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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22835/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 maggio 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 5 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628, 610, 385 e 56 - 628 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce, peraltro genericamente, il vizio della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per la continuazione, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale, facendo riferimento alla gravità dei reati ed alla capacità a delinquere dell'imputato, ha confermato il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice che aveva individuato la pena base e gli aumenti per continuazione in misura inferiore alla media edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 maggio 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 5 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628, 610, 385 e 56 - 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce, peraltro genericamente, il vizio della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per la continuazione, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale, facendo riferimento alla gravità dei reati ed alla capacità a delinquere dell'imputato, ha confermato il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice che aveva individuato la pena base e gli aumenti per continuazione in misura inferiore alla media edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo
Sentenza Cassazione n. 22835/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris