700.000. L’opponente deduceva la competenza esclusiva del Tribunale delle imprese di Milano, l’insufficienza degli elementi probatori, la nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust, la violazione dell’articolo 108 TUB per illegittima applicazione dello ius variandi, l’errato conteggio dei giorni di valuta, l’addebito di interessi superiori a quelli pattuiti, l’applicazione di interessi composti e oltre la soglia di usura e nullità della fideiussione perché stipulata in violazione dei precetti di buona fede e correttezza. Si costituiva l’istituto di credito contestando la fondatezza della opposizione. Nelle more del giudizio interveniva la società AMCO- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale cessionaria del credito. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza del 27 aprile 2021, rigettava l’opposizione provvedendo sulle spese di lite. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] di Sannazzaro davanti alla Corte d’appello di Milano contestando la competenza funzionale del Tribunale di Sondrio, ribadendo la nullità della fideiussione quale contratto a valle di una intesa anticoncorrenziale, l’errata valutazione della eccezione di nullità ai sensi dell’articolo 1956 c.c. e la non corretta statuizione sulle spese. Si costituiva AMCO chiedendo il rigetto dell’appello. Rimaneva contumace il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Milano, con sentenza datata 10 novembre 2022, rigettava l’appello rilevando, in particolare, l’infondatezza della censura relativa alla mancanza di autorizzazione ai sensi dell’articolo 1956 c.c. attesa la mancata allegazione dei fatti costitutivi della liberazione del fideiussore. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] di Sannazzaro affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso AMCO - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente deposita memoria ai sensi dell’articolo 380 bis-1 c.p.c. Motivi della decisione Con l’unico motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c., la violazione dell’articolo 115 c.p.c. con riferimento al terzo motivo d’appello concernente il mancato accoglimento dell’eccezione di sopravvenuta inoperatività della fideiussione ai sensi dell’articolo 1956 c.c. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale non avrebbe preso in esame le prove documentali ritualmente acquisite riguardanti il rapporto tra il debitore principale e il creditore attestanti le progressive e sempre maggiori difficoltà economico-finanziarie della società, che non aveva contabilizzato più rimesse ripristinatorie. Tali elementi avrebbero consentito di ritenere provati i presupposti della fattispecie invocata e cioè la continua erogazione da parte della banca di credito, anche oltre il limite degli affidamenti concessi, l’aggravamento delle condizioni economiche dell’affidato, giacché la movimentazione a partire dall’anno 2015 consisteva solo in addebiti e l’assenza di autorizzazione del garante. Ricorrerebbe l’ipotesi di travisamento della prova, atteso che la motivazione della sentenza impugnata si fonda su dati contraddetti dalle risultanze processuali. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello ha rilevato che l’appellante “nel giudizio di primo grado si è limitato, in modo del tutto generico, ad affermare che nonostante il debitore principale versasse già in condizioni di estrema difficoltà finanziaria, la banca abbia comunque proseguito nella erogazione del credito, senza allegare alcuna circostanza, di tempo o di modo, né specificare i nuovi crediti eseguiti in un quadro mutato di condizioni patrimoniali, tali da non consentire il soddisfacimento del credito”. Ha aggiunto che “nessuna specifica allegazione è stata tempestivamente compiuta nel giudizio di primo grado, neppure nel termine di cristallizzazione del thema decidendum e per la precisazione delle domande di cui all’articolo 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.”. In sostanza, secondo la Corte d’appello, l’opponente non avrebbe dimostrato la erogazione da parte della banca di nuovo credito alla correntista, senza l’autorizzazione del garante e la consapevolezza da parte dell’istituto di credito delle condizioni di progressiva difficoltà economica della debitrice principale. Tali aspetti non sarebbero stati né allegati, né provati. Il motivo, ritualmente dedotto, è fondato. Quanto al profilo della allegazione, il ricorrente ha correttamente trascritto i passaggi salienti dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo nei quali ha evidenziato che, come emerso dai documenti allegati da controparte ([OSCURATO:PERSONA]) “nonostante il debitore principale versasse già in condizioni di estrema difficoltà finanziaria, la banca abbia comunque proseguito nella erogazione del credito, non curante del fatto che, così operando, avrebbe necessariamente vanificando ogni possibilità per il fideiussore di eventualmente recuperare le somme”. Nell’atto di appello ha allegato che il fideiussore è liberato se il creditore “senza speciale autorizzazione del garante, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questi erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Nel caso di specie il peggioramento delle condizioni del debitore emergeva per tabulas dalla produzione documentale offerta dalla medesima opposta. Si abbia riguardo, in particolare, agli estratti conto depositati…”. Sotto il profilo probatorio parte ricorrente ha fatto riferimento agli estratti conto depositati dal [OSCURATO:PERSONA], ben individuati e localizzati a pagina 10 del ricorso, che dimostrerebbero una progressione del debito e dell’esposizione della società garantita e la quasi totale mancanza di rimesse ripristinatorie, con un aumento dell’esposizione debitoria, in un solo anno pari quasi al 300%. Sulla base di tali elementi deve prendersi atto che l’argomentazione posta a sostegno del rigetto del terzo motivo di appello si fonda su dati probatori che risultano contraddetti dalla documentazione menzionata nel ricorso e ritualmente depositata nel giudizio di primo grado. Si tratta di una prova che ha formato oggetto di discussione nel giudizio e che riguarda profili decisivi ai fini della valutazione dell’eventuale fondatezza del terzo motivo di appello, costituente l’unico motivo di ricorso per cassazione. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo rimedio nell'impugnazio ne per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti -il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391 - 01). Nel caso di specie il fatto probatorio è rappresentato da un punto controverso sul quale il giudice di merito, di primo e di secondo grado, ha pronunziato e il travisamento riflette il fatto probatorio prospettato dall’opponente, odierno ricorrente in cassazione. Il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023, Rv. 667489 - 01). Nel caso di specie ricorrono i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente, infatti, non discute sulla idoneità o sufficienza della documentazione, ma deduce che la prova documentale, proveniente dalla stessa banca creditrice nonsarebbe stata presa in esame. Ciò in quanto nella motivazione della sentenza impugnata si fa presente che l’appellante non avrebbe, né allegato, né fornito la prova della continua erogazione di credito in favore del correntista, anche oltre il limite degli affidamenti concessi, l’aggravamento delle condizioni economiche dell’affidato e l’assenza di autorizzazione del garante in ordine a tali ulteriori affidamenti. Si tratta di profili che sono stati oggetto di discussione in giudizio e che risultano decisivi e rilevanti in termini di certezza. Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con alla Corte d ’A ppello di Milano , che in diversa composizione procederà a nuovo esame, con rivaluta zione in particolare dell’acquisito compendio probatorio ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti dell’eccezione di sopravvenuta inoperatività della fideiussione per violazione l’articolo 1956 c.c. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M [OSCURATO:SOCIETA] accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
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