CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34495/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che i motivi dedotti sono formulati in termini generici con il richiamo a principi astratti e senza riferimenti specifici alla vicenda processuale. Al provvedimento impugnato, che ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova sul carattere ancora embrionale della revisione critica e sull'inidoneità della misura a fronteggiare il pericolo di recidiva desunto dalla recente applicazione della misura di prevenzione personale e dalla ricaduta nel reato subito dopo la espiazione della misura alternativa dell'affidamento in prova, il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, invero presi in esame, nell'esercizio del potere discrezionale di scelta tra le misure richieste, per concedere quella più contenitiva della detenzione domiciliare. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giugno 20