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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11339/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'integrale accoglimento dei ricorsi ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale ha depositato memoria alla quale ha dichiarato di riportarsi, chiedendo il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA].

Distaccata di Taranto, con sentenza in data 11/09/2020, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto in data 9 Aprile 2018 - in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] era stati ritenuti responsabili dei reati di falso e truffa aggravata di cui al capo A) e condannati alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da liquidarsi in separata sede civile - assolveva gli imputati dai detti reati e revocava le statuizioni civili.

I giudici di appello, quanto alle condotte di falsificazione di cui al capo A), rilevavano che, a seguito dell' abrogazione dell' art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell' art. 491 c.p. ed alla luce dei principi fissati dalle S.U. con la sentenza n. 40256/2018, la falsificazione di assegno non trasferibile quale quella in esame non era più prevista dalla legge come reato ed in relazione alla contestata truffa osservavano che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non erano credibili in quanto le affermazioni dello stesso risultavano totalmente smentite da una serie di emergenze processuali.

2. Contro la sentenza suindicata propongono ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei difensori di fiducia e procuratori speciali Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con due motivi fra loro connessi, violazione di legge e vizio di motivazione.

Assumono che dal momento che la corte di appello aveva operato un palese ribaltamento della valutazione in punto di attendibilità e credibilità della persona offesa sarebbe stata "opportuna e necessaria" la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante audizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Rilevano che la motivazione adottata era carente, illogica e contraddittoria in quanto sebbene il narrato degli imputati presentava una serie di evidenti contraddizioni i giudici di appello si erano soffermati, solamente, sulla scarsa attendibilità della persona offesa trascurando una serie di dati processuali che deponevano nel senso della responsabilità degli imputati.

3. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato all' udienza odierna una memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va, in primo luogo, rilevato che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611, cod.proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse. (Sez. 1, Sentenza n. 19925 del 04/04/2014 Ud. (dep. 14/05/2014 ) Rv. 259618 - 01, con la conseguenza che non può essere presa in esame la memoria difensiva degli imputati depositata, come detto, all' odierna udienza di discussione.

2. Rileva la Corte che i ricorsi delle parti civili devono essere rigettati per le ragioni appresso specificate.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto sulla scorta della normativa vigente come interpretata dalla pacifica giurisprudenza di legittimità non sussisteva alcun onere da parte della corte di appello di procedere alla rinnovazione della audizione della parte offesa (vedi Sez. 3, Sentenza n. 46455 del 17/02/2017 Ud. (dep. 10/10/2017) Rv. 271110.

Sotto altro profilo va rilevato che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820 - 01, ipotesi certamente non ravvisabile nella fattispecie in esame.

2.2. Il secondo motivo contiene censure in parte prive di fondamento ed in parte manifestamente infondate.

Occorre osservare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato.

Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).

Nel caso in esame la corte di appello - tenendo doverosamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo e confrontandosi adeguatamente con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo grado - ha spiegato, con iter argomentativo che non è né carente né illogico né contraddittorio, le ragioni per le quali non era configurabile il reato di truffa contestato che, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbe stato posto in essere da [OSCURATO:PERSONA], segretaria della ditta del [OSCURATO:PERSONA], la quale, approfittando dei problemi di salute della persona offesa, sottoscrivendo con firme apocrife assegni tratti su conti correnti riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], avrebbe incamerato l' importo di tali assegni versati su conti correnti a lei riferibili, operando d' intesa con [OSCURATO:PERSONA].Ha chiarito, infatti, che le accuse di cui alla prospettazione del [OSCURATO:PERSONA] erano rimaste a livello di mere supposizioni indimostrate, non essendo stata comprovata la condotta truffaldina contestata atteso che la verifica da parte dei primi giudici circa la attendibilità della persona offesa — sulla base del cui narrato era stata, fondamentalmente, emessa la pronunzia condannatoria - appariva del tutto carente in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva, in realtà, reso delle dichiarazioni "inverosimili", "contraddittorie in più punti" o talvolta "smentite dai chiari dati documentali di segno opposto".

Ha rilevato, in particolare, che l'assunto del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcuna delega ad operare sul suo conto corrente/nel senso che la firma delle deleghe gli era stata carpita con l' inganno (era rimasta del tutto indimostrata; che era del tutto inverosimile che per un certo periodo lo stesso non aveva più ricevuto gli estratti conto bancari come da questi affermato, tesi smentita - oltre che per ragioni di ordine logico - in virtù del fatto che alcuni degli estratti conto pervenivano direttamente presso l' abitazione del [OSCURATO:PERSONA]; che quest' ultimo aveva affermato "falsamente" di non avere mai ricevuto somme di denaro dagli imputati laddove vi era prova documentale in atti che vi fossero assegni emessi dagli imputati in favore della società del predetto.

Ha osservato, ancora, che la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa era ulteriormente incrinata dalla circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], incalzato dalle domande nel corso del suo esame testimoniale, aveva affermato che quanto oggetto di denunzia nei confronti degli imputati non era stato interamente trascritto da lui ed ancora che la tesi difensiva della Todaro circa la natura lecita di tali prelievi appariva confermata dal fatto che la stessa, secondo quanto emerso, "sostanzialmente gestiva pagamenti ed incassi" per conto della ditta del [OSCURATO:PERSONA] e che quanto ai numerosi assegni intestati a lei ed al marito gli imputati avevano fornito adeguata dimostrazione della causale lecita.

Non può trascurarsi di considerare, ai fini della verifica della fondatezza delle ragioni delle parti impugnanti, che i ricorrenti si sono limitati ad una mera elencazione di elementi processuali che non sarebbero stati presi in esame dalla corte di appello senza tuttavia considerare che tali dati sono inidonei a disarticolare l'intero e complessivo ragionamento dei giudici di merito in ordine alla assenza di profili di responsabilità degli imputati.

Va, del resto, considerato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilnnente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).Invero la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. (Sez. 5 - , Sentenza n. 12920 del 13/02/2020 Ud. (dep. 24/04/2020) Rv. 279070 -

01. Nel caso in esame la corte di appello, con argomentazioni congrue e prive di aporie logico giuridiche, confrontandosi adeguatamente - come detto - con le argomentazioni del primo giudice, ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa, già in sé considerate, piene di incongruenze e di contraddizioni non avevano trovato alcun elemento di riscontro, essendo per contro emersi elementi favorevoli alle tesi difensive.

In tale contesto privi di fondamento si presentano gli assunti dei ricorrenti che, per lo più, tentano di sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'integrale accoglimento dei ricorsi ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale ha depositato memoria alla quale ha dichiarato di riportarsi, chiedendo il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Distaccata di Taranto, con sentenza in data 11/09/2020, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto in data 9 Aprile 2018 - in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] era stati ritenuti responsabili dei reati di falso e truffa aggravata di cui al capo A) e condannati alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da liquidarsi in separata sede civile - assolveva gli imputati dai detti reati e revocava le statuizioni civili. I giudici di appello, quanto alle condotte di falsificazione di cui al capo A), rilevavano che, a seguito dell' abrogazione dell' art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell' art. 491 c.p. ed alla luce dei principi fissati dalle S.U. con la sentenza n. 40256/2018, la falsificazione di assegno non trasferibile quale quella in esame non era più prevista dalla legge come reato ed in relazione alla contestata truffa osservavano che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non erano credibili in quanto le affermazioni dello stesso risultavano totalmente smentite da una serie di emergenze processuali. 2. Contro la sentenza suindicata propongono ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei difensori di fiducia e procuratori speciali Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con due motivi fra loro connessi, violazione di legge e vizio di motivazione. Assumono che dal momento che la corte di appello aveva operato un palese ribaltamento della valutazione in punto di attendibilità e credibilità della persona offesa sarebbe stata "opportuna e necessaria" la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante audizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Rilevano che la motivazione adottata era carente, illogica e contraddittoria in quanto sebbene il narrato degli imputati presentava una serie di evidenti contraddizioni i giudici di appello si erano soffermati, solamente, sulla scarsa attendibilità della persona offesa trascurando una serie di dati processuali che deponevano nel senso della responsabilità degli imputati. 3. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato all' udienza odierna una memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, in primo luogo, rilevato che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611, cod.proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse. (Sez. 1, Sentenza n. 19925 del 04/04/2014 Ud. (dep. 14/05/2014 ) Rv. 259618 - 01, con la conseguenza che non può essere presa in esame la memoria difensiva degli imputati depositata, come detto, all' odierna udienza di discussione. 2. Rileva la Corte che i ricorsi delle parti civili devono essere rigettati per le ragioni appresso specificate. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto sulla scorta della normativa vigente come interpretata dalla pacifica giurisprudenza di legittimità non sussisteva alcun onere da parte della corte di appello di procedere alla rinnovazione della audizione della parte offesa (vedi Sez. 3, Sentenza n. 46455 del 17/02/2017 Ud. (dep. 10/10/2017) Rv. 271110. Sotto altro profilo va rilevato che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820 - 01, ipotesi certamente non ravvisabile nella fattispecie in esame. 2.2. Il secondo motivo contiene censure in parte prive di fondamento ed in parte manifestamente infondate. Occorre osservare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Nel caso in esame la corte di appello - tenendo doverosamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo e confrontandosi adeguatamente con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo grado - ha spiegato, con iter argomentativo che non è né carente né illogico né contraddittorio, le ragioni per le quali non era configurabile il reato di truffa contestato che, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbe stato posto in essere da [OSCURATO:PERSONA], segretaria della ditta del [OSCURATO:PERSONA], la quale, approfittando dei problemi di salute della persona offesa, sottoscrivendo con firme apocrife assegni tratti su conti correnti riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], avrebbe incamerato l' importo di tali assegni versati su conti correnti a lei riferibili, operando d' intesa con [OSCURATO:PERSONA].Ha chiarito, infatti, che le accuse di cui alla prospettazione del [OSCURATO:PERSONA] erano rimaste a livello di mere supposizioni indimostrate, non essendo stata comprovata la condotta truffaldina contestata atteso che la verifica da parte dei primi giudici circa la attendibilità della persona offesa — sulla base del cui narrato era stata, fondamentalmente, emessa la pronunzia condannatoria - appariva del tutto carente in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva, in realtà, reso delle dichiarazioni "inverosimili", "contraddittorie in più punti" o talvolta "smentite dai chiari dati documentali di segno opposto". Ha rilevato, in particolare, che l'assunto del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcuna delega ad operare sul suo conto corrente/nel senso che la firma delle deleghe gli era stata carpita con l' inganno (era rimasta del tutto indimostrata; che era del tutto inverosimile che per un certo periodo lo stesso non aveva più ricevuto gli estratti conto bancari come da questi affermato, tesi smentita - oltre che per ragioni di ordine logico - in virtù del fatto che alcuni degli estratti conto pervenivano direttamente presso l' abitazione del [OSCURATO:PERSONA]; che quest' ultimo aveva affermato "falsamente" di non avere mai ricevuto somme di denaro dagli imputati laddove vi era prova documentale in atti che vi fossero assegni emessi dagli imputati in favore della società del predetto. Ha osservato, ancora, che la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa era ulteriormente incrinata dalla circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], incalzato dalle domande nel corso del suo esame testimoniale, aveva affermato che quanto oggetto di denunzia nei confronti degli imputati non era stato interamente trascritto da lui ed ancora che la tesi difensiva della Todaro circa la natura lecita di tali prelievi appariva confermata dal fatto che la stessa, secondo quanto emerso, "sostanzialmente gestiva pagamenti ed incassi" per conto della ditta del [OSCURATO:PERSONA] e che quanto ai numerosi assegni intestati a lei ed al marito gli imputati avevano fornito adeguata dimostrazione della causale lecita. Non può trascurarsi di considerare, ai fini della verifica della fondatezza delle ragioni delle parti impugnanti, che i ricorrenti si sono limitati ad una mera elencazione di elementi processuali che non sarebbero stati presi in esame dalla corte di appello senza tuttavia considerare che tali dati sono inidonei a disarticolare l'intero e complessivo ragionamento dei giudici di merito in ordine alla assenza di profili di responsabilità degli imputati. Va, del resto, considerato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilnnente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).Invero la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. (Sez. 5 - , Sentenza n. 12920 del 13/02/2020 Ud. (dep. 24/04/2020) Rv. 279070 - 01. Nel caso in esame la corte di appello, con argomentazioni congrue e prive di aporie logico giuridiche, confrontandosi adeguatamente - come detto - con le argomentazioni del primo giudice, ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa, già in sé considerate, piene di incongruenze e di contraddizioni non avevano trovato alcun elemento di riscontro, essendo per contro emersi elementi favorevoli alle tesi difensive. In tale contesto privi di fondamento si presentano gli assunti dei ricorrenti che, per lo più, tentano di sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al
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